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Ispezione del lavoro

Quando la buona fede esime dalla responsabilità per illecito amministrativo?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/10/2013 L’impresa Gamma comunica mediante mail al proprio consulente di fiducia il report dell’orario e delle presenze dei propri dipendenti, al fine della compilazione del LUL. La mail risulta registrata nella sezione mail archiviate. Il giorno seguente alla scadenza del periodo di registrazione dei dati, il personale ispettivo della DTL sottopone a verifica l’impresa Gamma e riscontra che il LUL non è stato compilato. L’Impresa Gamma si giustifica asserendo che i dati sono stati inviati al consulente ed esibisce la schermata video del computer nella quale risulta che la mail è stata inviata. Il consulente invece sostiene di non aver ricevuto le informazioni trasmesse mediante mail. Il personale ispettivo irroga comunque la sanzione per omessa compilazione del LUL. Gamma propone ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, adducendo come esimente la propria buona fede. È giustificabile la condotta di Gamma?

Quando la buona fede esime dalla responsabilità per illecito amministrativo?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/10/2013 L’errore sul fatto integra la buona fede, e pertanto esime dalla responsabilità, quando l’alterazione della realtà non è imputabile a negligenza del soggetto agente. Quindi, nel caso in cui l’impresa inoltri tramite mail al proprio consulente i dati da inserire nel LUL, deve sincerarsi che tale comunicazione giunga effettivamente a conoscenza del destinatario. In difetto di tale accertamento, l’errore non è scusabile, anche se la mail compare tra quelle inviate ed archiviate.

Il giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione: sono ammissibili motivi nuovi sollevati in corso di causa?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/10/2013 In sede di ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, il ricorrente è tenuto a presentare i motivi del ricorso entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. Resta aperta in giurisprudenza la questione se sia ammissibile o meno ampliare il “thema decidendum”, in relazione al comportamento tenuto dall’amministrazione in sede di giudizio.

Il giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione: sono ammissibili motivi nuovi sollevati in corso di causa

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/10/2013 All’esito di procedimento ispettivo la DTL adotta nei confronti dell’Impresa Alfa un provvedimento di ordinanza ingiunzione con il quale viene inflitta una sanzione di € 100.000,00 per la violazione della normativa sul lavoro sommerso. L’Impresa Alfa oppone tale ordinanza innanzi al Giudice competente, sollevando quattro ragioni di illegittimità. Nel corso del giudizio l’Impresa Alfa denuncia ulteriori motivi di illegittimità della pretesa sanzionatoria. La DTL convenuta accetta il contraddittorio su tali ulteriori doglianze, le quali infatti vengono puntualmente contrastate con scritti difensivi. Il Giudice può prendere in esame i motivi di opposizione sollevati da Alfa in corso di causa?

A quale DTL spetta irrogare la sanzione se un illecito viene commesso in differenti province?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/10/2013 Se un illecito viene commesso in province differenti, previo raccordo con le altre DTL interessate al fine di evitare una duplicazione delle sanzioni e delle verifiche, una DTL può procedere a un accertamento unitario e può rilevare anche illeciti compiuti al di fuori dei propri ambiti di competenza territoriale.

A quale DTL spetta irrogare la sanzione se un illecito viene commesso in differenti province?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/10/2013 Gamma è un’impresa con unità locali dislocate in differenti province nell’ambito delle quali presta servizio a giorni diversificati il dipendente Caio. Accade spesso che Gamma registri nel LUL la prestazione oraria di Caio in modo difforme dall’orario effettivamente svolto da costui, generando disvalori retributivi. Caio, insospettito, si reca presso la DTL in cui è ubicata l’unità locale di Gamma ove presta più spesso la propria attività, al fine di richiedere un accertamento ispettivo. La DTL può sindacare anche la prestazione di lavoro che si svolge nelle unità locali ubicate fuori dalla propria competenza territoriale?

È possibile utilizzare il software installato nel pc del dipendente per contestare il tempo della prestazione dei lavoratori?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 27/09/2013 L’impresa Alfa installa nei propri pc, concessi in dotazione ai dipendenti, dei sistemi software funzionali al miglioramento delle prestazioni lavorative. Tali programmi, tra l’altro, registrano anche l’orario di accesso e di uscita dal sistema, così che l’impresa Alfa è in grado di verificare a distanza il tempo della prestazione lavorativa dei dipendenti. Nel corso dell’anno l’impresa Alfa contesta al dipendente Tizio inadempimenti inerenti all’orario della prestazione lavorativa perché quest’ultima, a detta del datore di lavoro, sarebbe stata svolta in difetto rispetto al tempo programmato. Alfa pone a base della propria contestazione le risultanze scaturite dal sistema software installato nel pc in dotazione a Tizio. È legittima la contestazione di ALFA?


Che valore ha la copia cartacea del documento informatico?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 20/09/2013 Laddove l’azienda registri su documento informatico le presenze del lavoratore (esempio classico il badge) e decida di utilizzare tali informazioni nei confronti del lavoratore per muovergli contestazioni relative alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, deve conservare e produrre direttamente il documento informatico oppure deve produrre copia di tale documento su carta. In quest’ultimo caso, tuttavia, la copia analogica sostituisce ad ogni effetto il documento informatico originale da cui è tratta solo se la sua conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Che valore ha la copia cartacea del documento informatico?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 20/09/2013 L’impresa Alfa registra le presenze dei propri dipendenti utilizzando un dispositivo di rilevazione elettronica (badge). In occasione della verifica delle informazioni registrate nell’apparecchio, Alfa riscontra che il dipendente Tizio non osserva correttamente il proprio orario di lavoro. Alfa avvia così il procedimento disciplinare nei confronti di Tizio, allegando a supporto della contestazione la documentazione cartacea contenente la riproduzione dei dati delle presenze scaricati dal badge e racchiusi in un file formato PDF. Tizio contesta l’originalità e la valenza probatoria degli atti e chiede l’archiviazione del procedimento. L’impresa rigetta le contestazioni di Tizio e irroga la sanzione disciplinare. È legittima la sanzione?