Ispezione del lavoro
Il regime della solidarietà negli appalti pubblici e privati
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 11/06/2015Con risposta a interpello n. 9 del 17 aprile 2015, reperibile anche nelle rubrica “Edicola” del 20 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contratto collettivo, cui fare riferimento per verificare eventuali deroghe al regime della solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.lgs....
DURC online: fine dei problemi?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 04/06/2015La famiglia Pigioni è stufa di stare in affitto e finalmente sembra essere arrivato il momento di potersi costruire una casetta. Il vecchio terreno agricolo ereditato dallo zio Lamberto è diventato edificabile grazie al nuovo piano regolatore comunale. Vengono subito allertati il geometra,...
DURC, nuova procedura semplificata di rilascio on-line
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 04/06/2015Il DURC è l’attestazione di assolvimento da parte delle imprese degli obblighi legislativi, fiscali, previdenziali e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e (in alcuni casi) Casse Edili. Gli obiettivi perseguiti con l’istituzione della certificazione di regolarità sono sostanzialmente...
Nuova puntata della serie cult “Unificazione delle funzioni ispettive”
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/05/2015Nei nostri racconti abbiamo già incontrato Stefano Rinuncianti, il titolare di una piccola falegnameria che stava per gettare la spugna perché negli ultimi tempi quasi più ispettori che clienti avevano varcato la soglia d’ingresso della sua segheria.
Un po’ di ottimismo era ritornato quando il piccolo imprenditore aveva letto sul giornale che a breve sarebbe stata istituita l’Agenzia Unica Ispettiva (art. 6 della bozza del decreto attuativo della L. n. 183/14) e che finalmente non avrebbe più subito controlli da parte di molteplici enti, quali il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’INAIL. Rinuncianti, preso dall’entusiasmo, non aveva però terminato la lettura dell’articolo e non si era accorto che l’autore del pezzo allertava i lettori, scrivendo chiaramente che i sindacati si stavano mobilitando per bloccare la nascita dell’Agenzia e per opporsi al cambiamento.
Ora i giornali tacciono o relegano in posizioni di scarsa visibilità quella che potremmo definire una nuova puntata della serie cult “Unificazione delle funzioni ispettive”. Per Stefano Rinuncianti sarà difficile venire a sapere che circola, in modo più o meno carbonaro, uno schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle funzioni ispettive e che tale bozza di decreto dovrebbe istituire l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ma se anche Rinuncianti dovesse venire a conoscenza della novità, chi riuscirà a spiegargli il perché si parla di razionalizzazione e semplificazione, si istituisce un nuovo soggetto (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e poi si mantengono in vita i servizi ispettivi di INPS e INAIL?
Stefano Rinuncianti si sentirebbe afflitto, abbattuto e pronto alla resa. Probabilmente non verrà mai a sapere che sensazioni analoghe furono provate, ad esempio, oltre un secolo e mezzo fa (esattamente nel 1849) dal poeta e patriota italiano Arnaldo Fusinato (1817-1888), che scrisse i famosi versi dedicati a Venezia conquistata dagli austriaci: “Il morbo infuria / il pan ci manca / sul ponte sventola / bandiera bianca”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 28/05/2015 La montagna ha partorito un topolino. Potrebbe riassumersi con tale nota espressione la bozza del decreto attuativo al “Jobs Act” sulla razionalizzazione e semplificazione delle funzioni ispettive, trapelata in via ufficiosa dalle stanze governative. Chi si aspettava la tanta attesa o vituperata unificazione degli organi di vigilanza è costretto a prolungare ulteriormente le proprie speranze o angosce.Dichiarazioni mendaci del lavoratore: è sempre falsa testimonianza?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/05/2015 Con sentenza n. 16443 pubblicata il 20/04/2015, e reperibile in massima anche nelle rubrica “Edicola” del 22/04/2015, la Corte di Cassazione penale ha ritenuto responsabili di falsa testimonianza i lavoratori che, per timore di perdere il posto di lavoro, hanno reso testimonianza mendace e favorevole al proprio datore di lavoro, imputato del reato di occupazione di manodopera clandestina. A giudizio della Corte, il timore di perdere il posto non giustificherebbe l’applicazione della esimente di cui all’art. 384 c.p., atteso che tale timore non può presumersi in capo al lavoratore, ma deve esser provato in giudizio allegando circostanze specifiche e puntuali.Chi troppo vuole nulla stringe
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/05/2015 La Rocco&Tano Tavolati SNC è un’aziendina a conduzione familiare che si occupa del montaggio di rivestimenti e parquet. Soci e amministratori dell’impresa sono i due fratelli Rocco e Tano, esperti pavimentisti.L’azienda occupa tre dipendenti e il lavoro non manca. I cinque uomini si spostano come un corpo solo da un cantiere all’altro e armeggiano sicuri con malte, stucchi, levigatrici, frullatori e bocciardatrici.
