Anteprima di Ispezione del lavoro: per vedere il dettaglio degli articoli è necessario abbonarsi al servizio.

Ispezione del lavoro

La diffida accertativa emessa contro una società di persone è utilizzabile anche contro il socio

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/07/2013 Gamma S.n.c. esegue alcuni lavori di ristrutturazione di una privata abitazione. Nel corso delle lavorazioni Gamma S.n.c. resta in arretrato con il pagamento delle retribuzioni. I lavoratori chiedono così l’intervento del personale ispettivo per conseguire i propri crediti. Gli ispettori, all’esito del procedimento, adottano il provvedimento di diffida accertativa nei confronti di Gamma S.n.c.. Quest’ultima, non ottemperando al provvedimento, viene intimata al pagamento mediante decreto direttoriale. I lavoratori, una volta conseguito il titolo esecutivo e venuti a conoscenza che il patrimonio di Gamma S.n.c. non risulta capiente, decidono di intraprendere un’azione esecutiva contro i soci di quest’ultima, utilizzando la diffida accertativa adottata dal personale ispettivo. È legittima la decisione dei lavoratori?

La diffida accertativa emessa contro una società di persone è utilizzabile anche contro il socio

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/07/2013 I lavoratori che accampano crediti patrimoniali e che hanno in mano un provvedimento di diffida accertativa nei confronti della società di persone datrice di lavoro, venuti a conoscenza dell’insolvibilità di quest’ultima, possono intraprendere un’azione esecutiva nei confronti dei soci, utilizzando la diffida accertativa adottata dal personale ispettivo contro la società datrice di lavoro. Sarebbe in ogni caso opportuno che il personale ispettivo adottasse un’ulteriore diffida accertativa anche contro i soci, al fine di scongiurare un’eventuale eccezione di inefficacia della diffida emessa contro la società datrice di lavoro.

La diffida accertativa adottata in regime di responsabilità solidale

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/06/2013 L’impresa Gamma cede all’impresa Alfa un ramo di azienda. Con la cessione vengono trasferiti anche dieci lavoratori. All’atto della cessione questi ultimi risultano titolari nei confronti del cedente di retribuzioni ancora non soddisfatte. Poco dopo la cessione l’impresa Alfa appalta all’impresa Gamma il ramo di azienda ceduto. L’appalto viene eseguito dagli stessi dipendenti trasferiti. Tuttavia l’impresa Alfa omette di corrispondere ai dipendenti quanto da costoro maturato nel corso della prestazione lavorativa utilizzata nell’appalto. I lavoratori si rivolgono alla DTL competente chiedendo accertamenti in funzione della riscossione dei propri crediti. Il personale della DTL afferma che, ove la denuncia fosse fondata, gli ispettori potrebbero adottare diffide accertative per consentire ai lavoratori di intraprendere un’azione esecutiva nei confronti dei debitori. Che contenuto possono assumere le diffide accertative?

Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/06/2013 Il datore di lavoro può usufruire dei benefici previsti ex lege per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se ricorrono due presupposti: l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere effettivamente distinte; le due imprese non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, in caso di cessione del ramo di azienda preceduta da licenziamenti da parte della cedente, la cessionaria potrà assumere i dipendenti cessati usufruendo delle agevolazioni previste per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità solo laddove siano intercorsi almeno 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. Sebbene la giurisprudenza sul punto sia ondivaga, di recente la S.C. ha ritenuto che in caso di cessione di ramo di azienda, se si configura una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, è possibile usufruire degli sgravi contributivi anche prima del decorso dei 6 mesi.

Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/06/2013 Tizio è socio di Gamma S.r.l., che ha per oggetto sociale la produzione di materiali da utilizzare per la costruzione di impianti per energia rinnovabile e che occupa 40 dipendenti. La società versa in stato di crisi e per tale motivo colloca in mobilità 15 dipendenti, che vengono iscritti nelle apposite liste. A distanza di quattro mesi dall’esubero, Tizio insieme alla moglie costituisce Alfa S.n.c., il cui oggetto sociale consiste nell’installazione di impianti fotovoltaici per abitazioni civili. Alfa S.n.c. non possiede attrezzature materiali o immateriali, se non una ubicazione logistica in cui si trova un ufficio munito di computer e scrivania. Di seguito alla costituzione Alfa S.n.c. conclude con Gamma S.r.l. un contratto di cessione di ramo di azienda, con il quale vengono trasferiti parte dei beni di proprietà di Gamma S.r.l.. Nel medesimo contesto temporale Alfa S.n.c. assume i 15 dipendenti collocati in mobilità da Gamma S.r.l., fruendo dei benefici contributivi e di incentivi economici previsti per tale genere di assunzioni. Tizio rilascia dichiarazione che Alfa S.n.c. è un’azienda di nuova costituzione e che non presenta assetti proprietari coincidenti con Gamma S.r.l.. Successivamente Alfa S.n.c. acquista ulteriori beni e attrezzature oggetto del contratto di cessione. Alfa S.n.c. ha diritto a fruire dei benefici previsti per le assunzioni dei lavoratore iscritti nelle liste di mobilità? Quali contenuti può avere l’accertamento ispettivo?

