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Ispezione del lavoro

Recesso dall’apprendistato senza preavviso: conversione o estinzione del contratto?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/12/2012 Il contratto di apprendistato prevede la possibilità di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione nel rispetto del preavviso. Se il recesso è stato esercitato dall’apprendista o il datore di lavoro ha deciso di estinguere il rapporto senza preavviso e di corrispondere la relativa indennità (e questa venga accettata senza riserve dal lavoratore apprendista), la risoluzione del rapporto è condizionata all’osservanza delle procedure di convalida o conferma previste rispettivamente per le dimissioni e per la risoluzione consensuale. Laddove la procedura non venga osservata per le dimissioni del lavoratore il contratto si converte a tempo indeterminato. Nel caso in cui invece la procedura di conferma per la risoluzione consensuale non si sia perfezionata, si ritiene che il rapporto si estingua, ma solo dopo che sia trascorso il periodo di preavviso.

Proroga del nuovo contratto di apprendistato per sospensione volontaria della prestazione: conversione del rapporto o slittamento del termine?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/12/2012 Caia, assunta con contratto di apprendistato, comunica al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza per fruire del congedo di maternità. Al termine del periodo di sospensione obbligatorio della prestazione Caia comunica alla parte datoriale di voler esercitare il diritto all’astensione facoltativa. Il datore di lavoro, dopo aver conferito con il proprio consulente di fiducia, rappresenta a Caia che il congedo di maternità non è previsto tra le ipotesi normative che giustificano la proroga del contratto di apprendistato e che un ulteriore periodo di sospensione della prestazione non collimerebbe con il programma formativo, al punto da legittimare il recesso dal rapporto di lavoro. È corretta la soluzione prospettata a Caia?

Proroga del nuovo contratto di apprendistato per sospensione volontaria della prestazione: conversione del rapporto o slittamento del termine?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/12/2012 Il contratto di apprendistato può essere sospeso, e di conseguenza prorogato, per eventi involontari, quali la malattia, l’infortunio e la maternità. L’interpretazione estensiva dell’art. 2 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 167/2011 (c.d. Testo Unico sull’apprendistato), sebbene testualmente criticabile, darebbe alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello la possibilità d’integrare la disposizione introducendo la possibilità di prorogare il contratto anche in presenza di eventi sospensivi volontari.

Si presume non genuina l’associazione in partecipazione se il lavoratore non è qualificato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/11/2012 Tizio è titolare di un negozio di abbigliamento al cui interno lavora Caio, alla sua prima esperienza lavorativa, assunto con contratto di associazione in partecipazione. Il contratto viene concluso sotto la vigenza della legge 92/12 c.d. riforma Fornero. Il contratto riconosce a Caio un compenso minimo per l’attività prestata, oltre a una quota di partecipazione agli utili di esercizio in misura doppia rispetto alla percentuale di partecipazione alle perdite. Nei termini convenuti Tizio corrisponde all’associato il compenso fisso per l’apporto reso e ciò in attesa di procedere alla rendicontazione economica ai fini della quantificazione degli utili o delle eventuali perdite di esercizio. Caio non convinto della genuinità del contratto, per il carattere standardizzato delle proprie mansioni, rappresenta i fatti alla DTL, chiedendo espressamente che venisse garantita totale e assoluta riservatezza sulle proprie generalità. In occasione delle verifiche gli ispettori constatano che l’apporto lavorativo di Caio ha per oggetto operazioni di routine, quali la vendita di capi di abbigliamento, la pulizia del locale e la sistemazione del magazzino e che l’associato non possiede un percorso formativo di qualificazione alle spalle. Sulla base di tali aspetti il contratto di associazione in partecipazione viene convertito in contratto subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro e con il recupero delle spettanze retributive e degli oneri contributivi e assicurativi. È corretto l’operato degli ispettori?

Si presume non genuina l’associazione in partecipazione se il lavoratore non è qualificato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/11/2012 La genuinità del contratto di associazione in partecipazione dipende, non tanto e non solo dall’assoggettamento o meno dell’associato ai poteri direttivi dell’associante, quanto e soprattutto dalla circostanza che l’associato partecipi effettivamente al rischio d’impresa con l’eventuale sopportazione di perdite di esercizio, esplichi un effettivo controllo sulla gestione d’impresa risultante dal rendiconto (che deve essere sempre consegnato a costui) e sia in possesso di un significativo background formativo, tale da porlo nella condizione di svolgere mansioni di carattere non meramente schematico o ripetitivo.

