Ispezione del lavoro
Illegittimo il provvedimento di sospensione riguardante un irregolare rapporto di tirocinio
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/11/2012 Nel mese di settembre 2011 l’impresa Alfa S.r.l., che occupa dieci dipendenti, instaura un rapporto di tirocinio formativo e di orientamento con il neodiplomato Tizio. A tale fine Omega, quale istituzione formativa privata senza fine di lucro, autorizzata dalla competente Regione a ricoprire l’incarico di soggetto promotore, stipula la convenzione e il progetto formativo. Tizio viene assicurato all’INAIL e viene altresì stipulata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi. Il soggetto promotore invia la documentazione relativa anche al Servizio ispettivo della DTL competente. Alfa S.r.l., in qualità di datore ospitante, omette tuttavia di comunicare preventivamente al servizio per l’Impiego, mediante modello UNILAV, l’instaurazione del tirocinio formativo. Il medesimo giorno in cui Tizio comincia la propria attività formativa gli ispettori della DTL effettuano un accesso ispettivo presso i locali di Alfa S.r.l., ove riscontrano la presenza del tirocinante. Nell’occasione gli ispettori constatano che il rapporto formativo non è stato comunicato preventivamente al Servizio per l’impiego e, attesa la sussistenza degli indici numerici previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/08, adottano il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. È legittimo tale provvedimento di sospensione?Il primo contratto a termine acausale può essere stipulato anche se preceduto da un diverso rapporto di lavoro subordinato non a tempo determinato
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/10/2012 Nel mese di agosto 2012 la ditta Mevio assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il lavoratore Tizio. Dopo un mese quest’ultimo adduce motivazioni personali ostative alla prosecuzione del rapporto e rassegna le proprie dimissioni. Alla fine del mese di ottobre 2012 la ditta Mevio domanda a Tizio se fosse disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro della durata di un mese per far fronte ad un aumento di produttività. Tizio accetta la proposta e sottoscrive un contratto a tempo determinato acausale disciplinato dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368/01. Nel corso dell’esecuzione della prestazione la ditta Mevio viene sottoposta ad accertamento da parte degli ispettori della DTL. Questi ultimi constatano che la ditta ha assunto Tizio con contratto a termine acausale, sebbene le stesse parti avessero in precedenza instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli ispettori contestano la legittimità del contratto a termine acausale sostenendo che l’instaurazione tra le stesse parti di un pregresso rapporto a tempo indeterminato non consentisse la possibilità di avvalersi della deroga alla causalità prevista dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., dovendo invece trovare applicazione la regola della motivazione prevista dal precedente comma 1. Di conseguenza gli ispettori applicano la regola della nullità parziale del contratto e convertono quest’ultimo in contratto a tempo indeterminato. È corretto l’operato degli ispettori? Quali rimedi sono concessi alla ditta Mevio?Il primo contratto a termine acausale può essere stipulato anche se preceduto da un diverso rapporto di lavoro subordinato non a tempo determinato
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/10/2012 Così come disciplinato dall'art. 1 comma 1 bis D.lgs. 368/01, il primo contratto a termine non richiede giustificazione se il precedente rapporto tra le stesse parti non era a tempo determinato, come nel caso del contratto “antecedente” a tempo indeterminato, anche parziale, dell’apprendistato e del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analoga conclusione vale se il rapporto precedente era di lavoro autonomo, anche parasubordinato.Se il contratto intermittente è simulato, non si applica la sanzione per omessa comunicazione della chiamata
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/10/2012 Nel mese di agosto 2012 Gamma S.r.l. assume per la prima volta Tizio tramite contratto intermittente a tempo determinato, senza obbligo di disponibilità. L’occupazione mediante tale contratto, concluso in forma scritta, viene giustificato da Gamma S.r.l. con l’obiettivo di conseguire un risparmio sui costi del lavoro, avendo chiarito espressamente al dipendente che la prestazione richiesta si sarebbe dovuta svolgere senza soluzione di continuità. Le chiamate di Tizio vengono comunicate da Gamma S.r.l. alla DTL in via discontinua, facendo così figurare nella documentazione di lavoro un impiego saltuario del lavoratore. Nei fatti e in conformità agli accordi intercorsi la prestazione è stata resa in maniera continuativa per otto giornaliere e per cinque giorni alla settimana. Nel mese di ottobre 2012 gli ispettori della DTL effettuano un accesso presso i locali di Gamma S.r.l. e constatano dalla documentazione di lavoro che Tizio è stato occupato con modalità formalmente corrispondenti al contratto concluso. Tuttavia nei fatti accertano che la prestazione di Tizio è stata svolta senza soluzione di continuità e pertanto anche per le giornate di lavoro in cui è stata omessa la comunicazione di chiamata alla DTL. A fronte di tale discrasia gli ispettori applicano per ciascuna giornata di lavoro non comunicata il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 92/12 (c.d. riforma Fornero).È corretto l’operato degli ispettori?
Se il contratto intermittente è simulato, non si applica la sanzione per omessa comunicazione della chiamata
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/10/2012Se il contratto intermittente viene formalmente concluso dalle parti per conseguire, mediante la dissimulazione di un diverso rapporto di lavoro, indebiti “risparmi” retributivi, previdenziali e fiscali, non trova applicazione la sanzione amministrativa individuata dall’art. 21, lett. b) della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), essendo quest’ultima prevista solo per mancata comunicazione della chiamata in relazione a contratti intermittenti instaurati in maniera genuina.