Quale contratto collettivo applicare in caso di cessione di ramo di azienda?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 31/05/2013 L’impresa Alfa cede ramo di azienda all’impresa Gamma, alla quale passano anche i rapporti di lavoro dei dipendenti occupati nel ramo ceduto. Il trasferimento viene preceduto dalla fase di consultazione sindacale, nel corso della quale tuttavia non vengono stabilite intese in ordine alla differenze dei trattamenti economici stipendiali applicati dalla cedente e dalla cessionaria. Il contratto collettivo aziendale dell’impresa Alfa prevede infatti dei trattamenti economici stipendiali migliori rispetto a quelli garantiti dall’impresa cessionaria. Tale disarmonia viene rilevata dai dipendenti trasferiti in occasione della consegna del primo prospetto paga e dal contestuale pagamento della retribuzione da parte dell’impresa Gamma. Di seguito i dipendenti si rivolgono ad un avvocato di fiducia che invoca il tempestivo intervento del personale ispettivo della DTL competente. Gli ispettori, all’esito delle verifiche, sostengono nel verbale che l’impresa cessionaria avrebbe dovuto applicare ai dipendenti trasferiti i trattamenti economici stipendiali previsti nel contratto collettivo aziendale applicato dal cedente e ciò fino al naturale esaurimento dell’accordo. Conseguentemente gli ispettori sanzionano i disvalori contenuti nel LUL e adottano le diffide accertative con importi pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dai lavoratori e quanto costoro avrebbero dovuto percepire in base alle disposizioni contenute nel contratto collettivo aziendale applicato da Alfa. È corretto l’operato degli ispettori? Come può difendersi Gamma?

Quale contratto collettivo applicare in caso di cessione di ramo di azienda?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 31/05/2013 In caso di cessione del ramo di azienda uno dei problemi principali è la scelta in merito al contratto collettivo da applicare da parte dell’impresa cessionaria. Se per i lavoratori è migliore il trattamento derivante dal CCNL applicato dall’impresa cedente, il Ministero del Lavoro propende per l’applicazione di tale contratto fino al naturale esaurimento dell’accordo. Tuttavia tale impostazione diverge dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, che riconosce al cessionario (in assenza di specifiche intese sindacali) la facoltà di sostituire al contratto collettivo applicato dal cedente quello di pari livello applicato nella propria impresa, ancorché quest’ultimo contempli trattamenti economici, anche di natura stipendiale, peggiorativi.

La cessione fittizia del ramo di azienda cela somministrazione irregolare di manodopera

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 17/05/2013 In caso di trasferimento di azienda o del ramo di azienda i rapporti passano dal cedente al cessionario senza che occorra il consenso del lavoratore, richiesto invece nel caso di cessione del contratto. Per evitare di ricadere in quest’ultima ipotesi o in quella decisamente più grave e riconducibile alla somministrazione irregolare di manodopera, gli ispettori dovranno valutare attentamente che la vicenda circolatoria riguardi l’impresa considerata sotto il profilo statico e sotto l’aspetto dinamico. Dovranno inoltre verificare se il ramo di azienda ceduto possa essere o meno inteso come un’”articolazione funzionalmente autonoma”, non costituita dalle parti in occasione del negozio traslativo.

La cessione fittizia del ramo di azienda cela somministrazione irregolare di manodopera

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 17/05/2013 Alfa conclude con Gamma un contratto di cessione del ramo di azienda. L’operazione, preceduta dall’informativa prevista dall’art. 47 della L. n. 428/90, riceve l’avallo delle organizzazioni sindacali. Il complesso dei beni e dei rapporti di lavoro trasferiti vengono tuttavia individuati dalle parti al momento del trasferimento. Nell’occasione, infatti, il cedente e il cessionario aggregano alcuni beni materiali quali computer e scrivanie, nonché svariati ed eterogenei servizi comprendenti la gestione immobiliare, la pulizia e la gestione delle aree verdi. Nella cessione vengono inseriti anche venti rapporti di lavoro instaurati da Alfa con personale avente qualifiche variegate e carenti di un’effettiva coesione professionale. All’esito dell’accordo i dipendenti, non interpellati nella vicenda, si ritrovano a svolgere le proprie prestazioni in favore di Gamma. Decorsi cinque mesi dalla conclusione dell’accordo, alcuni dipendenti insoddisfatti della nuova situazione creata si recano presso la DTL competente per sporgere denuncia dell’accaduto, chiedendo accertamenti ispettivi. Quali determinazioni possono assumere gli ispettori?

Nei gruppi di imprese ciascuna società può assumere a termine nel limite massimo di trentasei mesi

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/05/2013 Alfa S.p.a. esercita attività alberghiera e detiene i pacchetti azionari di maggioranza di Beta, di Gamma e di Delta, società collegate tra loro e tutte operanti nel settore turistico e ricettivo. Il gruppo di imprese è nominato Kappa. Alfa S.p.a., quale capogruppo, assume Tizio con contratto a termine della durata di trentasei mesi, assegnando al predetto la qualifica di impiegato alla reception. Terminato il rapporto, Tizio viene assunto in successione e sempre con contratto a termine della durata di trentasei mesi per l’espletamento delle medesime mansioni impiegatizie, prima da Beta, poi da Gamma e infine da Delta. Nel corso dell’ultimo rapporto Tizio si rivolge alla DTL competente, rappresentando i fatti testé esposti e chiedendo una verifica sul rispetto, da parte del gruppo Kappa, del limite massimo di trentasei mesi previsto per le assunzioni a termine. Quali contenuti e quali conseguenze possono scaturire dall’accertamento?