Alla proroga del contratto a chiamata non si applica la disciplina transitoria prevista dalla riforma “Fornero”

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 23/11/2012 In caso di contratto a chiamata, laddove il lavoratore sia stato assunto prima della recente riforma Fornero (L. 92/12) nel rispetto dei limiti soggettivi e tale contratto abbia una scadenza successiva all'entrata in vigore della L. 92/12, per poter esserci una proroga, i requisiti soggettivi devono essere posseduti secondo quanto indicato dalla legge vigente alla data dell'accordo di proroga stesso.

Alla proroga del contratto a chiamata non si applica la disciplina transitoria prevista dalla riforma “Fornero”

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 23/11/2012 Tizio è un giovane studente di anni 24 che viene assunto dall’impresa Alfa con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e senza obbligo di disponibilità. Il contratto viene concluso antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/12. Il termine finale di durata del rapporto viene fissato al 30 ottobre 2012, al ricorrere del quale il contratto viene prorogato fino alla fine del mese di gennaio 2013. Il mese di dicembre 2012 Tizio compie 25 anni di età. Sempre nel mese di dicembre 2012 la ditta viene sottoposta ad accertamento da parte del personale ispettivo della DTL. In occasione della verifica il personale ispettivo ritiene che il raggiungimento da parte di Tizio di 25 anni in corso di esecuzione della proroga sia irrilevante ai fini della validità del contratto perché soggetto al regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 22 della L.n. 92 cit.. È corretto l’operato degli ispettori?

Tirocinio irregolare ma comunicato con UNILAV: c'è maxisanzione?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/11/2012 La ditta individuale Beta comunica preventivamente, mediante modello UNILAV, l’instaurazione di un tirocinio con Tizio, senza tuttavia coinvolgere il soggetto promotore nella realizzazione del programma formativo. Infatti gli ulteriori e preliminari adempimenti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del DM 142/98, consistenti nella redazione della convenzione, del progetto formativo e nella comunicazione di tali atti agli organismi competenti, vengono indebitamente omessi. La ditta individuale tiene tale condotta per non incorrere nel rigoroso regime sanzionatorio previsto per il lavoro nero e sottoporre così il tirocinante a un trattamento sostanzialmente corrispondente a quello tipico del lavoratore in nero. Il personale ispettivo, nel verificare il rapporto di tirocinio, riscontra la carenza degli atti endoprocedimentali richiesti per l’attivazione del tirocinio, ma atteso l’invio della comunicazione UNILAV, procede unicamente alla riqualificazione del rapporto come subordinato senza applicare la maxisanzione prevista per il lavoro nero. Ma la maxisanzione poteva comunque essere applicata?

Tirocinio irregolare ma comunicato con UNILAV: c'è maxisanzione?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/11/2012 La ditta individuale Beta comunica preventivamente, mediante modello UNILAV, l’instaurazione di un tirocinio con Tizio, senza coinvolgere il soggetto promotore nella realizzazione del programma formativo, con l'unico obiettivo di evitare il rigoroso regime sanzionatorio previsto per il lavoro nero. Laddove il personale ispettivo provi che tale condotta sia stata posta in essere con finalità elusive al solo scopo di mascherare un rapporto di lavoro con un non rapporto di lavoro, quale è il tirocinio, oltre alla riqualificazione in senso subordinato del predetto pseudo-tirocinio, troverà applicazione la maxisanzione per lavoro nero, in quanto la nullità che colpisce il tirocinio fraudolento travolge anche la relativa comunicazione UNILAV.

Illegittimo il provvedimento di sospensione riguardante un irregolare rapporto di tirocinio

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/11/2012

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è illegittimo, anche laddove il datore di lavoro abbia omesso di comunicare mediante modello UNILAV al Servizio per l'Impiego l'instaurazione di rapporti di tirocinio formativo. Tale provvedimento di sospensione non deve essere adottato qualora, pur in assenza di comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro, il soggetto promotore abbia comunque assicurato i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e abbia trasmesso la convenzione e il progetto formativo alla Regione e al Servizio ispettivo della DTL. Tali ultimi adempimenti, infatti, rendono il rapporto di tirocinio conosciuto alla Pubblica Amministrazione.