Anteprima di Ispezione del lavoro: per vedere il dettaglio degli articoli è necessario abbonarsi al servizio.

Ispezione del lavoro

Tra un contratto a tempo determinato e l’altro è possibile instaurare rapporti di somministrazione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/03/2013 Gamma conclude con Tizio un contratto a termine della durata di sei mesi. Alla scadenza del contratto, e durante la decorrenza del periodo di intervallo di cui all’art. 5 comma 3 D.lgs. n. 368/01, Tizio viene assunto dalla Agenzia Interinale Beta la quale, su richiesta di Gamma, invia in missione presso quest’ultima Tizio. Il contratto di somministrazione viene concluso prima che finisca il periodo di intervallo relativo al contratto a termine di sei mesi stipulato tra Gamma e Tizio. È legittimo l’operato di Gamma?

L’appalto è genuino anche se le direttive vengono impartite dal committente

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/03/2013 In caso di appalto di servizi con alta intensità di manodopera e svolto presso i locali del committente unitamente al personale di quest’ultimo, l’appalto è genuino anche se il predetto committente sovrintende alle lavorazioni impartendo direttive al personale dell’appaltatore, a condizione che tale ingerenza non arrivi a neutralizzare il rapporto di dipendenza tecnico-funzionale intercorrente tra l’appaltatore e i suoi dipendenti. In tale caso, l’eventuale fraudolenza dell’appalto non è normativamente sanzionata accollando ex lege al committente i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

L’appalto è genuino anche se le direttive vengono impartite dal committente

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/03/2013 Alfa concede in appalto a Gamma i lavori di manutenzione e di assistenza dei sistemi operativi e multimediali del call center, quest’ultimo ubicato nei locali di Alfa. Per l’esecuzione dell’appalto Gamma impiega personale specializzato, il quale espleta la propria prestazione di lavoro nei locali di Gamma “gomito a gomito” con i dipendenti dell’appaltante. I dipendenti di Gamma reperiscono in loco tutte le attrezzature occorrenti per l’attività dedotta in contratto, che viene ordinariamente eseguita sotto l’osservanza del committente; quest’ultimo, in non poche occasioni, impartisce disposizioni per la corretta esecuzione dell’appalto sia al proprio personale che a quello dell’appaltatore. Prima della conclusione dei lavori Alfa viene sottoposta a verifica ispettiva. I dipendenti di Gamma riferiscono agli ispettori le circostanze come sopra esposte. Gli ispettori appurano che i dipendenti di Gamma non sono muniti di apposite tessere identificative previste per i lavori in appalto. In ogni caso dagli atti emerge che i dipendenti di Gamma sono in possesso di specifiche professionalità acquisite tramite corsi professionali e di aggiornamento curati a spese del proprio datore di lavoro. Gli ispettori accertano che l’attività di Gamma si basa essenzialmente sull’acquisizione di conoscenze preordinate all’aggiornamento tecnologico dei servizi informatici da fornire ai call center. In base a tali elementi gli ispettori censurano come non genuino il contratto di appalto. Ciò sulla base dei seguenti aspetti: a) Gamma non sarebbe titolare di una reale organizzazione di lavoro; b) la promiscuità delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti di Alfa e Gamma, l’assenza di tessere di riconoscimento e l’ingerenza dell’appaltante sulle modalità di svolgimento del servizio dedotto in contratto sarebbero tutte circostanze che prefigurerebbero una disarticolazione nella titolarità dei rapporti di lavoro. Conseguentemente gli ispettori adottano verbale con cui dichiarano che tra Alfa e Gamma ricorre somministrazione fraudolenta di manodopera e per l’effetto accollano tutti i rapporti di lavoro in capo all’utilizzatore, adottando altresì i relativi provvedimenti sanzionatori. È corretto l’operato degli ispettori?

Gli ispettori hanno 5 anni di tempo per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 01/03/2013 Nel mese di gennaio 2013, Caio, già assunto l'anno precedente da Gamma con contratto a tempo determinato, si vede recapitare dall'impresa una nuova proposta di assunzione a termine della durata di tre mesi. Trattandosi della seconda assunzione a tempo determinato, Gamma non può avvalersi dell'eccezione dell'acausalità prevista dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368/01 e tuttavia, in occasione della stipula del secondo contratto, omette di indicare le ragioni giustificative del termine. A distanza di oltre quattro mesi dalla conclusione del secondo rapporto di lavoro, e senza che Caio abbia promosso alcuna impugnazione per far rilevare la nullità del termine apposto, Gamma viene sottoposta ad accertamento ispettivo da parte del personale della DTL. Nell'occasione gli ispettori rilevano che il secondo contratto concluso con Caio è stato stipulato in violazione dell'art. 1 del D.lgs. n. 368 cit. per mancanza di idonea giustificazione e in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 1418 comma II e 1339 c.c. riqualificano il contratto a tempo indeterminato, applicando i provvedimenti sanzionatori del caso. Gamma contesta l'operato degli ispettori rilevando che lo spirare dei termini decadenziali previsti dall'art. 32 della L. n. 183/10, senza che Caio abbia censurato la legittimità del termine, costituisce un limite invalicabile al potere degli ispettori, i quali infatti non potrebbero effettuare alcuna verifica sul punto per la definitiva stabilizzazione dell'atto datoriale. Quale esito è possibile ipotizzare rispetto alla censura mossa da Gamma?

