Avvocati: al via la compensazione gratuito patrocinio - contributi
Pubblicato il 12 marzo 2025
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E' aperta la prima finestra temporale del 2025 per esercitare l'opzione di compensazione dei crediti dei legali per patrocinio a spese dello Stato con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense.
Gli avvocati con crediti sorti nell'ambito del gratuito patrocinio - si rammenta - possono esercitare l'opzione della compensazione dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.
Per quanto riguarda la prima finestra temporale del 2025, quindi, l’opzione per la compensazione del credito può essere esercitata fino al 30 aprile 2025 (dal 1° marzo).
Crediti gratuito patrocinio compensati con contributi previdenziali
La possibilità di compensare i crediti derivanti da spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali è stata introdotta dall’articolo 1, comma 860 della Legge n. 197/2022.
Tale modifica ha interessato l’articolo 1, comma 778 della Legge n. 208/2015 ed è stata promossa su iniziativa di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense.
In questo modo, i professionisti forensi possono ottenere il riconoscimento dei compensi maturati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, velocizzando i tempi di incasso tramite la compensazione con gli obblighi previdenziali.
Compensazione crediti avvocati 2025: come procedere
Registrazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)
La piattaforma consente ai creditori della Pubblica Amministrazione di certificare i propri crediti e monitorarne le successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento.
Procedura di registrazione
L’accesso alla piattaforma avviene previa acquisizione delle credenziali, che possono essere richieste attraverso due modalità:
- presso il Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia;
- tramite PEC all’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.
La registrazione può avvenire:
- come libero professionista individuale, nel caso in cui il credito da compensare sia personale;
- come rappresentante legale o delegato di uno studio associato o società, qualora il credito da compensare sia intestato a una forma associata di esercizio della professione.
La procedura di autenticazione è disponibile in qualsiasi momento dell’anno, ma l’operazione di compensazione può essere effettuata solo nelle specifiche finestre temporali sopra ricordate.
Selezione delle fatture per la compensazione
All’interno della piattaforma PCC, è possibile ricercare le fatture elettroniche trasmesse alla Pubblica Amministrazione e individuare quelle relative al gratuito patrocinio. Le fatture idonee alla compensazione devono trovarsi nello stato “Ricevuta” o “In lavorazione”.
L’opzione di compensazione può essere selezionata accedendo al percorso: “Fatture” > “Autocertificazione Procedura Compensazione”.
Non possono essere compensate le fatture per le quali sia già stato effettuato un pagamento, anche solo parziale.
Elaborazione richieste e comunicazioni
Una volta scaduto il termine per l’inserimento delle richieste, il sistema PCC elabora l’elenco delle fatture e aggiorna automaticamente il loro stato.
Inoltre, vengono inviate comunicazioni:
- all’avvocato, con la conferma dell’ammissione alla procedura di compensazione per ciascuna fattura registrata;
- all’Agenzia delle Entrate, con l’elenco dei crediti ammessi alla compensazione, indicando il codice fiscale del creditore e l’importo disponibile;
- al Tribunale, per segnalare le fatture compensate ed evitare che venga disposto un doppio pagamento.
Una volta che una fattura è stata ammessa alla procedura di compensazione, non sarà più possibile richiedere il pagamento diretto.
Finestra temporale per la compensazione
Come sopra anticipato, la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio può essere effettuata ogni anno in due periodi distinti:
- dal 1° marzo al 30 aprile;
- dal 1° settembre al 31 ottobre.
Da Cassa Forense la raccomandazione di non inserire le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio a ridosso della scadenza, poiché la sincronizzazione dei dati richiede fino a 24-48 ore.
Il credito, una volta caricato sulla piattaforma, può essere utilizzato in più soluzioni e in diversi momenti dell’anno.
Utilizzo dei crediti certificati
I crediti certificati possono essere impiegati per il pagamento dei contributi previdenziali esclusivamente attraverso il servizio F24WEB, disponibile sulle piattaforme Entratel e Fisconline.
La compensazione può essere effettuata in più tranche, senza obbligo di utilizzo dell’intero importo in un’unica soluzione.
L’importo disponibile per la compensazione corrisponde al valore della fattura al lordo della ritenuta fiscale del 20% prevista per gli acconti.
Modalità operative e contributi previdenziali compensabili
Per effettuare il pagamento mediante compensazione, è necessario compilare il modello F24WEB, inserendo nella sezione “Altri enti previdenziali” i dati indicati nel modello F24 personalizzato fornito da Cassa Forense.
L’importo da compensare deve essere riportato nella sezione “Erario”.
Codici Tributo e Ente
Di seguito i Codici tributo ed Ente di riferimento:
- Codice tributo: 6868 - “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio - articolo 1, commi da 778 a 780 della L. 208/2015”.
- Codice Ente Cassa Forense: 0013.
Contributi previdenziali compensabili
I principali tributi che possono essere compensati sono:
- E100 - Contributo soggettivo minimo;
- E101 - Contributo di maternità;
- E102 - Contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5);
- E103 - Contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5);
- E104 - Riscatto;
- E105 - Integrazione contributo minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 - Interessi integrazione contributo minimo soggettivo;
- E107 - Contributo minimo integrativo.
Da rammentare che il limite massimo per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali è stato innalzato da 10 milioni a 40 milioni di euro annui.
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