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Ispezione del lavoro

Nei confronti di chi deve essere contestata la violazione se l’illecito è commesso dal dipendente minorenne?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 25/11/2013 Non può essere contestata alcuna violazione al dipendente minorenne che ha commesso l’illecito. Le relative sanzioni saranno applicate al datore di lavoro persona fisica e alla società come obbligata solidale, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere adottato misure organizzative tali da esaurire i propri doveri di vigilanza e diligenza e di aver fatto pertanto quanto era nelle proprie possibilità per evitare la commissione dell’illecito.

Nei confronti di chi deve essere contestata la violazione se l’illecito è commesso dal dipendente minorenne?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 25/11/2013 Caio, amministratore unico di Beta, assume Tizio di anni diciassette e in regola con gli obblighi di formazione scolastica. Dopo la conclusione del contratto e nel corso dell’esecuzione del rapporto di lavoro, Tizio chiede a suo fratello Sempronio di aiutarlo una settimana a svolgere un’attività lavorativa urgente in favore dell’impresa Beta. Nell’occasione Tizio rassicura Sempronio di intercedere con l’amministratore unico Caio per ottenere la retribuzione correlata alla prestazione di lavoro svolta. Sennonché, in corso d’opera, Tizio e Sempronio vedono accedere nel luogo di lavoro gli ispettori della DTL, ai quali dichiarano che l’attività di Sempronio viene resa sulla base dell’accordo concluso con Tizio e che l’amministratore unico Caio non è al corrente di tale circostanza. Quali determinazioni possono assumere gli ispettori?


Il decesso del trasgressore estingue l’obbligazione del responsabile in solido

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/11/2013 La DTL irroga una sanzione amministrativa per violazioni inerenti alla materia di lavoro nei confronti di Tizio, in qualità di autore materiale della violazione, e di Gamma come obbligato solidale. Successivamente all’adozione dell’ordinanza ingiunzione Tizio decede. La DTL può chiedere il pagamento della sanzione a Gamma come obbligato solidale?

L’obbligazione solidale ha solo una funzione di garanzia e segue le sorti di quella principale

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/11/2013 La DTL adotta un’ordinanza ingiunzione nei confronti di Alfa S.r.l. e del legale rappresentante Tizio per violazioni inerenti alla materia lavoristica. Gli ingiunti propongono opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale annulla l’ordinanza emessa nei confronti di Tizio. La DTL, nelle more del termine di proposizione dell’appello, avvia procedura di riscossione coattiva del credito. È fondata la richiesta della DTL?

L’obbligazione solidale ha solo una funzione di garanzia e segue le sorti di quella principale

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/11/2013 L’obbligazione solidale svolge solo una funzione di garanzia e segue le sorti di quella principale. Pertanto, laddove il Tribunale accolga il ricorso dell’opponente, la DTL, sebbene abbia adottato un’ordinanza ingiunzione, non può chiedere il pagamento all’obbligato solidale.

È legittima l’ordinanza ingiunzione se la DTL omette di convocare il trasgressore che ha richiesto audizione personale?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 31/10/2013 Secondo l’ultimo indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la mancata indicazione al dirigente, da parte degli ispettori, della richiesta di audizione del trasgressore non è motivo sufficiente per chiedere la caducazione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto il trasgressore potrà far valere i suoi presunti diritti in sede giurisdizionale.

È legittima l’ordinanza ingiunzione se la DTL omette di convocare il trasgressore che ha richiesto audizione personale?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 31/10/2013 Gli ispettori contestano a Beta alcune violazioni inerenti alla registrazione dei dati di lavoro sul LUL. Beta, una volta ricevuto il verbale, non ottempera ai provvedimenti impartiti dagli ispettori e non paga la sanzione irrogata, ma presenta richiesta di audizione. Gli ispettori procedenti redigono il rapporto al dirigente responsabile della DTL, omettendo la richiesta avanzata da Beta. Di seguito la DTL, ritenendo fondato l’accertamento, emana l’ordinanza ingiunzione. Beta oppone l’ordinanza dinanzi al Giudice ordinario, lamentando l’illegittimità della sanzione, in quanto la DTL non avrebbe dato seguito alla richiesta di audizione. È fondata la doglianza di Beta?

L’errore di diritto è scusabile?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/10/2013 Tizio è amministratore unico di Gamma quale impresa edile. Per il trasporto di merci dal magazzino al cantiere Tizio contatta Caio, quale persona di propria conoscenza, e chiede a costui di svolgere il relativo servizio. Giunto presso il cantiere, Caio constata che all’interno del negozio è in atto un controllo ispettivo. Caio, interpellato dagli ispettori, dichiara di aver svolto l’attività su incarico di Tizio, quale amministratore unico di Gamma. Dal controllo delle banche dati emerge che la posizione di Caio non è stata comunicata mediante UNILAV, né risultano assolti in favore di costui gli adempimenti previdenziali. In ragione di ciò gli ispettori irrogano la sanzione per lavoro nero. Tizio, in sede di ricorso, adduce come esimente la propria buona fede, affermando di conoscere le regole civili che disciplinano l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma non quelle specifiche di settore che concernono la regolarità amministrativa del rapporto stesso. È plausibile l’argomentazione addotta da Tizio?

L’errore di diritto è scusabile?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/10/2013 L’errore di diritto è scusabile nei casi in cui il datore di lavoro possa dimostrare di aver assolto al c.d. dovere di informazione. Affinché l’ignoranza sia scusabile, occorre che il soggetto abbia assolto tale dovere di informazione, interpellando formalmente degli esperti oppure le autorità competenti in materia.