Gratuito patrocinio: per l'iscrizione a ruolo basta l'istanza protocollata
Pubblicato il 28 aprile 2025
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Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa dell’ammissione al gratuito patrocinio: i chiarimenti della Direzione Generale Giustizia.
Gratuito patrocinio e iscrizione a ruolo cause civili: indicazioni Giustizia
Con la circolare del 24 aprile 2025, protocollo n. 81673.U, la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nei casi in cui sia stata depositata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.
Contesto normativo
Ai sensi del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), si rammenta che:
- l'istanza di ammissione al patrocinio deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente;
- ll Consiglio dell'Ordine deve provvedere sull'istanza entro dieci giorni dal deposito.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha inoltre introdotto l'obbligo di versamento di un contributo unificato minimo di euro 43,00 per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili.
I chiarimenti forniti dalla Circolare
Procedibilità dell'iscrizione a ruolo
Secondo la Direzione Generale:
- gli uffici giudiziari devono procedere all'iscrizione a ruolo anche in presenza della sola istanza protocollata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, senza attendere il provvedimento di ammissione;
- tale prassi è giustificata dalla tutela del diritto costituzionale di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.
La Circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6888 del 14 marzo 2025, che conferma il principio secondo cui:
"Gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine, anche se il provvedimento di accoglimento interviene successivamente."
Modalità operative per gli uffici giudiziari
Gli uffici di cancelleria dovranno quindi:
- procedere comunque all'iscrizione a ruolo con allegazione dell'istanza depositata e protocollata.
- aprire un foglio notizie relativo al procedimento.
- in caso di rigetto definitivo dell'istanza da parte del magistrato, procedere alla riscossione delle spese processuali annotate.
La Circolare ribadisce l’importanza di garantire il diritto di accesso alla giustizia anche in presenza di ritardi non imputabili alla parte istante, assicurando la continuità dell'attività processuale indipendentemente dall'esito immediato della procedura di ammissione al patrocinio.
Gli uffici giudiziari sono invitati a dare massima divulgazione a tali indicazioni per assicurare un’applicazione uniforme sul territorio nazionale.
In conclusione, quindi:
NOTA BENE:
- gli uffici giudiziari sono tenuti a procedere all’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell’ordine non abbia ancora deliberato sull’ammissione al patrocinio;
- l’avvocato dovrà allegare l’istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati;
- la cancelleria dovrà comunque procedere all’apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l’istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.
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