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Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.

Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.


Decreto fiscale e nuova apertura della Voluntary Disclosure

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 193/2016 in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre scorso con il quale ha apportato rilevanti modifiche al sistema fiscale. Tra le varie disposizioni vi è la riapertura dei termini per la voluntary disclosure (collaborazione volontaria) prevista all'articolo 7. Con tale procedura (alla sua seconda versione), si ricorda che i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Ci si potrà avvalere della voluntary “bis” fino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza. Si dovrà poi effettuare il versamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima entro il 30 settembre 2017).


Esercizio del potere di controllo dei soci nella s.r.l.

L’art. 2476 c.c. assume un ruolo centrale per la definizione di alcuni meccanismi di governance che caratterizzano una s.r.l. La norma rappresenta il principio su cui si basa il sistema di tutela dei diritti della minoranza, che riconosce ai soci non amministratori un potere di controllo sull’andamento della gestione, come strumento propedeutico alla tutela del socio sia nei confronti degli amministratori per accertare la loro responsabilità verso la società sia quando agisce per ottenere il risarcimento di un danno direttamente subito (azione individuale).

Le prerogative affidate all’iniziativa individuale del socio si inseriscono in un contesto organizzativo, rappresentato dalla rilevanza del ruolo rivestito dallo stesso nell’attività dell’impresa, in linea con i principi ispiratori della riforma del diritto societario (Legge 13 ottobre 2001, n. 366), recepiti dal decreto di attuazione D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

In tale contesto il legislatore per “pareggiare” il potere attribuito alla maggioranza ha dato ai soci di minoranza alcuni strumenti che si possono definire di “partecipazione” e di “uscita”: i primi consentono al socio di incidere sulle scelte della società e su coloro che concretamente le adottano, i secondi sono relativi alla facoltà di liberarsi del vincolo sociale (diritto di recesso).

 


Ravvedimento operoso: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia

Con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie beneficiando a determinate condizioni della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento è stato profondamente innovato dalla Legge di Stabilità 2015, che ha cercato di semplificare il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente favorendo inoltre la “compliance fiscale”.

Le disposizioni introdotte vogliono incoraggiare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari in base ai quali l’Agenzia delle Entrate con l’utilizzo delle nuove tecnologie telematiche, mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che riguardano possibili anomalie dichiarative. Il tutto per stimolare l’adempimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.


Concordato preventivo con continuità

L’imprenditore in crisi ha la facoltà di proporre ai propri creditori un concordato preventivo basato su un piano il cui contenuto potrà essere diversamente articolato.

Il concordato preventivo disciplinato dall’art. 160 e seguenti del R.D. 267/42, è una procedura concorsuale a cui accede l’imprenditore commerciale non piccolo in stato di crisi per liquidare il patrimonio aziendale (concordato liquidatorio o con cessione dei beni) o per cercare di raggiungere nuovamente un equilibrio economico e finanziario (concordato con finalità di risanamento o con continuità aziendale).

Il concordato è una procedura per la soluzione della crisi d’impresa di natura giudiziale in quanto l’accordo dei creditori viene perfezionato nell’ambito di un procedimento pubblicistico che necessita dell’omologazione del Tribunale. Con l'omologa, la procedura diventa vincolante per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione presso il Registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo.


Trasmissione dei corrispettivi: opzione dal 2017

Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le regole sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il Dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, attuativo della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), ha disposto una serie di misure volte a disciplinare la trasmissione telematica delle operazioni Iva ed il controllo delle cessioni di beni effettuate dai distributori automatici.

Il criterio della legge delega nel caso specifico è stato quello di favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati affiancandolo all’obbligo già previsto per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, e completando la disciplina con la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si vogliono incentivare (oltre a l'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi), adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. In tal modo si potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria informazioni di rilevanza fiscale efficientando i processi di analisi del rischio e di controllo.