Decreto bollette in Gazzetta Ufficiale. Novità per le auto aziendali
Pubblicato il 30 aprile 2025
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E' approdata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2025, la Legge n. 60 del 24 aprile 2025, di conversione, con modificazioni, del Decreto Bollette (DL n. 19/2025). Pubblicato, contestualmente, anche il testo coordinato del Decreto legge.
Il Decreto Bollette, ha avuto l’ok definitivo del Senato il 23 aprile 2025; nel commentare l’approvazione del provvedimento, il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto-Fratin ha sottolineato come il decreto rappresenti una risposta concreta alle esigenze di famiglie e imprese duramente colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.
Si tratta di affermazioni che evidenziano la finalità sociale ed economica del decreto, orientata a mitigare gli effetti dell’instabilità dei mercati energetici e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.
Il decreto legge n. 19/2025 si colloca però all’interno di un più ampio quadro di riforme strutturali nel settore energetico e nella disciplina dei rapporti contrattuali con gli utenti finali e si articola su tre direttrici fondamentali.
- Sostegno a famiglie e imprese contro i rincari energetici
- Rafforzamento delle tutele per i consumatori
- Trasparenza del mercato e vigilanza rafforzata
In questa sede, vediamo le novità a proposito del trattamento fiscale e normativo riservato alle auto aziendali.
Auto aziendali: cosa cambia
La nuova disciplina per la determinazione del valore dei fringe benefit derivanti dalla concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo avviene in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 che riformula l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR modificando in modo sostanziale i criteri di calcolo del reddito imponibile riconducibile all’utilizzo dei veicoli aziendali da parte dei dipendenti.
Secondo la nuova formulazione normativa, dunque, la determinazione del valore da assoggettare a tassazione non si basa più sul parametro delle emissioni di CO₂, come avveniva dal 2020 al 2024, ma su un criterio unico fondato sulla tipologia del veicolo.
In particolare, si assume una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, e su tale base si applicano percentuali diversificate in funzione della motorizzazione del veicolo.
Finalità della riforma
Il cambiamento normativo si inserisce all’interno di una strategia più ampia di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione del sistema produttivo, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e adattamento ai cambiamenti climatici promossi a livello nazionale ed europeo.
La finalità sottesa è incentivare l’impiego di mezzi a basse o zero emissioni, scoraggiando al contempo l’assegnazione di veicoli tradizionali a combustione interna, che presentano un impatto ambientale maggiore.
L’imposizione fiscale ridotta per i veicoli elettrici e ibridi plug-in rappresenta, dunque, una leva fiscale, olta a favorire comportamenti virtuosi da parte delle imprese e dei dipendenti.
Criterio di calcolo
La determinazione del fringe benefit avviene sulla base di un criterio forfettario fondato su tre elementi.
- Percorrenza convenzionale annua, fissata a 15.000 km.
- Costo chilometrico di esercizio, definito annualmente dall’ACI.
- Percentuale di imponibilità, applicata in funzione della tipologia di motorizzazione del veicolo.
Il valore così ottenuto costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e contributivi, a meno delle eventuali somme trattenute al dipendente (es. contributo mensile al costo del veicolo).
Tabelle ACI come riferimento ufficiale
Le tabelle ACI rimangono quindi lo strumento tecnico di riferimento per la determinazione del costo chilometrico dei veicoli.
Tali tabelle sono elaborate annualmente entro il 30 novembre, comunicate al ministero dell’economia e delle finanze e pubblicate entro il 31 dicembre con validità dal periodo d’imposta successivo.
Le nuove percentuali applicabili: tassazione differenziata
Il sistema percentuale introdotto dalla nuova disciplina mira a garantire una proporzionalità tra il beneficio ottenuto dal dipendente e il livello di impatto ambientale del mezzo assegnato:
- 50% per veicoli tradizionali. Si applica ai veicoli alimentati con motore a combustione interna (benzina, diesel, GPL, metano) che non rientrano nelle categorie ibride o elettriche. Questi mezzi costituiscono la base standard di tassazione, rappresentando il riferimento più oneroso in termini fiscali;
- 20% per veicoli ibridi plug-in. Questa categoria comprende i veicoli dotati di doppio sistema di alimentazione (termico + elettrico), con possibilità di ricarica esterna. La tassazione ridotta riflette un minore impatto ambientale rispetto ai veicoli tradizionali, pur non essendo completamente a emissioni zero;
- 10% per veicoli elettrici a batteria. Riservata ai veicoli alimentati esclusivamente a trazione elettrica, la percentuale più bassa di imponibilità premia il totale abbattimento delle emissioni e sostiene le politiche di incentivazione alla mobilità sostenibile.
Nuovo regime fiscale dal 1° luglio 2025
La legge di conversione del Decreto Bollette ha rimediato parzialmente all'entrata in vigore della nuova disciplina delle auto aziendali introdotta dalla legge di bilancio 2025.
Una delle principali novità introdotte nella conversione in legge del decreto legge n. 19/2025 è infatti rappresentata dall’approvazione di un emendamento che consente di applicare le regole fiscali vigenti fino al 31 dicembre 2024 anche a determinati veicoli concessi successivamente.
Condizioni per l’applicazione della salvaguardia
L’emendamento prevede che continuino ad applicarsi le vecchie regole di tassazione, basate sulle emissioni di CO₂, per i veicoli che rispettano le seguenti condizioni.
- Ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024 da parte del datore di lavoro.
- Consegna del veicolo e stipula del contratto di concessione in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025.
Continuità normativa garantita
Per questi casi, dunque, l’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR nella versione vigente al 31 dicembre 2024 continuerà ad applicarsi integralmente.
Ciò implica che le percentuali di fringe benefit restano quelle basate sulle soglie di emissione di CO₂, nonostante la concessione del veicolo avvenga nel primo semestre del 2025; questa disciplina transitoria è stata fortemente voluta dalle associazioni di categoria e dai consulenti del lavoro, in quanto consente una gestione più fluida dei contratti aziendali e una pianificazione coerente con gli investimenti già deliberati entro la fine del 2024.
Qualche esempio
Esempio 1: veicolo a combustione interna (benzina/diesel)
- Costo chilometrico: € 0,50
- Fringe benefit lordo annuale: 15.000 km x € 0,50 = € 7.500
- Percentuale imponibile: 50%
- Reddito imponibile annuo: € 7.500 x 50% = € 3.750, tassato come reddito da lavoro dipendente (IRPEF e contributi).
Esempio 2: veicolo ibrido Plug-in
- Costo chilometrico: € 0,45
- Fringe benefit lordo annuale: 15.000 km x € 0,45 = € 6.750
- Percentuale imponibile: 20%
- Reddito imponibile annuo: € 6.750 x 20% = € 1.350
Esempio 3: veicolo elettrico a batteria
- Costo chilometrico: € 0,40
- Fringe benefit lordo annuale: 15.000 km x € 0,40 = € 6.000
- Percentuale imponibile: 10%
- Reddito imponibile annuo: € 6.000 x 10% = € 600, assoggettato a IRPEF e contributi.
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