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Ispezione del lavoro

Socio e lavoratore subordinato: i limiti per l’applicazione della maxisanzione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/04/2012 Il socio di minoranza di società di persone che conferisce la propria opera all’interno dell’azienda in esecuzione del contratto sociale e che dichiara presso la Camera di Commercio la propria partecipazione ai lavori non è suscettibile di maxi-sanzione laddove affianchi a tale vincolo societario un rapporto di lavoro subordinato non comunicato mediante modello UNILAV, in quanto si esclude la volontà di occultamento di quest’ultimo rapporto. In caso di ispezione ci sarà solo il recupero contributivo, ma il lavoratore non verrà considerato “in nero”.

Socio e lavoratore subordinato: i limiti per l’applicazione della maxisanzione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/04/2012 Il socio di minoranza di società di persone che conferisce la propria opera all’interno dell’azienda in esecuzione del contratto sociale e che dichiara presso la Camera di Commercio la propria partecipazione ai lavori non è suscettibile di maxi-sanzione laddove affianchi a tale vincolo societario un rapporto di lavoro subordinato non comunicato mediante modello UNILAV, in quanto si esclude la volontà di occultamento di quest’ultimo rapporto. In caso di ispezione ci sarà solo il recupero contributivo, ma il lavoratore non verrà considerato “in nero”.

No alla maxisanzione se il socio lavoratore di società di persone non è iscritto all’Inail

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 06/04/2012 Dal 1° gennaio 2011 Tizio diviene socio di Alfa S.n.c., nell’ambito della quale conferisce, in esecuzione del contratto sociale, denaro e capitali. Dalla visura camerale risulta che Tizio è titolare del 51% del patrimonio sociale. Sin dal suo ingresso in società Tizio presta manualmente la propria attività al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi societari. Tale attività viene prestata da Tizio in sinergia con gli altri soci, ma senza la denuncia di rischio prevista dall’art. 23 D.P.R. n. 1124/65. Nel mese di agosto 2011 gli ispettori della DTL effettuano un accesso ispettivo presso la sede operativa di Alfa ove trovano Tizio intento al lavoro. Gli ispettori, constatata l’assenza di copertura assicurativa e considerate le istruzioni contenute nella circolare n. 38/2010 del Ministero del lavoro, qualificano Tizio come lavoratore subordinato in nero e applicano la corrispettiva maxisanzione. È corretto l’operato degli ispettori?

No alla maxisanzione se il socio lavoratore di società di persone non è iscritto all’Inail

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 06/04/2012 Dal 1° gennaio 2011 Tizio diviene socio al 51% di Alfa S.n.c., nell’ambito della quale conferisce, in esecuzione del contratto sociale, denaro e capitali. Sin dal suo ingresso in società Tizio presta manualmente la propria attività al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi societari, in sinergia con gli altri soci, ma senza la denuncia di rischio prevista dall’art. 23, D.P.R. n. 1124/65. Nel mese di agosto 2011 gli ispettori della DTL effettuano un accesso presso la sede operativa di Alfa, trovano Tizio intento al lavoro e, constatata l’assenza di copertura assicurativa e le istruzioni contenute nella circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro, qualificano Tizio come lavoratore subordinato in nero, applicando la maxisanzione. Tale provvedimento non appare corretto, in quanto Tizio risulta essere socio di maggioranza di Alfa e dunque titolare di poteri incompatibili con la qualifica di lavoratore dipendente.

La conciliazione in edilizia richiede la presenza della Cassa Edile

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/03/2012 Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto un accordo sulle predette quote che viene puntualmente eseguito dal datore di lavoro mediante la corresponsione diretta delle somme conciliate al lavoratore. Ciò nonostante la Cassa Edile rivendica a ragione il versamento integrale delle quote accantonabili da parte del datore di lavoro. Tale pretesa trova fondamento nella regola per cui l’accordo conciliativo non produce effetti nei confronti del terzo escluso, e cioè della Cassa stessa.

La conciliazione in edilizia richiede la presenza della Cassa Edile

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/03/2012 Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto accordo conciliativo sulle predette quote. Il datore di lavoro esegue puntualmente l’accordo e corrisponde le somme conciliate direttamente al lavoratore. Ciò nonostante il datore di lavoro si vede recapitare dalla Cassa Edile la richiesta di corresponsione per intero delle somme che originariamente erano oggetto di accantonamento. Il datore di lavoro può invocare nei confronti della Cassa Edile l’intervenuto accordo conciliativo e il relativo pagamento già effettuato in favore del lavoratore?

Sussiste la società di fatto e non l’impresa familiare se il collaboratore familiare compartecipa alla gestione dell’attività

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2012 Nel caso d'impresa familiare, il collaboratore familiare regolarmente denunciato all'INAIL e all'INPS che, ad esempio, apponga la propria firma su effetti cambiari rilasciati come pagamento per la fornitura di merci, assuma obbligazioni contrattuali per conto dell’impresa, concluda contratti di lavoro con i dipendenti, remuneri costoro attingendo le somme da un unico fondo o presti fideiussioni in favore dell’imprenditore familiare per operazioni aziendali concluse direttamente da quest’ultimo, comporta la riqualificazione di tale rapporto pseudo-collaborativo in termini di socio e la natura della ditta come società di fatto, con tutte le conseguenze lavoristiche, previdenziali, fiscali e sanzionatorie del caso.

Truffa aggravata per chi conguaglia l’assegno familiare senza corrisponderlo al lavoratore

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2012 Tizio è dipendente di Beta S.r.l. e risulta titolare di assegno per il nucleo familiare, come da domanda regolarmente compilata dal lavoratore e presentata all’INPS da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo non procede al pagamento degli emolumenti maturati da Tizio e comprensivi degli importi a titolo di Assegno per il nucleo familiare. Tali somme vengono tuttavia conguagliate di mese in mese nelle denunce inviate telematicamente all’INPS. In ragione di ciò gli ispettori accertano i fatti e li riferiscono alla Procura della Repubblica, in quanto tale condotta integra l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dell’Ente previdenziale (e non già il meno grave reato di appropriazione indebita).

La contribuzione virtuale incombe sul datore di lavoro edile anche dopo la cessazione del contratto a tempo determinato

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2012 Le ragioni a sostegno delle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato devono essere sempre espresse in modo puntuale e circostanziato. Laddove ciò non avvenisse, si incorrerebbe nella riconversione a tempo indeterminato del contratto per genericità della clausola giustificativa del termine. Se poi il lavoratore assunto a tempo determinato fosse dipendente di un'azienda operante nel settore edile, la riconversione del rapporto, stando ai principi giurisprudenziali e alla norma sulla contribuzione virtuale, comporta il recupero dei contributi non versati per il periodo successivo allo scadere del termine illegittimo e quantomeno fino al momento in cui venga accertata nei fatti la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti.

La comunicazione al Centro per l’Impiego slitta in caso di termine festivo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/03/2012 Tizio è un lavoratore assunto a tempo indeterminato: nella giornata di martedì rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato. Il lunedì successivo, e quindi sei giorni dopo l’evento, l’impresa datrice di lavoro comunica telematicamente al Servizio per l’Impiego competente le dimissioni del predetto lavoratore. In sede ispettiva è stato ritenuto che il termine di cinque giorni previsto per l’inoltro di una corretta comunicazione di cessazione, trasformazione e/o proroga del rapporto di lavoro slitta al primo giorno utile successivo, qualora il quinto giorno per inoltrare la comunicazione de qua coincida con una giornata festiva.