Gli ispettori hanno 5 anni di tempo per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 01/03/2013 Agli ispettori del lavoro non si applicano le decadenze previste dall’art. 32 della L. n. 183/2010, in quanto l’attività di accertamento amministrativo non può essere sottoposta ai predetti termini decadenziali. Gli ispettori hanno pertanto il solo limite prescrizionale, pari a 5 anni, per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato.

La diffida accertativa va adottata nei confronti della Cassa Edile in caso di omesso accantonamento delle quote

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 22/02/2013 Alfa, impresa edile iscritta alla Cassa Edile, omette di accantonare presso quest’ultima le quote retributive da destinare ai dipendenti in forza, che, non vedendosi corrispondere le somme oggetto di accantonamento, si rivolgono al servizio ispettivo della DTL chiedendo le verifiche del caso e l’adozione del provvedimento di diffida accertativa. All’esito degli accertamenti il personale ispettivo riscontra la fondatezza della denuncia. Il personale ispettivo potrà adottare diffida accertativa? Ed eventualmente chi sarà il destinatario dell’atto, il datore di lavoro o la Cassa Edile?

La diffida accertativa va adottata nei confronti della Cassa Edile in caso di omesso accantonamento delle quote

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 22/02/2013 Qualora un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile ometta di accantonare presso quest'ultima le quote in favore dei dipendenti in forza, gli ispettori del lavoro, al fine dell'adozione dei provvedimenti di diffida accertativa, possono operare secondo due distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo di questi (non del tutto convincente a parere di chi scrive) ritiene che le Casse Edili siano vincolate al pagamento solo laddove abbiano ricevuto il versamento delle quote e in tale caso, pertanto, gli ispettori adotteranno la diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro; il secondo considera le Casse Edili obbligate al pagamento anche in assenza di accantonamento delle quote da parte dell'impresa e quindi, in questo caso, l'atto di diffida accertativa avrà come destinatario il delegato di pagamento e cioè la Cassa Edile.

DURC regolare: non esiste per l’impresa edile un obbligo normativo di iscrizione alla Cassa Edile

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/02/2013 L’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese esercenti lavori edili non è espressamente contemplato da alcuna fonte normativa. Pertanto, se un’impresa edile garantisce ai propri dipendenti trattamenti retributivi e previdenziali omogenei a quelli previsti dal CCNL di settore e risulta comunque in regola con INPS e INAIL, l’istanza volta al conseguimento del DURC deve trovare accoglimento e la Cassa Edile non può opporre diniego. Si rileva in ogni caso che la prassi ha interpretato il quadro normativo nel senso di prefigurare un obbligo di iscrizione delle imprese alle Casse Edili.

DURC regolare: non esiste per l’impresa edile un obbligo normativo di iscrizione alla Cassa Edile

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/02/2013 Beta è un’impresa operante nel settore delle costruzioni e occupa 10 dipendenti. Beta, sebbene risulti in regola con i versamenti contributivi e assicurativi effettuati rispettivamente all’INPS e all’INAIL, non risulta iscritta alla Cassa Edile del territorio, alla quale infatti non ha corrisposto alcun onere finanziario. Ciò sul presupposto che l’impresa applica ai propri dipendenti un contratto di categoria differente da quello che prevede l’iscrizione alla Cassa Edile, ma che comunque assicura un trattamento retributivo e previdenziale non inferiore rispetto a quello del settore merceologico di riferimento. Beta, che pertanto non ha aderito al sistema della bilateralità, per conseguire il rilascio del DURC si rivolge alla provinciale Cassa Edile, la quale oppone diniego all’istanza, asserendo che per conseguire il richiesto documento l’impresa è obbligata a iscriversi alla Cassa ed effettuare correttamente i relativi versamenti. È legittimo il diniego della Cassa Edile? Quali conseguenze possono scaturire da tale comportamento?

L’impresa esercita più attività: l’ispettore può decidere quale CCNL applicare?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/02/2013 Con l’interpello n. 18/2012, il Ministero del Lavoro ha implicitamente recepito l’orientamento giurisprudenziale per il quale se un’azienda esercita più attività, la scelta del contratto collettivo da applicare dipende “dall’intera situazione aziendale”. Quindi, di fronte a plurime attività, verrà applicato per tutti i settori il contratto collettivo delle attività prevalenti, mentre ci saranno distinzioni laddove le predette attività, sebbene tra di loro collegate, mantengano una specifica autonomia. Pertanto, come conseguenza di tale prospettazione ministeriale, e in applicazione dell’art. 7 D.lgs. 124/2004, l’ispettore potrà rettificare l’errata condotta datoriale in ordine al contratto collettivo applicato.