Rottamazione-quater: istruzioni per la riammissione

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Rottamazione-quater: istruzioni per la riammissione

Entra nel vivo la possibilità di essere riammessi alla Rottamazione-quater delle cartelle per coloro che non hanno versato una o più rate entro il 31 dicembre 2024.

Per ottenere l’accesso, è necessario inoltrare una nuova richiesta entro il 30 aprile 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), utilizzando il modulo telematico dedicato, reso disponibile dall’11 marzo 2025 sul sito ufficiale dell’ente di riscossione.

Proprio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’apposito comunicato stampa dell’11 marzo 2025, nonchè le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.

Milleproroghe, riapertura alla rottamazione-quater

Significativa è stata l’integrazione al Dl n. 202/2024 – Milleproroghe 2025 - con l’introduzione dell’articolo 3-bis, che ha offerto una nuova opportunità ai debitori che avevano presentato domanda di definizione entro il 30 giugno 2023.

La legge di conversione - n. 15/2025 - del Decreto Milleproroghe 2025 ha quindi ripristinato i termini per i contribuenti esclusi dalla Rottamazione-quater. Coloro che avevano aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ma sono decaduti a causa del mancato pagamento di una o più rate entro il 31 dicembre 2024, potranno essere nuovamente ammessi presentando una richiesta entro il 30 aprile 2025.

Nel decreto approvato è stato specificato che entro il 17 marzo 2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe avviato la campagna per l'adesione, mettendo a disposizione sul proprio portale il modulo online per consentire ai debitori di completare l’iscrizione alla quarta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. A partire dalla pubblicazione del modulo e fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025, è possibile inviare telematicamente sia la domanda iniziale sia eventuali documenti integrativi per completare una richiesta già avviata.

ATTENZIONE: La possibilità di riaprire la definizione agevolata sarà concessa esclusivamente per i debiti già inclusi nella Rottamazione-quater (relativi al periodo compreso tra gennaio 2000 e il 30 giugno 2022), nei casi in cui non siano state corrisposte una o più rate del piano di pagamento con scadenza al 31 dicembre 2024, oppure qualora almeno una rata sia stata versata in ritardo rispetto al termine stabilito, considerando anche i cinque giorni di tolleranza previsti.

Di seguito, vediamo nel dettaglio la procedura per la riammissione alla definizione agevolata scaduta.

Richiesta online entro aprile

Dal comunicato stampa AdER dell’11 marzo 2025 si apprende che la domanda per essere riammessi alla Rottamazione-quater dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

A tal fine, sarà necessario utilizzare il nuovo servizio denominato “Riammissione Rottamazione-quater”, accessibile sul sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia nell’area riservata che in quella pubblica. Le modalità operative da seguire differiscono a seconda dell’area di accesso scelta.

Area riservata

Dall’area riservata del portale, accessibile mediante credenziali personali (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), l’invio della richiesta di riammissione risulta più semplice e non richiede l’allegato del documento di riconoscimento.

All'interno della sezione dedicata alla Definizione agevolata, utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi da includere nella domanda di riammissione tra quelli proposti automaticamente.

NOTA BENE: È necessario specificare il numero di rate desiderato per il pagamento.

Il sistema mostrerà esclusivamente le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già inclusi nella Rottamazione-quater, per i quali sussistono i requisiti per essere riammessi.

Invio della domanda dall’Area pubblica

La presentazione della richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater tramite l’area pubblica del sito si presenta più complessa.

E’ necessario seguire questi passaggi: 

  • compilare il form online, disponibile nel servizio “Riammissione Rottamazione-quater”; 
  • inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute, ricevuta in precedenza al momento dell’adesione alla Rottamazione-quater;
  • indicare le cartelle e gli avvisi per i quali si richiede la riammissione, specificandone il numero;
  • selezionare il numero di rate desiderato per il pagamento (fino a un massimo di dieci);
  • fornire un indirizzo email, dove verrà inviata la ricevuta della domanda;
  • allegare la documentazione di riconoscimento richiesta.

ATTENZIONE: Dopo la conferma, il sistema notificherà l’invio corretto della richiesta e trasmetterà una email con un link di convalida, che dovrà essere confermato entro 72 ore.

