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Ispezione del lavoro

Società in nome collettivo: in caso di illecito, tanti soci amministratori tante sanzioni

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 29/09/2011 L’impresa Alfa, esercente attività di impiantistica, è una società in nome collettivo, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio, costituita dai soci Tizio e Caio, ai quali spettano disgiuntamente e indistintamente i poteri di amministrazione della società medesima. Nel corso di un accertamento ispettivo Sempronio viene trovato intento al lavoro in qualità di dipendente della società, senza preventiva comunicazione UNILAV al Centro per l’Impiego. In ragione di ciò gli ispettori procedono ad irrogare le sanzioni derivanti dall’occupazione in nero di Sempronio, per mancata consegna a costui del contratto, nonché per l’omessa registrazione di tale rapporto di lavoro nel libro unico del lavoro. Gli ispettori contestano tali illeciti a entrambi i soci dell’impresa Alfa s.n.c., in quanto nella visura camerale non trovano alcun patto limitativo di responsabilità iscritto anteriormente all’illecito riscontrato. Tuttavia, in sede di verifica ispettiva, il socio Tizio dichiara di essere responsabile dell’occupazione di Sempronio e di essere da sempre l’unico socio che si occupa dell’amministrazione della società. Ciò nonostante gli ispettori non modificano le proprie convinzioni circa la doppia irrogazione delle sanzioni: è corretto tale comportamento?

Contratto a tempo determinato: tra conversione del rapporto e lavoro nero

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 23/09/2011 L'impresa Alfa assume a tempo determinato tre dipendenti: Tizio, Caio e Sempronio. I contratti di Tizio e di Caio vengono stipulati per una durata inferiore a sei mesi, dal 01/03/11 al 30/06/2011. La causale giustificativa del termine reca la dicitura “per la necessità di utilizzare figure professionali specializzate da impiegare nell’attività di installazione, di collaudo e di avvio di nuovi software volti al rinnovamento delle procedure amministrative e commerciali”. Il contratto di Sempronio invece viene stipulato per una durata superiore a sei mesi dal 01/01/2011 al 31/07/2011 per “esigenze produttive dovute a incremento di attività”. Ciascuno dei predetti dipendenti, alla scadenza del termine pattuito, su richiesta dell'Impresa Alfa, continua la propria prestazione: Tizio per 10 giornate; Caio per 25 giornate; Sempronio per 35 giornate. A fronte di tale prosecuzione, l'Impresa Alfa non effettua alcuna comunicazione al servizio per l'impiego, né assolve in favore dei dipendenti ad alcun obbligo retributivo e contributivo. In data 20/10/2011 la DPL svolge accertamenti di competenza, le cui risultanze evidenziano che la prestazione di Tizio e Caio è stata conforme al programma contrattuale. Per la prosecuzione dell'attività di Tizio viene adottata diffida accertativa. Il contratto di Caio viene invece convertito a tempo indeterminato a decorrere dal 21/07/2011, vengono conteggiate cinque giornate effettive di lavoro in nero e viene diffidato il datore di lavoro a consegnare una corretta lettera di assunzione a Caio. Anche in favore di tale lavoratore viene adottata diffida accertativa. Rispetto alla posizione di Sempronio la DPL non effettua alcun accertamento sulle modalità di svolgimento della prestazione e converte il contratto in tempo indeterminato con decorrenza dalla data di instaurazione del rapporto, cioè dal 01/01/2011. Oltre alla diffida accertativa, viene inoltre applicata la sanzione per lavoro nero per le 35 giornate successive alla scadenza del termine apposto al contratto e viene diffidato il datore di lavoro a consegnare una corretta lettera di assunzione al lavoratore Sempronio. I disvalori contenuti nel libro unico, per effetto delle violazioni sopra descritte, vengono sanzionati con diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/04. A parere degli scriventi l'operato della DPL è sostanzialmente corretto: vediamo perché.

