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Ispezione del lavoro

La comunicazione al Centro per l’Impiego slitta in caso di termine festivo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 16/12/2011 Tizio, lavoratore assunto a tempo indeterminato, rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato nella giornata di martedì. Il lunedì successivo, e quindi sei giorni dopo l’evento, l’impresa datrice di lavoro comunica telematicamente e in maniera corretta al Servizio per l’Impiego competente le dimissioni del predetto lavoratore. Gli ispettori del lavoro, in sede di accertamento ispettivo, decidono di non irrogare alcuna sanzione per ritardata comunicazione nei confronti dell’impresa datrice di lavoro. È corretto l'operato degli ispettori?

Collaboratori e coadiuvanti familiari: sì alla maxisanzione prima del Collegato Lavoro

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 09/12/2011 Tizio collabora per tre giorni alla settimana nell'impresa di famiglia esercente attività di commercio di ferramenta e utensileria: prende contatti con i fornitori, sistema il magazzino, si relaziona con la clientela. Gli ispettori in data 31/01/2011 accertano che tale attività, svolta in via continuativa e prevalente nel periodo intercorrente tra il 01/01/2010 e il 31/01/2011, è stata effettuata in assenza di preventiva comunicazione all'INAIL. Per tale motivo i funzionari ispettivi applicano nei confronti del titolare dell’impresa familiare maxisanzione per lavoro sommerso per il periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 23/11/2010, mentre per il lasso di tempo successivo (dal 24/11/2010 al 31/01/2011) evidenziano all'INPS il mancato versamento degli oneri contributivi relativi alla posizione di Tizio, senza adottare la maxisanzione. È corretto l'operato degli ispettori?

Accertamento dell’Agenzia delle Entrate: tempi rapidi per le sanzioni

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 02/12/2011 In data 01/02/2011 funzionari ispettivi in forza presso l'Agenzia delle Entrate operano un accesso presso i locali della ditta individuale Rossi e trovano intenti al lavoro tre operai, la cui presenza non risulta preventivamente comunicata al Servizio per l'Impiego. Dopo aver esaminato il Libro Unico del Lavoro, il personale dell'Agenzia delle Entrate trasmette gli atti istruttori al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che riceve il plico in data 01/03/2011. Dopo sette mesi dalla ricezione della documentazione, quindi in data 01/10/2011, gli ispettori ministeriali accedono presso la ditta Rossi e rilasciano verbale di primo accesso in cui danno atto di aver verificato documentazione già controllata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. In data 30/10/2011 gli ispettori notificano alla ditta Rossi verbale ispettivo nel quale viene precisato che gli accertamenti sono “consequenziali alle verifiche svolte dall’Agenzia delle Entrate”; tale verbale contiene sanzioni per occupazione in nero dei tre dipendenti trovati intenti al lavoro dal personale dell’Agenzia delle Entrate. Sono legittime le sanzioni adottate dagli ispettori ministeriali?

Contratto di inserimento: la riconversione a tempo indeterminato opera anche in presenza di piano formativo individuale

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 25/11/2011 L’impresa Beta, esercente attività di lavanderia industriale, ha stipulato in data 10 gennaio 2010 un contratto di inserimento della durata di 12 mesi con il lavoratore Tizio, di 30 anni, assegnandogli una qualifica inferiore di due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni equipollenti. Il contratto conteneva specificamente il piano formativo individuale, con formazione articolata in 16 ore. Alla scadenza dei 12 mesi il contratto, su proposta dell’impresa Beta, è stato trasformato a tempo indeterminato. Nel mese di marzo 2011 il contratto di inserimento di Tizio viene esaminato dal personale ispettivo della DTL; gli ispettori rilevano di fatto che solo 2 delle 16 ore di formazione prevista sono state effettuate e considerano tale violazione un grave inadempimento contrattuale imputabile ad esclusiva colpa del datore lavoro. In ragione di ciò, e in applicazione dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 276/03, il datore di lavoro viene sanzionato esclusivamente con il versamento della quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento, senza applicazione di qualsiasi altra sanzione amministrativa. Gli ispettori inoltre non convertono a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data della stipula, il contratto di inserimento di Tizio, né mutano la qualifica contrattuale del predetto innalzandola di due livelli e non adottano neppure diffida accertativa per le differenze patrimoniali maturate dal lavoratore come conseguenza di tale conversione. È corretto l'operato degli ispettori?

I lavoratori hanno diritto alla retribuzione anche in pendenza di richiesta di Cassa Integrazione

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/11/2011 L’impresa Beta, esercente attività edile, ha presentato per il mese di ottobre 2010 richieste per l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, causa pioggia, indicando cantiere, ore di astensione dal lavoro e numero degli operai coinvolti. In attesa che l’INPS si pronunciasse sull’istanza, l’impresa Beta ha annotato nel Libro Unico di ottobre 2010 le ore di CIGO richieste per ciascun dipendente, senza corrispondere alcuna somma ai dipendenti. In sede di accertamento ispettivo effettuato nel luglio 2011, il personale della DTL rileva che nessuna annotazione circa il diniego dell’INPS, avvenuto nel marzo 2011, era presente nel Libro Unico di aprile 2011. Per tale motivo gli ispettori adottano provvedimento di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/04 per recuperare i disvalori contenuti nel Libro Unico e atto di diffida accertativa per i crediti patrimoniali ex art. 12 D.lgs. n. 124 cit. per far ottenere ai lavoratori l’integrale retribuzione maturata dagli stessi nel mese di ottobre 2010. È corretto il comportamento degli ispettori?

