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Ispezione del lavoro

Malattia e attività extra-lavorativa: tra giurisprudenza e futura disciplina del CATUC

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/03/2015 Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2 febbraio 2015, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla parte datoriale a una lavoratrice che, durante l’assenza per malattia, aveva partecipato a due maratone podistiche in orari corrispondenti alle fasce di reperibilità.

Malata e maratoneta? Con il CATUC non sarà più possibile!

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/03/2015 Il tema del licenziamento è davvero spinoso: quale interesse deve prevalere?

Gianni e Vincenzo sono due lavoratori pendolari e spesso giocano partite dialettiche sui più disparati argomenti. Quest’oggi in treno prendono spunto da un articolo di giornale in cui viene riportato che un giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, assente dal lavoro per malattia, ha partecipato a due maratone durante le fasce di reperibilità (cfr. sentenza Tribunale di Milano, 02/02/2015).

“Per me, al di là di tutto, è giusto tutelare il lavoratore, che altrimenti rischia di finire catapultato in un mondo di incertezze”, esordisce Gianni. “È vero che esistono gli ammortizzatori sociali e le varie indennità, ma è come essere sbattuti fuori casa quando imperversa una tempesta di neve: se sei ben coperto e trovi presto un riparo sopravvivi, ma stare dinanzi al caminetto è un’altra cosa…”. Gianni è convinto di aver trovato la stoccata vincente.

“Però se ci pensi bene, anche il datore di lavoro non può essere obbligato a perpetuare un rapporto lavorativo con persone delle quali non ha più fiducia o che non rispondono ai livelli di competenza e capacità richiesti”. Vincenzo passa al contrattacco e ristabilisce la parità con un’azione vincente: “Se la colf che aiuta tua moglie nelle fatiche domestiche non ti soddisfa professionalmente, non hai forse il diritto di interrompere il rapporto?”.

Il match prosegue a viso aperto fino a che un signore distinto vuole dire la sua. Con toni pacati ma fermi spiega ai nostri discettanti pendolari che il CATUC non è né la CATholic University of Cameroon - come google potrebbe far supporre ad un utente distratto - né l’ultimo SUV di una nota casa automobilistica giapponese. L’ancora poco noto CATUC altro non è che l’acronimo di “Contratto a tutele crescenti”, figlio del padre di tutte le riforme del lavoro, il più celebre “Jobs Act” (D.lgs. n. 23 del 04/03/2015).

Ecco che arriva il triplice fischio a chiudere la partita tra Gianni e Vincenzo. Con questa nuova normativa, infatti, il reintegro spetta solo per licenziamenti discriminatori, nulli, intimati in forma orale o quando c’è insussistenza del fatto materiale: al di fuori di questi casi, il lavoratore potrà contare esclusivamente su un’indennità, con buona pace della tempesta di neve e della colf incapace.

Agenzia Unica Ispettiva: la svolta dopo 60 anni di duplicazioni ispettive

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/03/2015 Ad oggi, la funzione di verifica circa il rispetto della normativa lavoristica e previdenziale è suddivisa tra organi statali e parastatali plurimi. Le attribuzioni del personale ispettivo del Ministero del Lavoro sono stabilite dall’art. 6 del D.lgs. n. 124/04, che demanda ai predetti ispettori un ruolo di regia su tutta la normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. Le specifiche funzioni sono declinate all’art. 7 del D.lgs. n. 124 cit. e per l’espletamento di tali incombenze l’art. 6 comma 2, conferisce agli ispettori del lavoro del Ministero le funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Legge di stabilità 2015: esoneri contributivi e licenziamento per superamento del periodo di comporto

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 26/02/2015 Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 118 della L. n. 190/14 (Legge di stabilità per il 2015) richiede, tra l’altro, che il datore di lavoro rispetti il diritto di precedenza previsto dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/12 (Legge Fornero). L’art. 4, comma 12 lett. b) della L. n. 92 cit. recita testualmente che “gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine […]”. La legislazione prevede diversi e differenti diritti di precedenza.

