Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

Pubblicato il



Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

Con il Decreto Legislativo n. 125 del 2024, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea relativa alla "Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD", sono state apportate modifiche anche ai criteri dimensionali che permettono la redazione del bilancio in forma abbreviata, del bilancio delle micro-imprese e di quello consolidato.

Il bilancio abbreviato rappresenta una modalità semplificata di presentazione dei conti, caratterizzata da schemi contabili meno complessi e da una quantità ridotta di informazioni rispetto al bilancio ordinario.

Possono scegliere volontariamente questa forma le società che rispettano determinati parametri dimensionali, come previsto dall’articolo 2435-bis del Codice civile.

In particolare, l'articolo 16 del D.lgs. n. 125/2024 ha modificato l'articolo 2435-bis del Codice Civile, innalzando due dei tre limiti dimensionali per l'accesso al bilancio abbreviato:​

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: da € 4.400.000 a € 5.500.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: da € 8.800.000 a € 11.000.000;
  • numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: rimane invariato a 50 unità. ​

Per poter redigere il bilancio in forma abbreviata, una società non deve superare, per due esercizi consecutivi (o nel primo esercizio per le nuove società), due dei tre limiti sopra indicati. Questa possibilità è riservata alle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. ​

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata beneficiano di semplificazioni, tra cui l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, per le microimprese, anche della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano riportate in calce allo stato patrimoniale.

Queste modifiche si applicano a partire dagli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024

Bilancio delle Microimprese

Il bilancio destinato alle microimprese è disciplinato dall’articolo 2435-ter del Codice civile e rappresenta una forma ancora più semplificata rispetto al bilancio abbreviato.

Le aziende che rientrano nella categoria di microimprese possono beneficiare di significative agevolazioni:

  • non sono obbligate a predisporre né la nota integrativa né la relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni essenziali siano comunque indicate in fondo allo stato patrimoniale,
  • sono dispensate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 125 del 2024, e in particolare attraverso le modifiche previste dall’articolo 16, comma 1, lettera b), sono stati aggiornati i criteri dimensionali necessari per essere qualificati come microimpresa. I nuovi limiti sono i seguenti:

  • totale attivo patrimoniale: il limite massimo è stato aumentato a € 220.000, rispetto al precedente valore di € 175.000;
  • ricavi derivanti da vendite e prestazioni: il tetto massimo è ora di € 440.000, rispetto al precedente limite di € 350.000;
  • media annuale dei dipendenti: rimane stabile a 5 addetti.

Per continuare a usufruire delle semplificazioni previste per il bilancio delle microimprese, è necessario che l’azienda rispetti almeno due dei tre parametri sopra indicati per due anni consecutivi. In caso contrario, decade il diritto a redigere il bilancio secondo la modalità agevolata.

Per garantire una maggiore chiarezza informativa, le microimprese che beneficiano dell’esonero dalla nota integrativa devono comunque includere, alla fine dello stato patrimoniale, alcune informazioni originariamente previste in tale documento:

  • valore totale di impegni, garanzie e passività potenziali non contabilizzate nello stato patrimoniale, indicando anche la tipologia delle garanzie offerte;
  • obbligazioni relative al trattamento di fine rapporto o altre forme di quiescenza;
  • debiti o impegni nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti.

Inoltre, è richiesto di specificare:

  • i compensi attribuiti e le anticipazioni eventualmente concesse a membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, indicando per ciascuna il tasso d’interesse applicato, le condizioni principali e gli importi eventualmente restituiti.

Per quanto concerne invece le informazioni che sarebbero state normalmente contenute nella relazione sulla gestione, è obbligatorio riportare anch'esse in calce allo stato patrimoniale. In particolare, vanno indicati:

  • il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute, così come quelle detenute in imprese controllanti, sia direttamente che tramite fiduciari o soggetti interposti;
  • la quota del capitale rappresentata da tali azioni, con evidenza dei movimenti di acquisto e di vendita effettuati nel corso dell’esercizio.

Obbligo e soglie per la redazione del bilancio consolidato

Le aziende che esercitano il controllo su altre società sono tenute a predisporre il bilancio consolidato, a condizione che superino determinati requisiti dimensionali.

Il bilancio consolidato consente di rappresentare in modo complessivo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intero gruppo societario, offrendo una visione d'insieme delle risorse e delle obbligazioni del complesso aziendale.

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 125/2024, sono stati elevati i limiti oltre i quali l’obbligo di redigere il bilancio consolidato diventa effettivo. Le imprese capogruppo, congiuntamente alle società da esse controllate, sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato qualora, per due esercizi consecutivi, non superino almeno due dei tre seguenti parametri:

  • totale dell’attivo patrimoniale: il limite massimo è stato aumentato a € 25.000.000 (in precedenza era € 20.000.000);
  • ricavi complessivi da vendite e prestazioni: la nuova soglia è di € 50.000.000, contro i precedenti € 40.000.000;
  • numero medio di dipendenti durante l’anno: resta fissato a 250 unità.

In sintesi, le aziende che detengono il controllo su altre entità ma che restano al di sotto di questi nuovi valori di soglia, non saranno soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Decorrenza delle nuove soglie dimensionali

Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024, introducendo modifiche ai limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata e per le microimprese, non specifica espressamente la decorrenza delle nuove soglie. ​

La Direttiva (UE) 2023/2775 stabilisce che gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente. Inoltre, è prevista la possibilità per gli Stati membri di consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

 In assenza di una disposizione specifica, si ritiene che le nuove soglie si applichino agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024. Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove soglie saranno rilevanti per i bilanci relativi all'esercizio 2024, che saranno depositati nel 2025. ​

Per poter redigere il bilancio in forma abbreviata o come microimpresa, le società devono verificare di non aver superato, per due esercizi consecutivi (2023 e 2024), i limiti sopra esposti.

Le società di nuova costituzione devono verificare il rispetto di questi limiti nel primo esercizio di attività. ​

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito