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Ispezione del lavoro

Per il familiare assunto con contratto a progetto generico non opera la presunzione di subordinazione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/03/2012 Fileno, titolare di omonima ditta individuale e padre convivente di Tizio, intende assumere quest’ultimo con contratto di lavoro subordinato. Sennonché il consulente del lavoro di Fileno rappresenta che tale occupazione incontra il secco diniego dell’INPS. Così Fileno, al fine di ovviare all’ostacolo, decide di assumere il proprio figlio Tizio con contratto di collaborazione a progetto. Nel fare ciò redige intenzionalmente un progetto generico con l’obiettivo di fruire della sanzione della conversione del rapporto prevista dall’art. 69 del D.lgs. n. 276/03 e raggiungere così l’obiettivo prefissato. Quali conseguenze ispettive incontra l’operato di Fileno?

La prestazione del convivente more uxorio nell’impresa familiare

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/03/2012 Tizia è titolare e gestrice dell’omonima ditta individuale esercente attività di pizzeria. Per tale ditta lavorano due dipendenti entrambi regolarmente assunti. Dall’anno 2000 Tizia convive, senza essere sposata, con il proprio partner Caio. Quest’ultimo risulta occupato come dipendente presso altra società. Nell’anno 2008 la pizzeria incrementa la propria attività e Tizia chiede a Caio di venire all’occorrenza in pizzeria per servire ai tavoli e per sistemare il locale prima dell’orario di chiusura. Caio accetta volentieri con la prospettiva di aumentare i guadagni. L’occupazione di Caio tuttavia non viene comunicata alla Pubblica Amministrazione. Nel mese di dicembre 2011 il personale ispettivo della DTL effettua un accesso presso la pizzeria e in occasione della verifica constata la presenza al lavoro di Caio e degli altri due dipendenti. Gli ispettori accertano che Caio “aiuta” Tizia in pizzeria dal 2008, all’oscuro della Pubblica Amministrazione. Gli ispettori accertano anche che Tizia e Caio convivono continuativamente da più di 10 anni in forza di una stabile relazione sentimentale. Sulla scorta di tali informazioni il personale ispettivo qualifica Caio come lavoratore in nero e adotta sia provvedimento di sospensione dell’attività, sia maxisanzione per il periodo di lavoro intercorrente tra il 2008 e il 23/11/2010, diffidando Tizia a regolarizzare il rapporto di Caio in qualità di collaboratore familiare. È corretto l'operato degli ispettori?

Mini co.co.co. oltre i limiti temporali o pecuniari: sussiste lavoro subordinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 02/03/2012 L’impresa di Gamma esercente attività di volantinaggio assume con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 276/03 (c.d. mini co.co.co), Sempronio. Con tale contratto viene previsto un compenso di € 1.000,00 e un limite di durata della prestazione contenuto in trenta giorni. L’impresa Gamma effettua gli adempimenti formali del caso. Durante la propria attività Sempronio si reca presso l'impresa Beta per consegnare il materiale pubblicitario oggetto del contratto di lavoro. All’entrata in azienda Sempronio si trova dinanzi gli ispettori della DTL, nel frattempo impegnati ad accertare le posizioni lavorative dell’Impresa Beta. Nell’occasione gli ispettori chiedono informazioni a Sempronio circa la propria attività di lavoro e quest’ultimo dichiara che per tutto il periodo delle festività natalizie ha svolto attività di volantinaggio per l’Impresa Gamma. Gli ispettori sottopongono così ad accertamento anche l’Impresa Gamma. All’esito delle verifiche appurano che l’Impresa Gamma ha occupato formalmente con contratto c.d. di mini co.co.co. Sempronio e che quest’ultimo ha svolto la propria attività per più di trenta giorni di effettivo lavoro nel corso dei quali, per quanto libero nel determinare l’orario della propria prestazione e le modalità di consegna, è stato in costante coordinamento con il proprio committente, ricevendo da quest’ultimo il materiale pubblicitario e concordando con esso i luoghi di consegna del materiale stesso. In ragione di ciò gli ispettori della DTL hanno ritenuto applicabile la disciplina prevista dall’art. 61, comma 1, del D.lgs. n. 276 cit. per il contratto a progetto. Conseguentemente, attesa l’assenza del progetto, hanno applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 69 comma 1, del D.lgs. n. 276 cit., ritenendo presuntivamente che il rapporto di lavoro di Sempronio fosse subordinato a tempo indeterminato. È corretto l’operato degli ispettori?

Contratto di collaborazione con progetto generico: vige la presunzione di subordinazione senza ulteriori accertamenti

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 24/02/2012 L’impresa Beta, avente come oggetto sociale il commercio e la promozione di capi di abbigliamento, assume Tizio con contratto di collaborazione a progetto di cui all’art. 61 del D.lgs. n. 276/2003. Il contratto viene redatto per iscritto. Il progetto consiste nello svolgimento di attività promozionale per la vendita del vestiario e della merce presente all’interno del negozio. Il progetto contiene anche l’indicazione delle mansioni che Tizio deve svolgere nel corso della propria prestazione di lavoro. L’accordo viene preventivamente comunicato al Servizio per l’Impiego. Poco tempo dopo l’impresa Beta viene sottoposta ad accertamento ispettivo da parte del personale della DTL. Nell’occasione dell’accesso gli ispettori trovano intento al lavoro Tizio il quale riferisce di essere stato assunto dall’impresa Beta con contratto di collaborazione a progetto. A fronte di ciò gli ispettori senza espletare ulteriori accertamenti e senza acquisire informazioni in merito alle effettive modalità di svolgimento del rapporto di Tizio, riscontrano che tale rapporto è stato preventivamente comunicato al Servizio per l’Impiego. Di seguito chiedono all’impresa Beta l’esibizione del contratto di collaborazione stipulato con Tizio. Nell’occasione gli ispettori contestano alla committente la genericità del progetto poiché coincidente con l’oggetto sociale dell’impresa e riqualificano il rapporto di Tizio come subordinato a tempo indeterminato. È corretto l’operato degli ispettori?

La contribuzione virtuale incombe sul datore di lavoro edile anche dopo la cessazione del contratto a tempo determinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 17/02/2012 L’azienda edile Alfa assume con contratto a tempo determinato per la durata di un anno il lavoratore Tizio. Tale assunzione viene motivata nel contratto con la formula: “assunzione dettata da ragioni produttive per aumento di commesse”. Allo spirare del termine l’azienda Alfa non rinnova il rapporto di lavoro con Tizio e quest’ultimo pertanto si ritrova senza occupazione. Dopo un anno dalla conclusione del rapporto, Tizio, rimasto nel frattempo sempre in stato di disoccupazione, viene reso edotto dal proprio legale di fiducia che il contratto concluso con l’azienda Alfa potrebbe essere meritevole di conversione a tempo indeterminato per genericità della clausola giustificativa del termine. Su suggerimento del proprio legale, Tizio si reca così presso gli uffici della DTL ed espone i fatti sopra detti, rappresentando di non aver fino a quel momento avanzato alcuna pretesa, neppure patrimoniale, nei confronti dell’impresa edile Alfa. All’esito del colloquio Tizio chiede che il personale ispettivo accerti comunque la nullità del contratto e riqualifichi di conseguenza il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, giacché se ne avesse la possibilità tornerebbe ben volentieri a lavorare per tale impresa. Successivamente alle attività di verifica gli ispettori accertano la fondatezza della rivendicazione di Tizio e diffidano l’azienda a effettuare gli adempimenti consequenziali: consegna al lavoratore di idonea lettera di assunzione e invio al Centro per l’Impiego del modello UNILAV contenente le indicazioni del rapporto così come riconvertito. È corretto l'operato degli ispettori?

L’amministratore delegato di una Società per Azioni può essere anche dipendente della stessa?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 10/02/2012 Tizio e Caio sono soci non di maggioranza e amministratori unici rispettivamente di Alfa Spa e Beta Spa. Queste ultime società sono a loro volta titolari ciascuna del 50% del capitale sociale di Gamma Spa in cui è previsto un sistema di amministrazione collegiale, composto da tre membri: un presidente e due amministratori. Nel 2008 Alfa Spa e Beta Spa nominano rispettivamente Tizio e Caio amministratori delegati di Gamma Spa, conferendo agli stessi il potere di firma disgiunta, esteso all’ordinaria e alla straordinaria amministrazione. Sempre nel 2008 Tizio e Caio instaurano un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale con la società Gamma Spa. Nel mese di ottobre 2011 il personale ispettivo della DTL sottopone ad accertamento le posizioni lavorative di Tizio e Caio con la società Gamma Spa. Gli ispettori esaminano la situazione e constatano altresì che il libro del C.d.a. di Gamma Spa contiene indirizzi di programma impartiti a Tizio e Caio per il raggiungimento dell’oggetto sociale di Gamma Spa. In base a tali risultanze gli ispettori contestano alla società Gamma Spa il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dirigenziali instaurati con Tizio e Caio e comunicano agli enti previdenziali, assicurativi e fiscali tali risultanze per i provvedimenti di competenza. È corretto l’operato degli ispettori?

È inibita la prestazione lavorativa al minore che ha compiuto 16 o 17 anni, ma non ha concluso il ciclo di istruzione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 03/02/2012 Tizio ha 16 anni compiuti e, dopo aver terminato le scuole medie, si iscrive all’istituto superiore Alfa ove, per ben due anni, non riesce a conseguire la promozione al secondo anno scolastico. Durante tale periodo Tizio, benché formalmente iscritto alla scuola, non frequenta l’istituto Alfa e accumula in ciascun anno molti giorni di assenza al punto da indurre l’Istituto di istruzione, in sede di scrutinio finale, a ritenere di volta in volta che tali anni non fossero stati validamente svolti. Sicché, al termine del secondo anno di iscrizione, i genitori di Tizio, stanchi del suo comportamento, lo invitano a trovarsi un lavoro. Tizio prende atto dell’invito e accetta la proposta lavorativa nel frattempo offertagli dall’impresa idraulica Gamma. Nell’occasione Tizio informa il datore di lavoro del proprio percorso di studi e le ragioni che lo avevano portato a cercare lavoro. Al termine del colloquio l’impresa Gamma invia la comunicazione UNILAV di instaurazione del rapporto di lavoro con Tizio ed effettua conseguentemente gli adempimenti lavoristici del caso. Ove l’impresa Gamma venisse sottoposta ad accertamento ispettivo, quali potrebbero essere le responsabilità connesse all’occupazione di Tizio?