Gli ordini impartiti dall'Ispettore del lavoro: che cosa succede quando vengono disattesi? Può essere adottato atto di prescrizione?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/09/2011 L’ispettore del lavoro Tizio chiede a Caio di esibire documenti finalizzati agli accertamenti ispettivi in corso. Nella richiesta vengono indicati il giorno, l’ora e il luogo entro cui l'istanza deve essere riscontrata. La richiesta viene formulata mediante raccomandata A.R. inviata presso la residenza anagrafica di Caio. La raccomandata regolarmente recapitata, torna tuttavia al mittente, per compiuta giacenza. Quali conseguenze sono connesse al mancato riscontro? L'ispettore del lavoro è tenuto ad adottare atto di prescrizione per la violazione dell'art. 4 comma 7 L. n. 628/61? Tale norma prevede infatti che “coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscono o le diano scientemente errate o incomplete commettono reato punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad € 516,00”. Trattasi di reato di natura contravvenzionale a presidio del sistema di vigilanza preventiva, volto a tutelare il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro e l’esatta applicazione delle norme di settore.

Gli organi di Polizia Giudiziaria hanno il potere di irrogare la sanzione per lavoro nero e per mancata consegna del prospetto paga?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/09/2011 Nel mese di ottobre 2009 la Guardia di Finanza constata che l’Impresa Alfa ha occupato irregolarmente il lavoratore Tizio nel mese di settembre 2009, corrispondendo a costui emolumenti in assenza di prospetto paga. Gli atti di accertamento vengono poi trasmessi alla DPL, che, con proprio verbale, sanziona per lavoro nero l’Impresa Alfa e adotta nei confronti di quest'ultima diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/04 per omessa consegna del prospetto paga. Atteso il mancato pagamento delle sanzioni, la DPL notifica all’impresa Alfa ordinanza-ingiunzione. Tale provvedimento viene impugnato dall’impresa Alfa, che ne eccepisce l’illegittimità per aggravio del procedimento, asserendo che la Guardia di Finanza avrebbe potuto sin dall'origine emettere propri provvedimenti sanzionatori senza trasmettere gli atti alla DPL. Nel mese di giugno 2011, su esposto presentato dal lavoratore Caio, la Guardia di Finanza effettua una nuova verifica nei confronti dell’Impresa Alfa, all’esito della quale i militari accertano che nel mese di gennaio 2011 Caio è stato irregolarmente occupato dalla predetta impresa. Tuttavia in questa occasione i militari, anziché trasmettere gli atti di accertamento alla DPL, adottano essi stessi verbale di contestazione di illecito, irrogando, in assenza di diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124 cit., i provvedimenti sanzionatori per lavoro nero e per omessa consegna del prospetto paga. Atteso il mancato pagamento delle sanzioni i militari trasmettono il verbale alla DPL che adotta ordinanza-ingiunzione. Anche in tale occasione l’Impresa Alfa impugna l’ordinanza eccependo l’incompetenza dei militari a contestare gli illeciti ascritti essendo questi appannaggio della DPL. Il verbale dell’Istituto previdenziale può ritenersi legittimo?

Il lavoro accessorio tra occasionalità e riqualificazione in senso subordinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 02/09/2011 L’impresa Alfa, esercente attività alberghiera e di ristorazione, in data 20/03/2011 comunica all’INAIL l’assunzione della studentessa Tizia, quale lavoratrice accessoria, per il periodo compreso tra il 01/04/2011 e il 30/09/2011. Tizia ha 23 anni ed è regolarmente iscritta a un ciclo di studi presso l'Università; in ragione di ciò può effettuare attività lavorative di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (cfr. art. 70, comma 1, lett. e) D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dai commi 148 e 149 della Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010). La studentessa si impegna a rendere la propria prestazione di intrattenimento della clientela ogni sera, per tre giorni alla settimana e con retribuzione pattuita di € 20,00 al giorno, da corrispondersi mediante buoni lavoro. Il 2 settembre 2011 il personale ispettivo effettua un accesso presso l’Impresa ed esamina la posizione di Tizia. All’esito delle verifiche gli ispettori redigono verbale con cui contestano la qualificazione del rapporto accessorio di Tizia, poiché privo del requisito dell’occasionalità; il rapporto viene quindi ricondotto nell’alveo della subordinazione, con conseguente recupero contributivo.

