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Ispezione del lavoro

La diffida accertativa può essere adottata nei confronti dell’impresa fallita?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 27/08/2012 Il personale ispettivo della DTL effettua un controllo nei confronti di Alfa S.r.l. per l’accertamento dei crediti retributivi dei dipendenti di tale società. Nelle more della verifica Alfa S.r.l. viene dichiarata fallita. Al termine dell’accertamento gli ispettori redigono il verbale conclusivo e adottano i provvedimenti di diffida accertativa nei confronti di Alfa S.r.l. in fallimento. Ma le diffide accertative emesse nei confronti della società fallita e in favore dei lavoratori costituiscono per questi ultimi un indebito titolo preferenziale rispetto alla massa, poiché mediante tali atti la curatela fallimentare subisce l’intimazione di corrispondere, in spregio alla regola concorsuale, i crediti retributivi indicati nel titolo, alterando di fatto il principio della par condicio creditorum. Tutto ciò porta a ritenere l’illegittimità delle diffide adottate nel caso di specie dal personale ispettivo.

Il verbale che duplica un pregresso accertamento ispettivo è illegittimo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 03/08/2012 La ditta individuale Beta esercita attività di ristorazione. Nel mese di aprile 2011 l’impresa viene sottoposta ad accertamento da parte degli ispettori della DTL, i quali constatano che la ditta occupa, tra gli altri, il cameriere Tizio regolarmente iscritto nel LUL. Le verifiche terminano con verbale, con cui alla ditta Beta vengono contestate irregolarità contributive concernenti proprio il rapporto di lavoro del dipendente Tizio, assunto nell’anno 2007 e all’atto della verifica ispettiva ancora in forza. Gli ispettori rilevano che tali irregolarità hanno riguardato l’intero anno 2008. Nel verbale gli ispettori attestano di aver esaminato tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro di Tizio e che l’ambito temporale dell’indagine ha riguardato l’intero periodo occupazionale di Tizio. L’impresa Beta procede spontaneamente alla regolarizzazione dell’illecito corrispondendo all’INPS il credito accertato. Tuttavia l’Istituto avvia d’ufficio un nuovo procedimento di verifica, al termine del quale contesta alla ditta Beta ulteriori irregolarità contributive correlate alla posizione di Tizio e riferibili all’anno 2009. È legittimo il verbale dell’INPS?

Il verbale che duplica un pregresso accertamento ispettivo è illegittimo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 03/08/2012 L'accertamento ispettivo può terminare con una comunicazione di regolarità o con un verbale di accertamento contenente sanzioni. Se tutto quanto previsto dall'organo di vigilanza nel predetto verbale viene adempiuto dalla ditta oggetto di verifiche, in questo caso, così come nella comunicazione di regolarità, è illegittima una duplicazione degli accertamenti riguardante i medesimi atti istruttori esaminati e lo stesso arco temporale già oggetto di ispezione. Tale situazione non opera qualora nel corso del primo accertamento ci siano state condotte omissive o irregolari da parte del datore di lavoro o ci si trovi di fronte a una denuncia formulata dal lavoratore.

È reato stipulare un contratto di nolo a caldo senza l'autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 27/07/2012 In caso di nolo a caldo in regime di appalti pubblici, laddove non sia stata richiesta l'autorizzazione della stazione appaltante come disciplinata dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici), s'incorre nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 21 della L. 646/1982, in quanto il nolo a caldo è equiparato al contratto di subappalto qualora abbia un importo superiore al 2% o a €. 100.000 del valore dei lavori affidati, e comunque il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, risulti superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.

È reato stipulare un contratto di nolo a caldo senza l'autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 27/07/2012 Il Comune Alfa indice una gara per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente. La gara viene aggiudicata dall'impresa Beta. Per i lavori concernenti l'esecuzione di scavo del terreno, Tizio, amministratore dell'impresa appaltatrice, stipula, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, un contratto di c.d. nolo a caldo con l'impresa Gamma. Tale contratto risulta di valore superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati in appalto ed ha per oggetto sia il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, sia la prestazione accessoria relativa all'attività del soggetto addetto al macchinario. Nel corso delle operazioni di scavo il personale ispettivo della DTL effettua un accesso in cantiere per controllare la regolarità delle lavorazioni. Quali determinazioni possono assumere in merito gli ispettori del lavoro?