Truffa aggravata per chi conguaglia l’assegno familiare senza corrisponderlo al lavoratore

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 27/01/2012 Tizio è dipendente di Beta S.r.l. e risulta titolare di assegno per il nucleo familiare, come da domanda regolarmente compilata dal lavoratore e presentata all’INPS da parte del datore di lavoro. Nel corso del rapporto di lavoro l’amministratore unico di Beta S.r.l. incontra difficoltà economiche e per quattro mesi non corrisponde a Tizio tutti gli emolumenti indicati nei relativi prospetti paga. Il personale amministrativo di Beta S.r.l., che cura direttamente gli adempimenti riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’azienda, invia sistematicamente all’INPS le denunce mensili contributive inerenti anche al periodo in cui l’amministratore unico non ha corrisposto la retribuzione a Tizio. Nelle denunce gli importi per assegno familiari vengono portati a conguaglio con le somme dovute a titolo di contribuzione. Tizio vista la sua necessità di conseguire la propria retribuzione si rivolge agli ispettori della DTL dichiarando che da oltre quattro mesi non percepisce la retribuzione. Di seguito gli ispettori effettuano un accesso presso gli uffici amministrativi di Beta S.r.l. e constatano la fondatezza della pretesa di Tizio. Quali conseguenze possono discendere nei confronti dell’amministratore unico di Beta S.r.l.?

La sola dichiarazione del lavoratore non basta per accertare le giornate di lavoro in nero

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 20/01/2012 Gli ispettori della DTL alla fine del mese di marzo 2010 effettuano un accesso ispettivo presso l’Impresa meccanica Alfa e trovano Tizio e Caio intenti a riparare un’autovettura. Gli ispettori escutono prima Tizio, il quale dichiara di lavorare per l’Impresa Alfa da circa 20 giorni. Dopodiché acquisiscono anche la dichiarazione di Caio che afferma di lavorare per l’impresa Alfa da circa 25 giorni. Le dichiarazioni tuttavia vengono acquisite senza incrociare il contenuto delle circostanze di fatto riferite da ciascuno dei lavoratori. Dall’esame della documentazione aziendale gli ispettori riscontrano che l’Impresa Alfa aveva comunicato al Centro per l’impiego sia il rapporto di lavoro di Tizio, sia quello di Caio, entrambi come dipendenti, facendo tuttavia decorrerne l’inizio il giorno antecedente all’accesso ispettivo. Gli ispettori del lavoro sulla base delle sole dichiarazioni rese da Tizio e Caio contestano all’impresa Alfa di aver occupato in nero i predetti lavoratori per il periodo di rispettivo lavoro precedente alla comunicazione UNILAV. In ragione di ciò irrogano, mediante diffida, maxisanzione per lavoro nero maggiorata delle giornate di “effettiva” occupazione di Tizio e Caio. È corretto l’operato degli ispettori?

Sussiste la società di fatto e non l’impresa familiare se il collaboratore familiare compartecipa alla gestione dell’attività

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 13/01/2012 L’impresa Alfa è iscritta al registro dell’imprese dal 2007 come ditta individuale non artigiana e Tizio risulta titolare firmatario della stessa. Caio, padre di Tizio, risulta denunciato come collaboratore familiare presso l’INAIL e l’INPS sin dalla data di costituzione dell’impresa. In tale qualità Caio ha apposto la propria firma su effetti cambiari rilasciati come pagamento per la fornitura di merci; ha assunto obbligazioni contrattuali per conto dell’impresa, ha concluso contratti di lavoro con i dipendenti, ha remunerato costoro attingendo le somme da un unico fondo e ha prestato fideiussioni in favore di Tizio per operazioni aziendali concluse direttamente da quest’ultimo. Nel mese di ottobre 2011 gli ispettori della DTL sottopongono ad accertamento la ditta Alfa. Nell’occasione delle verifiche gli ispettori constatano che i dipendenti reputavano Caio direttore dell’impresa giacché, seppur insieme a Tizio, impartiva direttive ovvero sovrintendeva alle lavorazioni tendenzialmente per tutto l'arco della settimana lavorativa. All’esito degli accertamenti gli ispettori redigono verbale con il quale riqualificano sia la posizione di Caio in termini di socio, sia e correlativamente, la natura della ditta come società di fatto. Contestualmente gli ispettori diffidano sia Tizio, sia Caio, sia la società ad effettuare ex novo, a decorrere dalla data di costituzione dell’impresa, tutti gli adempimenti lavoristici, previdenziali e fiscali conseguenti a tale riqualificazione, irrogando le sanzioni del caso. È corretto l'operato degli ispettori?