Legge di stabilità 2015 ed esoneri contributivi

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/02/2015

A ridosso della Legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), il Governo ha emanato la Legge n. 190/14 (c.d. Legge di Stabilità 2015), che contiene tra l’altro misure volte ad agevolare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e quindi a promuovere forme di occupazione stabile. La disciplina di tale contratto, tuttavia, non è ancora vigente perché contenuta nella bozza di decreto attuativo al Jobs Act.


Conviene assumere a tempo indeterminato!

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 19/02/2015 “Giovanni, io non ti capisco… - afferma con un po’ di rassegnazione il sig. Giorgio - …hai chiesto in azienda se hanno intenzione di trasformarti a tempo indeterminato al termine di questi tre mesi?”.

In casa Timorati va avanti così da un po’ di tempo. Il papà Giorgio è preoccupato: ha un figlio ventiquattrenne, con in mano un diploma di perito industriale. La meccanica è “affare” di famiglia, siamo arrivati alla terza generazione; ma per nonno e papà la situazione è stata tutto sommato semplice: il primo ha lavorato per anni in una grande industria automobilistica, il secondo in quella ferroviaria.

Ora Giovanni ha un contratto a tempo determinato in una piccola azienda che opera nel campo della siderurgia. Il lavoro gli piace, però non sa quanto durerà. Vorrebbe affrontare il proprio datore di lavoro, ma l’audacia non è il suo forte e, come il Manzoni fa dire a don Abbondio, “il coraggio uno non se lo può dare”.

Ecco che arriva la tanto attesa scintilla. Al telegiornale hanno appena detto che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/14) prevede degli incentivi volti anche alla stabilizzazione del personale con contratto a termine. Giovanni sembra trasformato, nelle vene sembra scorrere sangue misto a intraprendenza.

Il giorno dopo, terminato il turno, va sul sito del Ministero del Lavoro e acquisisce tutte le informazioni del caso; stampa il materiale scaricato da Internet e lo porta in azienda.

All’indomani un po’ di emozione c’è, non si può nascondere; le mani si muovono freneticamente e sembrano voler stringere qualcosa di invisibile. “Se mi assumete a tempo indeterminato avrete degli esoneri contributivi per i prossimi 36 mesi!”. “Dici sul serio? E come fai a saperlo?”, chiede incuriosito dal tono perentorio utilizzato da Giovanni il suo datore di lavoro.

“Sta scritto tutto qui: art. 1, comma 118 della L. n. 190/14”.

È proprio vero, il diritto viene in soccorso di coloro che restano vigili, non di coloro che dormono.

Posso essere licenziata per un mancato saluto?

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/02/2015 Da un po’ di tempo all’interno dell’azienda di calzature “Piedoni comodi SRL” circolano volantini anonimi. Sembrano stampati alla buona, non sono così gradevoli alla vista; le fitte scritte grigie sul foglio di color giallo pallido evidenziano, quanto meno, che l’autore ignori le indicazioni che la scienza cromatica ha proposto da Newton in poi.

D’accordo, ma il contenuto? Gina si muove con curiosità e con un po’ di circospezione: sono pochi anni che lavora in questo calzaturificio, preferisce non esporsi troppo.

Il volantino attacca senza mezzi termini le recenti novità in tema di licenziamento contenute nella legge delega n. 183/14 (Jobs Act), parla esplicitamente di mercificazione del lavoro, di mortifera supremazia dell’economia sulla persona, di degenerazione del sistema delle protezioni sociali e via dicendo.

Gina è una giovane donna, non è iscritta al sindacato, gli anni ‘70 li conosce per sentito dire e per merito di qualche film. Ha bisogno di un’informazione il più possibile asettica e accurata, decide così di rivolgersi all’Ispettorato del lavoro e subito incalza il funzionario di turno: “Ma è vero che in caso di licenziamento disciplinare illegittimo non è più ammessa in alcun caso la reintegra nel posto di lavoro? Ispettore, mi dica la verità, davvero un datore di lavoro può liberarsi del proprio dipendente semplicemente pagando un’indennità?”.