Il subappalto pubblico di servizi richiede l’autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 20/07/2012 L’ente pubblico Beta indice una gara per l’affidamento del servizio di pulizia. Alfa S.r.l. si aggiudica il servizio e parte dello stesso viene subappalto a Gamma S.a.s., senza il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante, sul presupposto che l’appalto abbia per oggetto servizi e non opere. Tuttavia l’autorizzazione è necessaria anche negli appalti di servizi.

Il subappalto pubblico di servizi richiede l’autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 20/07/2012 L’ente pubblico Beta indice una gara per l’affidamento del servizio di pulizia. Alfa S.r.l. si aggiudica il servizio e parte dello stesso viene subappalto a Gamma S.a.s. senza osservare la procedura descritta dall’art. 118 del D.lgs. n. 163/06 per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante. Il personale ispettivo della DTL, nel corso di controllo nei confronti di Gamma S.a.s., riscontra che personale di quest’ultima è impegnato nell’attività di pulizia degli uffici di Beta. Nel corso della verifica gli ispettori riscontrano che per il servizio non era stata richiesta alla stazione appaltante alcuna autorizzazione al subappalto. Tale carenza viene giustificata dai consulenti delle società sul rilievo che l’autorizzazione occorrerebbe solo per i subappalti pubblici che abbiano ad oggetto opere e non servizi. È fondato il rilievo mosso e quali determinazioni possono assumere in merito gli ispettori del lavoro?

Negli appalti pubblici costituisce reato subappaltare senza l’autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/06/2012 In caso di appalti pubblici, l’appaltatore, prima di procedere a subappaltare l’opera, deve necessariamente richiedere l’autorizzazione alla stazione appaltante. In caso contrario, ove affidi la realizzazione dei lavori senza preventiva autorizzazione, incorre nella violazione dell’art. 21 L. 646/1982 che punisce il contravventore con la pena dell’arresto e dell’ammenda.

Negli appalti pubblici costituisce reato subappaltare senza l’autorizzazione della stazione appaltante

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 15/06/2012 L'impresa Alfa S.p.a. partecipa alla gara indetta dall'Ente Pubblico Beta per la realizzazione di un immobile destinato a pubblici servizi. In sede di offerta, l'impresa Alfa S.p.a., pur essendo in possesso di tutti i requisiti necessari per poter svolgere in proprio l'opera, presenta una dichiarazione di subappalto per lavori di entità superiore al 2% delle prestazioni affidate, senza indicare il nome dell'impresa subappaltatrice. Successivamente all'aggiudicazione e in corso di esecuzione dei lavori il personale ispettivo della DTL effettua un accesso in cantiere e nellメoccasione riscontra la presenza al lavoro di alcuni dipendenti di Gamma S.r.l.. Gli accertamenti svolti in loco evidenziano che Gamma S.r.l., sebbene avesse regolarmente assunto tali dipendenti, operava in cantiere da oltre un mese. Lメamministratore delegato di Alfa S.p.a. venuto a conoscenza della verifica ispettiva, subito dopo di essa deposita presso la stazione appaltante la dichiarazione di nomina di Gamma S.r.l. come subappaltatrice, corredando tale nomina con la documentazione prevista dall'art. 118 comma 2 del Codice degli appalti e con la richiesta di autorizzazione al subappalto. In quali conseguenze può incorrere l'amministratore delegato di Alfa S.p.a.?

Negli appalti pubblici c’è responsabilità solidale del committente?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/06/2012 I lavoratori dipendenti di Alfa S.r.l. sporgono alla DTL denuncia per mancato pagamento delle retribuzioni maturate nel corso dei lavori svolti in esecuzione di un appalto pubblico, assegnato alla società datrice di lavoro dal Comune Gamma per la costruzione di un plesso di scuola materna. Gli ispettori svolgono attività di competenza e accertano che i lavori sono terminati da poco più di un mese e che la società è correttamente in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi e con gli accantonamenti presso la Cassa Edile, ma risulta in arretrato con il pagamento delle retribuzioni; quindi accertano la fondatezza della denuncia dei lavoratori. In quali conseguenza può incorrere la società Alfa S.r.l. e il Comune Gamma?