Lavoratori edili tornano a casa per le festività natalizie: sul datore di lavoro incombe la contribuzione virtuale

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/11/2011 I lavoratori extracomunitari Tizio e Caio dipendenti dell'impresa Gamma, esercente attività edile, decidono di recarsi presso i propri paesi di origine nell'occasione delle festività natalizie. Per tale motivo concordano con l'amministratore dell'impresa Gamma di assentarsi dal lavoro per un mese ciascuno nel periodo intercorrente tra il 10 dicembre 2009 e il 31 gennaio 2010. I lavoratori hanno già usufruito, nel corso dell'anno, della totalità di giorni di ferie maturati e in ragione di ciò chiedono al datore di lavoro di concedere una sospensione della prestazione lavorativa. L'impresa Gamma acconsente e comunica al proprio consulente tale decisione. Quest'ultimo registra nel Libro Unico del Lavoro le assenze di Tizio e Caio senza denunciare alcunché all'INPS. Successivamente, al termine di un accertamento ispettivo, i funzionari della DTL concludono le verifiche applicando la contribuzione virtuale all'intero periodo di assenza dei lavoratori Tizio e Caio. È corretto l'operato degli ispettori?

Part-time a tempo determinato in edilizia: cumulo di contratti e superamento delle 912 ore annue

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/10/2011 L'Impresa Delta e l'Impresa Beta occupano ciascuna 1 solo dipendente a tempo indeterminato con qualifica di muratore. In data 01/09/2011 l'Impresa Delta stipula con Tizio contratto part-time misto a tempo determinato, prevedendo una distribuzione oraria della prestazione su 30 ore settimanali e apponendo clausola giustificativa del termine al 31/05/2012. L'Impresa Beta, invece, a partire dal mese di marzo 2011 stipula 3 diversi contratti a tempo parziale e determinato, successivi e mai sovrapposti l'uno con l'altro: il primo con un monte ore complessivo di 120 ore, il secondo con un monte ore complessivo di 500 ore e il terzo per ulteriori 450 ore. Quest'ultimo contratto non termina nell'anno 2011, ma si protrae fino a febbraio del 2012. Quali sono le conseguenze a cui vanno incontro le Imprese in sede di accertamento ispettivo?

Part-time a tempo indeterminato in edilizia: legittimo il recupero contributivo anche se non si superano le 912 ore annue

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/10/2011 Mevio è titolare firmatario dell'omonima ditta individuale artigiana operante nel campo dell'edilizia. All'inizio del mese di gennaio 2011 decide di assumere a tempo indeterminato il dipendente Tizio con contratto a tempo parziale orizzontale, qualifica di manovale edile. La prestazione lavorativa viene pattuita in 25 ore settimanali e articolata in cinque ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Il rapporto si conclude nel mese di giugno 2011 per dimissioni del lavoratore Tizio. Nel mese di luglio personale della DTL, al termine di un accertamento ispettivo, riqualifica a tempo pieno il rapporto di lavoro di Tizio, con assoggettamento a contribuzione virtuale dell'intero periodo lavorato e con sanzioni per i disvalori contenuti nel Libro Unico del Lavoro e per la lettera di assunzione. Viene inoltre adottato provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali sulla differenza tra quanto dovuto per il rapporto full-time e quanto percepito in part-time. È corretto il comportamento degli ispettori?

Il mancato rilascio del verbale di primo accesso nel corso del procedimento ispettivo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/10/2011 Il personale ispettivo in servizio presso la DTL effettua una verifica presso la falegnameria Gamma. All’atto dell’accesso viene trovato intento al lavoro il dipendente Tizio, senza che la presenza dello stesso sia stata preventivamente comunicata al Servizio per l’impiego. Nell’occasione gli ispettori, dopo aver constatato personalmente che Tizio era impegnato nella lavorazione del legno e che indossava tuta da lavoro e occhiali di protezione, acquisiscono per iscritto la dichiarazione del lavoratore, nella quale Tizio descrive compiutamente la propria attività. L’organo di vigilanza non redige, né rilascia o notifica, il verbale di primo accesso ispettivo. Gli accertamenti si concludono con verbale conclusivo contenente provvedimenti sanzionatori, poi confermati con ordinanza ingiunzione. L’impresa Gamma chiede in giudizio l’annullamento dell’ordinanza per mancanza del verbale di primo accesso ispettivo. È fondato il ricorso promosso dall’Impresa Gamma?

Il comportamento illecito del lavoratore e la denuncia del datore di lavoro al personale ispettivo

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/10/2011 L’impresa Alfa occupa come magazziniere il dipendente Tizio, addetto al carico e scarico delle merci. Nel corso del rapporto l’impresa Alfa riceve comunicazione che Tizio non è idoneo al lavoro in quanto affetto da evento morboso, come da attestati di malattia messi a disposizione del datore di lavoro da parte dell’INPS. La malattia viene prorogata con successivi attestati per un periodo complessivo di 2 mesi, nel corso dei quali l’azienda corrisponde la complessiva indennità di malattia, per poi conguagliare la parte spettante all’INPS nelle relative denunce mensili inviate all’Istituto. Il datore di lavoro ritiene non attendibile l’asserita incapacità lavorativa di Tizio, in ragione della presunzione che quest’ultimo svolga altra attività lavorativa al di fuori delle fasce orarie di reperibilità. Decide pertanto di rivolgersi non ad agenzie private d'investigazione, ma all’Ispettorato del Lavoro al fine che questi, sulla base dei fatti come sopra descritti, valuti le eventuali conseguenze della condotta di Tizio. Ma il datore di lavoro può chiedere ad agenzie private di svolgere indagini sul lavoratore? Oppure è preferibile chiedere accertamenti all’Ispettorato del Lavoro?