Poi una seconda e-mail avvisa della presa in carico e, in assenza di criticità, il link con la ricevuta effettiva arriva con una terza e-mail entro 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute, è possibile richiederne una copia seguendo le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Risultato della richiesta entro giugno

Coloro che inoltreranno la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater riceveranno una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2025

Tale comunicazione conterrà: 

  • l’importo totale dovuto in base alla richiesta presentata;
  • i moduli di pagamento predisposti secondo il piano di rateizzazione selezionato al momento della domanda.

Appuntamento con i pagamenti

Il primo appuntamento per il pagamento delle somme dovute è fissato al 31 luglio 2025, sia per chi opta per il saldo in un’unica soluzione che per coloro che scelgono la rateizzazione.

Infatti, le modalità di pagamento disponibili sono:

  • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025,
  • rateizzazione fino a un massimo di dieci rate di importo uguale, con le seguenti scadenze:
  • prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025;
  • rate successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Sugli importi rateizzati verranno applicati interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.

Faq sulla riammissione alla Rottamazione-quater

Nella stessa giornata dell’11 marzo 2025 l’AdER ha pubblicato una serie di Faq sull’argomento. Vediamone alcune.

D. I pagamenti successivi alla decadenza dalla Rottamazione-quater verranno conteggiati?

R. Sì, nel calcolo del nuovo importo complessivo dovuto nell’ambito della Definizione agevolata saranno considerati anche eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza dal piano agevolato originario, limitatamente alla quota versata a titolo di capitale.

È importante ricordare che la decadenza da un piano di pagamento agevolato comporta automaticamente:

  • l’annullamento del piano originario,
  • la perdita dei benefici concessi,
  • il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi.

Di conseguenza, qualsiasi pagamento eseguito dopo la decadenza sarà considerato dalla legge come un acconto sulle somme ancora dovute. Queste includeranno non solo gli importi originariamente previsti nella Definizione agevolata (capitale), ma anche le eventuali sanzioni e gli interessi che si sono riattivati con il decadere del piano.

D. Dopo la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdER per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

R. Dopo aver presentato la richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione adotterà specifiche misure riguardo ai debiti inclusi nella domanda:

  • non verranno avviate nuove procedure di tipo cautelare o esecutivo;
  • le procedure esecutive già avviate non proseguiranno, a meno che il primo incanto non sia già stato effettuato con esito positivo;
  • fermi amministrativi e ipoteche già iscritti rimarranno attivi alla data di presentazione della richiesta.

Il contribuente, relativamente ai debiti inclusi nella definizione agevolata, non sarà considerato inadempiente per:

  • rimborsi e pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973;
  • rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

D. Chi risiede in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023, può rientrare nella riammissione?

Si è possibile presentare la domanda entro il 30 aprile 2025, a condizione che:

  • il debito sia già stato incluso in un piano di pagamento della Rottamazione-quater,
  • il piano sia decaduto a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di almeno una rata con scadenza fino al 31 dicembre 2024.

Tabelle riepilogative

Ecco alcune tabelle utili che riassumono le informazioni chiave in modo chiaro e immediato:

1. Scadenze e date importanti

Evento Data
Pubblicazione modulo online per la riammissione 11 marzo 2025
Inizio della campagna di adesione AdER 17 marzo 2025
Scadenza per presentare la domanda di riammissione 30 aprile 2025
Comunicazione degli importi dovuti da parte di AdER Entro 30 giugno 2025
Primo pagamento o saldo in un’unica soluzione 31 luglio 2025
Scadenze per le rate successive 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, 31 maggio 2027, 31 luglio 2027, 30 novembre 2027

2. Chi può accedere alla riammissione?

Requisito Dettagli
Debiti già inclusi nella Rottamazione-quater
Periodo dei debiti ammessi Da gennaio 2000 a 30 giugno 2022
Motivo dell’esclusione dal piano precedente Mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate (entro 31 dicembre 2024)
Ritardo massimo tollerato 5 giorni oltre la scadenza della rata

3. Modalità di presentazione della domanda

Modalità Accesso Documenti richiesti
Area riservata Con SPID, CIE, CNS o Entratel Nessun documento di riconoscimento richiesto
Area pubblica Accesso senza credenziali Necessario allegare documento di riconoscimento

 

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