Ispezione del lavoro
Nei gruppi di imprese ciascuna società può assumere a termine nel limite massimo di trentasei mesi
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/05/2013 Ciascuna società appartenente a un gruppo di imprese può assumere a termine il medesimo lavoratore, ognuna nel limite massimo di trentasei mesi. Il personale ispettivo dovrà in ogni caso acquisire cognizione completa su come è stato amministrato il rapporto di lavoro, al fine di escludere che la gestione dello stesso possa essere ricondotta fraudolentemente ad un’unica società.I criteri di rotazione nella CIGS sono sottoposti al sindacato degli ispettori del lavoro
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/04/2013 In caso di CIGS, se in fase di consultazione sindacale non si raggiunge alcun accordo, il datore di lavoro può unilateralmente individuare i lavoratori da sospendere e stabilire gli eventuali criteri rotativi. In ogni caso le determinazioni del datore di lavoro non sono esenti da limiti, ma quanto meno vincolate dal rispetto del principio di buona fede e dal divieto di discriminazione; rimane comunque aperta la questione relativa alle modalità di controllo ispettivo.I criteri di rotazione nella CIGS sono sottoposti al sindacato degli ispettori del lavoro
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/04/2013 Gamma avvia correttamente la procedura per collocare i propri dipendenti in CIGS inoltrando alle organizzazioni sindacali l’informativa di cui all’art. 1 comma 7 della L. n. 223/91. La fase della consultazione sindacale si chiude senza che venga raggiunto alcun accordo in ordine all’individuazione dei criteri rotativi. Questi ultimi vengono così stabiliti unilateralmente dal datore di lavoro. I lavoratori, non soddisfatti delle scelte datoriali, si rivolgono alla DTL competente, alla quale chiedono di esercitare un sindacato sulle modalità mediante le quali il datore di lavoro procede alla sospensione dei rapporti di lavoro. È ammissibile il sindacato degli ispettori? Ed eventualmente quali contenuti può assumere l’accertamento?Gli ispettori possono sindacare la legittimità del decreto ministeriale di concessione della CIGS?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/04/2013 L’impresa Alfa S.p.a. ha avviato la procedura CIGS motivata da trasformazioni societarie. Nell’informativa prevista dall’art. 1 comma 7 della L. n. 223/1991, ritualmente inoltrata alle organizzazioni sindacali, non sono state indicate in maniera puntuale le modalità di gestione dell’intervento e cioè i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione, ovvero le misure alternative alla rotazione. Nella lettera inviata alle organizzazioni sindacali tali informazioni sono state racchiuse in generiche espressioni quali “la rotazione e la scelta dei lavoratori avverrà in base alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda” e secondo le “esigenze professionali e funzionali” dei dipendenti. Nonostante l’evidente genericità delle formule impiegate, le organizzazioni sindacali che hanno partecipato all’incontro, alla presenza dei funzionari ministeriali, hanno redatto un accordo che di fatto ha ricalcato, nei contenuti, locuzioni sommarie espresse nelle comunicazioni inoltrare alle parti sociali. A sua volta il Ministero del Lavoro ha concluso la procedura adottando il decreto di concessione della CIGS. A distanza di alcuni mesi i lavoratori di Alfa sporgono denuncia alla DTL lamentando delle irregolarità nel procedimento con cui è stata concessa e gestita la CIGS. Gli ispettori possono sindacare la legittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo della CIGS?Gli ispettori possono sindacare la legittimità del decreto ministeriale di concessione della CIGS?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/04/2013 In caso di CIGS, l’impresa che richiede l’attivazione dell’integrazione salariale deve indicare in maniera puntuale le modalità di gestione dell’intervento e cioè i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità della rotazione o le misure alternative alla rotazione. Tali indicazioni non possono essere racchiuse in generiche espressioni quali “la rotazione e la scelta dei lavoratori avverrà in base alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda” e secondo le “esigenze professionali e funzionali” dei dipendenti. Qualora le formule impiegate siano sommarie, gli ispettori del lavoro, una volta accertata incidentalmente la violazione delle norme procedimentali, potranno adottare un verbale con cui viene dichiarata l’illegittimità della sospensione dei rapporti di lavoro eventualmente disposta dall’impresa. Ulteriore effetto sarà l’adozione - da parte dell’organo ispettivo - di atti sanzionatori correlati ai disvalori retribuitivi e contributivi maturati a causa dell’illegittima sospensione dei rapporti di lavoro.Non svolge attività di lavoro il religioso che opera nelle strutture commerciali gestite dalla Congregazione di appartenenza
