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Giuseppe Moschella
Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.
Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.
Criterio di cassa per le imprese minori
Da quest’anno sono in vigore le nuove regole per la determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori con la contabilità semplificata. La novità meglio nota come criterio di cassa è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016). Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito vuole, in particolare, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati. Sul tema è intervenuta con la Circolare 11 del 13 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate chiarendo molti dubbi interpretativi della nuova disposizione e riscostruendo l’intera disciplina. La nuova normativa ha:
- riformulato in parte l’articolo 66 del Tuir;
- introdotto il comma 1-bis dell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997;
- rivisto l’articolo 18 del DPR 600/1973.
Dichiarazione integrativa a favore nel modello Redditi 2017
l D.L. n. 193/2016, convertito con la Legge n. 225/2016, ha rivisto la disciplina della dichiarazione integrativa a favore per il contribuente (in tema di imposte sui redditi, Irap e IVA). L’intervento è avvenuto in conseguenza della sentenza della Cassazione n. 13378/2016, che aveva delineato un regime relativamente alla dichiarazione rettificativa fortemente sperequato a danno del contribuente. La dichiarazione integrativa dunque può essere presentata, nei termini per l’accertamento, tanto a favore quanto a sfavore, mentre il decorrere del tempo condiziona solamente le modalità di impiego degli eventuali crediti. Relativamente alle dichiarazioni integrative e di favore è stato inserito nel modello Redditi 2017 il nuovo quadro DI, dove andranno indicati i dati relativi alle dichiarazioni integrative a favore oltre l’anno presentate nel 2016.
Bilanci 2017: adempimenti per l’approvazione
Già in pieno periodo di approvazione dei bilanci per l’esercizio 2016, per le imprese con esercizio solare, e degli adempimenti connessi (dalla predisposizione al deposito), può essere opportuno fare una ricognizione di quelli che sono i documenti che lo compongono, i soggetti coinvolti nel processo di redazione del medesimo, i termini e gli adempimenti da rispettare.
Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, recependo la Direttiva 34/2013/UE ha apportato significative modifiche al Codice Civile con riferimento alla redazione del bilancio di esercizio, di cui si dovrà tenere conto nella redazione dello stesso. Per le imprese di maggiori dimensioni nel bilancio dovrà essere allegato il rendiconto finanziario, mentre vi sono specifici esoneri e semplificazioni per le imprese di minori dimensioni.
Super e Iper ammortamento: la proroga e le modifiche commentate dalle Entrate
Con una corposa circolare la n. 4 del 30 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico sono intervenuti congiuntamente sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 232/2016. Sono stati forniti in particolare chiarimenti su tutti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali del super e dell’Iper ammortamento, e nello specifico:
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sulla proroga del super ammortamento del 40 per cento;
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sull’introduzione:
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dell’iper ammortamento del 150 per cento concernente i beni materiali “Industria 4.0” e;
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della maggiorazione del 40 per cento relativa ai beni immateriali;
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sui dubbi interpretativi sottoposti all’Agenzia delle Entrate in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici con l’entrata in vigore della norma sugli imbullonati.
Spesometro e nuove comunicazioni Iva: scadenze e novità
Lo spesometro è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che ha previsto l'invio telematico delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva. L’adempimento vuole rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Il 2016 è l'ultimo periodo d’imposta per cui questo adempimento è annuale, perché dal 2017 il decreto 193/2016 ha introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale che con il decreto Milleproroghe diventa semestrale solo per il 2017.
Il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017, modificando il D.L. 78/2010, ha abrogato l’invio annuale dello “spesometro” e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti (articolo 4, commi 1 e 2 D.L. 193/2016) la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Relativamente all’anno in corso le date da ricordare per le comunicazioni rilevanti ai fini Iva sono:
- il 10 aprile o 20 aprile 2017 per lo spesometro relativo al 2016;
- il 16 settembre 2017 per il 1°invio dello spesometro 2017, (fatture emesse e ricevute I° semestre 2017);
- il 28 febbraio 2018 per il 2° invio dello spesometro 2017, (fatture emesse e ricevute 2° semestre 2017).