Gli ispettori hanno 5 anni di tempo per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato

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Agli ispettori del lavoro non si applicano le decadenze previste dall’art. 32 della L. n. 183/2010, in quanto l’attività di accertamento amministrativo non può essere sottoposta ai predetti termini decadenziali. Gli ispettori hanno pertanto il solo limite prescrizionale, pari a 5 anni, per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato.
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