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Ispezione del lavoro

L’esito delle comunicazioni tra datore e lavoratore non è garantito da mail semplici

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/09/2013 Le comunicazioni tra datore di lavoro e lavoratore effettuate mediante semplici email hanno una ridotta valenza probatoria. Per tale motivo è bene che le parti del rapporto di lavoro abbiano l’accortezza di utilizzare il sistema crittografico a chiavi simmetriche.

L’esito delle comunicazioni tra datore e lavoratore non è garantito da mail semplici

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/09/2013 Nell’impresa Alfa è prassi che le comunicazioni tra dipendenti e datore di lavoro vengano effettuate tramite mail. In applicazione di tale prassi il lavoratore Caio, non in possesso di firma digitale, ha sempre inoltrato le proprie comunicazioni di lavoro a mezzo di semplice mail inviate all’indirizzo di posta elettronica non certificata del responsabile dell’impresa. In una recente occasione Caio invia ad Alfa una mail con la quale comunica importanti informazioni attinenti a trattative commerciali in corso con clienti di Alfa. Nei giorni seguenti, Alfa adduce di non aver ricevuto alcuna informazione scritta né a mezzo mail e avvia un procedimento disciplinare nei confronti di Caio. Costui recrimina la correttezza del proprio comportamento e invoca a propria discolpa l’informazione inviata a mezzo mail. Può ritenersi valida ed efficace la comunicazione inviata da Caio a mezzo mail?

Licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 06/09/2013 Caio è dipendente dell’impresa Alfa e da oltre tre anni è affetto da malattia non contratta per causa di servizio, che lo costringe ad assentarsi dal posto di lavoro in maniera parcellizzata. L’impresa Alfa comincia a valutare l’opportunità di risolvere il rapporto di lavoro con Caio per superamento del periodo di comporto e sottopone le proprie valutazioni al consulente del lavoro di fiducia. Quest’ultimo fa presente all’Impresa Alfa che il contratto collettivo applicato in azienda disciplina il comporto secco ma non quello frazionato e che un’eventuale licenziamento andrebbe valutato con attenzione tenendo in considerazione criteri equitativi per il calcolo del comporto frazionato. È corretta la tesi del consulente di Alfa?

Licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 06/09/2013 Se il contratto collettivo applicato non prevede un termine di durata per il comporto frazionato, il lavoratore in malattia rischia di essere licenziato qualora le assenze superino il termine previsto per il comporto secco (tendenzialmente pari a 365 giorni) in un arco temporale generalmente fissato in 3 anni.

La compilazione del LUL in caso di richiesta di ferie da parte del lavoratore malato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/08/2013 Il lavoratore in malattia, al fine di salvaguardare il proprio prevalente interesse alla conservazione del posto di lavoro, può chiedere al proprio datore di lavoro di commutare la malattia in ferie per evitare la scadenza del periodo di comporto.

La compilazione del LUL in caso di richiesta di ferie da parte del lavoratore malato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/08/2013 Tizio è dipendente dell’impresa Alfa e da lungo tempo è assente dal posto di lavoro a causa di una malattia contratta per cause diverse dal servizio. In prossimità della scadenza del periodo di comporto, al fine di evitare la perdita del posto di lavoro, Tizio chiede ad Alfa di imputare le assenze per malattia a titolo di ferie. Alfa accoglie la richiesta. Di seguito le assenze di Tizio, maturate successivamente alla comunicazione effettuata da quest’ultimo, vengono registrate nel LUL a titolo di ferie, anziché di malattia, sebbene il termine di degenza indicato nel certificato di malattia sia ancora efficace. È corretto l’operato di Alfa?

La compilazione del LUL in caso di malattia insorta durante le ferie del lavoratore

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/08/2013 Nel caso in cui un lavoratore si ammali durante il periodo di ferie e comunichi tale evento morboso al proprio datore di lavoro, quest’ultimo deve prendere atto della comunicazione e registrare la malattia nel LUL, in quanto l’evento morboso interrompe la fruizione delle ferie. Il datore di lavoro, in ogni caso, mediante la richiesta di visita fiscale, può accertare la compatibilità della malattia con il periodo feriale al fine di evitare l’interruzione.

La compilazione del LUL in caso di malattia insorta durante le ferie del lavoratore

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/08/2013 Tizio si ammala durante il periodo di ferie e di conseguenza comunica al proprio datore di lavoro, nelle forme previste, lo stato morboso; ciò al fine di conseguire la sospensione del periodo feriale. Il datore di lavoro non convinto dell’incompatibilità delle ferie con lo stato di salute di Tizio richiede agli organi competenti gli accertamenti del caso e nelle more continua a registrare nel LUL le assenze di Tizio a titolo di ferie. È corretto l’operato del datore di lavoro?

La diffida accertativa può comprendere anche l’indennità sostitutiva per ferie non godute?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 02/08/2013 Tizio, dipendente dell’impresa Alfa, si reca alla DTL competente lamentando la mancata fruizione del periodo di ferie. Tizio afferma di aver goduto, nel corso dell’anno 2010 di due settimane di ferie, ma di avere sempre prestato servizio nei diciotto mesi successivi. A fronte dell’esposto il personale ispettivo effettua un accesso presso l’impresa Alfa, nel corso del quale il datore di lavoro conferma le circostanze rappresentate da Tizio. Nell’occasione il datore di lavoro assicura gli ispettori che a stretto giro Tizio avrebbe fruito di tutte ferie residue. È praticabile la scelta dell’impresa Alfa? Quali possono essere le determinazioni degli ispettori?

La diffida accertativa può comprendere anche l’indennità sostitutiva per ferie non godute?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 02/08/2013 Per parte della giurisprudenza e per il Ministero del Lavoro, i termini previsti per il godimento delle ferie hanno natura perentoria, di conseguenza il riposo del lavoratore deve essere necessariamente garantito entro i periodi contrattualmente previsti. Un eventuale superamento di tale periodo determina un danno per il lavoratore non recuperabile mediante la fruizione tardiva delle ferie pregresse, ma semmai remunerabile mediante l’indennità sostitutiva, che può essere ricompresa nella diffida accertativa per crediti patrimoniali.