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 29/03/2013 Il religioso che, dopo aver professato i voti di castità, povertà e obbedienza per una Congregazione religiosa, ritorna alla vita laica, non può accampare richieste in merito al riconoscimento lavorativo dei servizi svolti per il predetto Istituto. Assume rilevanza il concetto di terzietà del beneficiario della prestazione resa dal religioso, ma tale parametro non è sufficiente per dirimere la querelle.Non svolge attività di lavoro il religioso che opera nelle strutture commerciali gestite dalla Congregazione di appartenenza
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 29/03/2013 L’Istituto “Sacro Cuore” persegue finalità prevalentemente religiose accompagnate anche da una gestione diretta di marginali attività commerciali, quali un negozio di souvenir, attività di guida turistica nonché di affitta camere per turisti. Tizio, dopo aver condotto gran parte della propria vita al servizio dell’Istituto religioso “Sacro Cuore” avendo emesso il voto di professare in forma speciale i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, decide di recedere dalla propria scelta e di abbandonare la Congregazione di appartenenza e di tornare a una vita laica. Una volta spogliatosi dell’abito religioso, Tizio prende atto di non avere alcuna tutela previdenziale e retributiva. Tizio così si reca alla DTL di competenza per chiedere delucidazioni in ordine alla propria posizione, rappresentando di aver svolto nel corso della proprio cammino di fede plurime attività in favore dell’Istituto “Sacro Cuore”, tra le quali anche quelle commerciali sopra menzionate. Tizio conclude chiedendo al personale ispettivo l’accertamento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro con connessa tutela retributiva e previdenziale. Cosa è legittimo attendersi dagli ispettori?È estorsione minacciare al lavoratore il licenziamento per applicare trattamenti inferiori a quelli stabiliti dal contratto e dalla legge
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 22/03/2013 Commette il reato di estorsione il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, costringe i lavoratori a lavorare “in nero”, senza coperture previdenziali e con retribuzioni in misura non proporzionale all’attività svolta. In tale modo, infatti, il datore di lavoro consegue un ingiusto profitto consistente nella riduzione del costo del lavoro e arreca altresì un danno tanto ai lavoratori quanto all’ente previdenziale, perché entrambi risultano destinatari di emolumenti inferiori a quelli stabiliti dalla legge e dal contratto.È estorsione minacciare al lavoratore il licenziamento per applicare trattamenti inferiori a quelli stabiliti dal contratto e dalla legge
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 22/03/2013Tizio, amministratore della società Gamma, assume Caio e Sempronio in nero al fine di conseguire una riduzione dei costi nella gestione dei relativi rapporti di lavoro. Caio e Sempronio vengono ovviamente retribuiti in nero e in misura inferiore a quanto previsto dal contratto di categoria. I dipendenti stanchi della situazione chiedono a Tizio di regolarizzare i rispettivi rapporti di lavoro al fine di conseguire corretti trattamenti normativi, retributivi e previdenziali. Tizio si oppone alla richiesta e ammonisce i dipendenti sul fatto che le condizioni imposte non sono negoziabili e che se fosse stata inoltrata nuovamente una simile istanza avrebbe intimato loro il licenziamento. Tizio e Caio si rivolgono così al personale ispettivo, al quale rappresentano la situazione e chiedono gli accertamenti di competenza. Quali conseguenze possono scaturire dalla condotta di Tizio?