“Il discorso è complesso - risponde l’ispettore - . Il Jobs Act ha dato delle indicazioni, ma per ora nelle imprese con più di 15 dipendenti è ammessa la reintegra solo se il fatto disciplinare addebitato è non veritiero o se, laddove fosse realmente accaduto, venga punito dai contratti collettivi con sanzione non espulsiva. In ogni caso i decreti attuativi del Jobs Act esprimono una spiccata tendenza verso la monetizzazione del licenziamento”.

L’ispettore spiega alla lavoratrice che quando il rapporto fiduciario datore di lavoro/lavoratore s’incrina forse non è opportuno obbligare ad andare avanti a qualunque costo. Basterebbe puntare più sull’outplacement (ancora non previsto nel Jobs Act), una modalità molto utilizzata nei paesi anglosassoni: si tratta di un consulente, pagato dall’impresa che licenzia, che aiuta il lavoratore a ricollocarsi.

Mille pensieri si addensano nella testa di Gina: “Potrò essere licenziata anche per un mancato saluto di cortesia al mio datore di lavoro?”.

Licenziamento disciplinare

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 12/02/2015 Il licenziamento costituisce un atto unilaterale adottato dal datore di lavoro per risolvere il rapporto di lavoro. Nella presente sezione vengono esaminate le novità previste dallo schema di decreto di prossima emanazione e attuativo della L. n. 183/14 in materia di licenziamento disciplinare nelle aziende con più di 15 dipendenti. Per cogliere appieno la portata del decreto occorre muovere dalla disciplina pregressa, illustrando per sommi capi le regole che presidiano il licenziamento disciplinare.

Licenziamento nullo e poteri ispettivi

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/02/2015 La bozza di decreto attuativo della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act) contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e ridisegna la disciplina dell’art. 18 della L. n. 300/70 sui licenziamento illegittimi. L’applicazione di quest’ultima disciplina è circoscritta ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che risultano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal momento in cui il decreto entrerà in vigore (cfr. art. 1 comma 1).

Attività politica e licenziamento discriminatorio

Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 05/02/2015 Il sig. Marcello lavora in un sacchettificio non troppo distante dalla propria dimora e così quando va in pausa-pranzo non usufruisce del servizio di mensa aziendale, torna a casa per mangiare. Oltretutto con i colleghi il rapporto è sempre stato difficile.

Ogni giorno, prima di aprire il portone d’ingresso, apre la cigolante cassetta delle lettere per prendere la posta: oggi è vuota. Poco dopo però il portiere dello stabile gli consegna una raccomandata proveniente dal titolare del sacchettificio. Busta strappata con apprensione e lembi di carta che si confondono sulle mattonelle di graniglia, la più temuta delle raccomandate è giunta a destinazione: licenziamento per motivi economici.

Il colpo è durissimo anche per un esperto di yoga come Marcello, non lo aiuta nemmeno la tecnica del pranayama. Nel pomeriggio non rientra al lavoro perché è troppo agitato.

Nei giorni successivi decide di passare all’azione. “Ispettore, qui c’è scritto che i motivi sono economici, ma la verità è un’altra. A dare fastidio sono le mie idee politiche!”. Meglio nascere fortunati che ricchi? L’ispettore del lavoro di turno ha una sensibilità particolare in materia: il colore politico è diverso da quello del lavoratore, ma la passione e il sacrificio sono i medesimi (i maligni dicono che anche a simpatia si assomigliano abbastanza…).

Approfondisce quanto denunciato dal lavoratore, raccoglie testimonianze, esamina la documentazione aziendale e i flussi bancari, incontra dipendenti e titolare del sacchettificio. Al termine l’ispettore si convince che il licenziamento di Marcello è discriminatorio e non è avvenuto per motivi economici. Così, mediante un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.lgs. n. 124/04, intima alla parte datoriale di riprendere in servizio il dipendente.

Convinto di aver agito a tutela dell’interesse pubblico, l’ispettore ripete l’art. 3 della Costituzione tra sé e sé, come un mantra: “Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di opinioni politiche”.