Il primo contratto a termine non rientra nei limiti di contingentamento
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/10/2012 Nel mese di agosto 2012 Alfa S.r.l. assume, per la durata di dodici mesi, molteplici dipendenti con contratto a tempo determinato acausale, così come disciplinato dall’art. 1, comma 1 bis, del D.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla recente L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero). Per ogni neo assunto si tratta del primo rapporto a termine concluso con Alfa S.r.l.. Nel mese di settembre 2012 gli ispettori della DTL sottopongono a verifica Alfa S.r.l. alla quale viene contestato che i primi contratti a termine stipulati nel mese di agosto 2012 superano i limiti di contingentamento previsti dal CCNL di categoria, rinnovato nell’anno 2008. Per l’effetto gli ispettori convertono tutti i primi contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e diffidano Alfa S.r.l. ad effettuare nuove comunicazioni UNILAV recanti i dati scaturenti dalla conversione dei rapporti. È corretto l’operato degli ispettori?Il primo contratto a termine non rientra nei limiti di contingentamento
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/10/2012 La c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto la possibilità di stipulare tra le medesime parti un primo contratto a termine senza individuazione delle causali previste dall'art. 1 D.lgs. 368/2001. Tale contratto, che non è prorogabile e non può durare più di 12 mesi, non rientra nei limiti di contingentamento previsti dall’art. 10 comma 7 del D.lgs. n. 368/2001, in quanto il Legislatore, scegliendo di non modificare quest'ultimo articolo, ha inteso escludere il primo contratto a termine dall’ambito dei predetti limiti.Si può revocare la sospensione con un contratto a progetto?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/10/2012 L’impresa Alfa e il lavoratore Tizio instaurano un rapporto di lavoro di collaborazione, redigendo per iscritto il relativo contratto, con accurata descrizione del progetto. Il rapporto ha inizio senza che Alfa proceda a inoltrare preventiva comunicazione UNILAV al Centro per l’impiego. In pari data il personale ispettivo della DTL effettua un accesso presso i locali di Alfa e trova intento al lavoro Tizio, il quale dichiara agli ispettori che è il suo primo giorno di lavoro e che ha concluso con Alfa un contratto a progetto, esibendo copia dello stesso all’organo di vigilanza. Gli ispettori riscontrano che il rapporto di lavoro di Tizio è cominciato in assenza di preventiva comunicazione UNILAV e di conseguenza adottano provvedimento di sospensione, diffidando Alfa a regolarizzare il rapporto di lavoro, tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 33 del 2009 del Ministero del Lavoro. Ai fini del conseguimento della revoca Alfa regolarizza la posizione lavorativa di Tizio come rapporto di collaborazione a progetto. Gli ispettori prendono atto di tale regolarizzazione e adottano il provvedimento di revoca. Al termine degli accertamenti viene redatto il verbale conclusivo con il quale si afferma che “le risultanze istruttorie emerse nel corso della verifica hanno evidenziato la natura subordinata del rapporto di Tizio, il cui rapporto di lavoro viene riqualificato di conseguenza, con applicazione della maxisanzione per lavoro nero in corrispondenza della giornata in cui la prestazione del dipendente è stata eseguita in assenza di preventiva comunicazione al Centro per l’impiego”. È corretto l’operato degli ispettori?Si può revocare la sospensione con un contratto a progetto?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/10/2012 Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è un atto scisso dal successivo verbale di accertamento ispettivo. In quest'ultimo atto, infatti, si valuta la realtà fattuale, considerando l'effettività del rapporto di lavoro instaurato e si prendono le conseguenti decisioni anche di natura sanzionatoria. Nel provvedimento di sospensione e nella successiva ed eventuale revoca non si effettua alcuna valutazione nel merito: gli ispettori si limitano a prendere atto della regolarizzazione effettuata (secondo i criteri di massima espressi dal Ministero) e del pagamento della sanzione amministrativa. Successivamente, in sede di redazione del verbale conclusivo degli accertamenti, gli ispettori procederanno a valutare l’aderenza della regolarizzazione effettuata con l’effettiva prestazione lavorativa svolta e, se del caso, adotteranno le opportune sanzioni.Il carattere residuale della conciliazione monocratica
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/09/2012Tizio rappresenta alla DTL che il proprio datore di lavoro Gamma S.r.l. è inadempiente agli obblighi retributivi e pertanto chiede l’attivazione dell’organo di vigilanza, al fine di conseguire quanto dovuto. La retribuzione di Tizio risulta composta anche da assegni per il nucleo familiare (ANF), ma siffatta circostanza non viene esposta nella richiesta d’intervento. Dal canto suo la DTL non verifica telematicamente, né la composizione della retribuzione di Tizio, né eventuali conguagli effettuati da Gamma S.r.l. a titolo di ANF nei DM10/2 inviati all’Ente previdenziale. Di contro la DTL avvia il procedimento di conciliazione monocratica che si conclude positivamente con sottoscrizione tra le parti del verbale di accordo, in cui gli importi a titolo di ANF, sebbene non menzionati, confluiscono nella somma conciliata. Il verbale di accordo viene inviato dalla DTL all’INPS, il quale constata che l’accordo si è formato anche sugli ANF che Gamma S.r.l. avrebbe dovuto anticipare per conto dell’Ente, avendoli infatti conguagliati a suo tempo nei DM10/2.
È
valido il verbale di conciliazione?