Accertamento ispettivo: l’istanza di accesso agli atti formulata dal lavoratore

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/08/2011 In data 20/12/2009 il lavoratore Tizio presenta alla DPL richiesta di intervento nei confronti della società Alfa, lamentando, tra l’altro di essere stato occupato irregolarmente dal 01/02/2007 al 30/11/2009. In seguito alle verifiche ispettive la DPL adotta verbale conclusivo che accerta la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato da Tizio, con consequenziale adozione degli atti sanzionatori. La DPL, dopo l'adozione del verbale, ma prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, comunica al lavoratore mediante lettera raccomandata A.R. l'esito delle verifiche effettuate. Appena ricevuta la lettera il lavoratore Tizio, con l’assistenza del proprio legale, presenta alla DPL istanza di accesso per conseguire visione ed estrazione in copia del verbale di ispezione e di tutti gli atti istruttori del procedimento, comprese le dichiarazioni rilasciate dalle persone all’uopo escusse dagli ispettori del lavoro. Tale istanza viene puntualmente motivata con la necessità di valutare l’opportunità di instaurare azione giurisdizionale avanti al Tribunale civile in funzione di Giudice del Lavoro, per conseguire l’accertamento del rapporto di lavoro intrattenuto con la società Alfa e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. La DPL riscontra l’istanza opponendo diniego sulla base delle seguenti asserzioni: 1) la nota inviata al Tizio nella quale veniva dato atto delle risultanze dell’ispezione sarebbe già esaustiva delle informazioni oggetto di istanza di accesso; 2) alcun interesse del lavoratore è correlato alla presa visione del verbale ispettivo; 3) l'interesse all'instaurazione di azione giurisdizionale non sarebbe tutelato in quanto occorrerebbe l'effettiva pendenza di un giudizio; 4) l'interesse alla presa visione degli atti potrebbe essere soddisfatto solo in giudizio formulando al Giudice del Lavoro istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Il distacco del lavoratore: che cosa succede se la comunicazione UNILAV del lavoratore entro il termine di 5 giorni avviene nel corso dell'accesso ispettivo?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/08/2011 La committente società Gamma, proprietaria di un lotto di terreno ubicato in Roma, stipula con l'impresa Alfa, in data 20/02/2011, contratto di appalto per la realizzazione di uno stabile destinato a civile abitazione. In corso d’opera il personale ispettivo del Ministero del Lavoro effettua un accesso presso il cantiere edile, nell’ambito del piano straordinario di contrasto al lavoro sommerso, disposto dal M.L.P.S.con direttiva del 10/03/2011. All’atto dell’ingresso in cantiere gli ispettori constatano che all’attività di costruzione dell’edificio partecipano quattro lavoratori, di cui tre regolarmente assunti dalla società Alfa e uno di essi, Mevio, appartenente all’impresa Beta, quale società collegata dell’impresa Alfa. Nelle more dell’accesso il responsabile dell’impresa Alfa contatta telefonicamente il responsabile della società Beta e poi il comune consulente del lavoro, avvertendo entrambi della verifica ispettiva in corso. Il consulente, dopo la telefonata, invia al Servizio per l’Impiego competente modello UNILAV avente ad oggetto il distacco del lavoratore Mevio presso l’Impresa Alfa, fissandone la decorrenza 5 giorni prima dell'accesso. Ciò premesso occorre analizzare i possibili esiti del procedimento ispettivo, muovendo dall’analisi dell’istituto del distacco, così come disciplinato dall’art. 30 del D.lsg. n. 276/03.

La sospensione dell’attività imprenditoriale con contestuale revoca

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/08/2011 Il legale rappresentante dell'impresa che gestisce il negozio di abbigliamento regolarizza il lavoratore in nero prima che gli ispettori del lavoro terminino gli accertamenti iniziali e rilascino il verbale di primo accesso. Gli ispettori adottano provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestualmente lo revocano per l’avvenuta regolarizzazione del lavoratore in nero. Il legale rappresentante dell'impresa paga € 1.500,00 per la revoca della sospensione. È legittimo il comportamento degli ispettori?