Proprio il mese scorso, Rocco e Tano hanno siglato un sostanzioso contratto di appalto: ultimeranno il nuovo complesso residenziale cittadino; toccherà alla loro società la fornitura e la posa in opera di centinaia di metri quadrati di tavolette di legno e piastrelle di gres porcellanato.
Dopo qualche consulto con il professionista che assiste l’azienda, i fratelli Tavolati decidono di chiamare in cantiere un altro lavoratore per portare a termine più velocemente l’oggetto dell’appalto; ma, contrariamente a quanto loro suggerito dal consulente del lavoro e al fine di ridurre le spese, decidono di far lavorare in nero il nuovo pavimentista.
Purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista …), come spesso capita, gli attenti ispettori del lavoro piombano come falchi in cantiere e grazie alla potente strumentazione di cui sono dotati si accorgono che uno dei sei lavoratori presenti non è stato assunto regolarmente. Gli ispettori, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali (cfr. Nota prot. n. 7127 del 28/04/2015, Ministero del Lavoro), adottano il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.). Secondo le ultime istruzioni ministeriali, infatti, i soci amministratori che partecipano materialmente alle lavorazioni non devono essere conteggiati nell’organico aziendale ai fini della sospensione per lavoro nero (paradossalmente, se fossero stati computati non ci sarebbe stata sospensione).
Rocco e Tano avranno capito la lezione? Il consulente del lavoro, per sicurezza, ha appena inviato una mail all’indirizzo aziendale: nel corpo del messaggio ha copiato il testo della favola di Esopo “La gallina dalle uova d’oro”.
Sospensione dell’attività imprenditoriale e computo dei soci
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 14/05/2015 Con nota prot. n. 7127 del 28.4.2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non entrano a comporre la base di calcolo dei lavoratori complessivamente occupati dall’impresa. Diversamente, i soci non amministratori che svolgono, comunque, attività lavorativa debbono essere computati nell’organico aziendale.Cooperative e trattamenti retributivi: uno sguardo al salario minimo legale previsto dal Jobs Act
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 07/05/2015 Con sentenza n. 51/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, nella parte in cui stabilisce che al socio lavoratore subordinato si applicano i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La sentenza, subito posta in risalto dal Ministero del Lavoro con circolare n. 7068/2015 (e che è reperibile in massima anche nelle rubrica “Edicola”, www.edotto.com, del 29/04/2015), offre un interessante spunto di riflessione in relazione alle novità che potranno essere introdotte dal “Jobs Act” in materia di salario minimo legale previsto dall’art. 1, comma 7, lett. g), L. n. 183/2014.Tutto quello che dirai non potrà essere usato contro di te
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 30/04/2015 Non si può certo affermare che Fabiano Seccanti sia un tipo piacevole: indisponente e fastidioso quanto basta, è inviso anche ai colleghi con i quali condivide il lavoro per un’agenzia che svolge servizi di guardiania e portierato.Sembra addirittura che il mese scorso abbia deciso di partecipare allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale presso la quale è iscritto, al solo fine di evitare il turno serale che non gli avrebbe permesso di assistere alla partita di coppa della sua squadra preferita.
Potrebbero apparire perfide illazioni, in fin dei conti lo sciopero era stato indetto e nessuno si può permettere di indagare il motivo per il quale si partecipa; però l’astensione dal lavoro terminava alle ore 20, mentre il nostro Fabiano ha “scioperato” per conto suo fino alla mezzanotte…
Il titolare dell’azienda che opera nell’ambito della sicurezza ha provveduto, nel termine di 5 giorni, alla contestazione dell’illecito disciplinare e ha atteso le giustificazioni del lavoratore (art. 7 della L. n. 300/70).
Quando sono pervenute, le controdeduzioni di Fabiano, sebbene insopportabili e sgradevoli come chi le aveva scritte, non contenevano epiteti offensivi o ingiuriosi, ma includevano una serie di affermazioni poco veritiere.
Proprio per questo il titolare dell’azienda, forse anche condizionato dalla pessima reputazione del proprio dipendente e dalle rimostranze di colleghi e clienti, ha perso letteralmente le staffe e, sulla base di quanto affermato da Fabiano negli scritti difensivi, ha deciso di applicare la sanzione per la mancata prestazione lavorativa e di avviare un ulteriore procedimento disciplinare per le frasi contenute nella lettera di giustificazioni.
Nell’arbitrato che ne è scaturito dinanzi all’Ispettorato del lavoro, il valido funzionario ministeriale, pur constatando di persona l’antipatia del Seccanti e la non veridicità delle sue dichiarazioni, ha evidenziato che la falsità di quanto affermato nelle controdeduzioni non può assumere rilevanza disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2005, n. 9262) e quindi la sanzione va riparametrata sulla sola assenza ingiustificata.
Ma in fondo, sopportare pazientemente le persone moleste, non è forse una delle sette opere di misericordia spirituale?