Conguagli 730, inizio delle operazioni di assistenza fiscale

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Con il mese di luglio entrano nel vivo le consuete operazioni che datori di lavoro e professionisti sono chiamati ad effettuare per conguagliare i debiti/crediti erariali risultanti dalle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti.

Dall’ultima decade di giugno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta, che hanno compilato il quadro CT del modello di Certificazione Unica ovvero che hanno inviato il modello CSO, le risultanze delle imposte dovute dai sostituiti, chiamandoli a rimborsare o trattenere rispettivamente i crediti e/o i debiti dettagliatamente riportati nel modello c.d. 730-4, nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Inoltre, dal 7 luglio 2025, stando al cronoprogramma dell’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta possono procedere ad effettuare le eventuali comunicazioni di diniego alle operazioni di conguaglio.

Indirizzo telematico: operazioni propedeutiche per la ricezione dei 730-4

La ricezione delle risultanze erariali derivanti dalla dichiarazione dei redditi dei sostituiti è strettamente collegata ad alcune operazioni preliminari che il sostituto d’imposta ha l’obbligo di porre in essere.

Il prospetto di liquidazione delle imposte, anche denominato modello 730-4, viene infatti messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria presso l’indirizzo telematico del sostituto d’imposta che ha avuto cura di comunicarlo nella Certificazione Unica ovvero tramite la Comunicazione 730-4 (c.d. CSO).

Si rammenta che, salvo variazioni comunicate tramite il modello CSO, i dati dei 730-4 dei contribuenti sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo telematico del sostituto d’imposta indicato nel quadro CT della prima Certificazione Unica trasmessa.

Le comunicazioni telematiche di cui sopra sono propedeutiche alla ricezione delle risultanze dei conguagli fiscali sui redditi dei sostituiti del periodo d’imposta 2024 e devono pervenire nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui:

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 16, Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i professionisti abilitati ed i CAF devono concludere le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna al contribuente entro il:

  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Attenzione
Come previsto dall’art. 19 del predetto decreto, le somme risultanti a debito o a credito dal prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Ciò comporta, conseguentemente, che il conguaglio operato dai sostituti d’imposta incaricati debba avvenire necessariamente con una cadenza mobile, subordinata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e alla conseguente ricezione del modello 730-4 in via telematica.

 

Diniego alle operazioni di conguaglio

Effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per il proprio personale dipendente è un obbligo del sostituto d’imposta e, in caso di inadempienza, lo stesso è soggetto a sanzione ai sensi dell’art. 39, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in via amministrativa da 258 a 2.582 euro.

Il sostituto d’imposta impossibilitato ad avviare le operazioni di conguaglio per un dato contribuente deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate avvalendosi della comunicazione di diniego. Questa è ammessa nel caso in cui:

  • il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;
  • il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730.

Al riguardo si evidenzia che – teoricamente – la prima data utile per l’avvio della presentazione del modello 730 coincide con il giorno successivo alla scadenza per la trasmissione delle Certificazione Uniche. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato successivamente alla scadenza di invio delle Certificazioni Uniche ma precedentemente alla data di ricezione del prospetto 730-4:

  • se il saldo delle operazioni di conguaglio è a credito per il contribuente, il sostituto d’imposta deve procedere al rimborso del credito spettante, sempreché vi sia capienza rispetto alle ritenute fiscali effettuate su altri lavoratori dipendenti. Diversamente, sarà ammessa la comunicazione di diniego. 
  • se il saldo delle operazioni di conguaglio è a debito per il contribuente, non sussistendo più retribuzioni da erogare e da cui trattenere le risultanze, il sostituto deve effettuare la comunicazione di diniego.

Trasmessa la comunicazione di diniego:

  • il sostituto non dovrà effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal 730-4;
  • il contribuente potrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa con l’indicazione del sostituto d’imposta corretto, ovvero del medesimo sostituto che ha effettuato il diniego, nei casi in cui tale comunicazione sia stata effettuata per errore.
Nota Bene
Le comunicazioni di diniego non possono essere annullate né rettificate. Ciò comporta che un diniego erroneamente trasmesso dovrà essere seguito da una dichiarazione integrativa da parte del sostituito, riportante i dati del medesimo sostituto d’imposta.

 

Conguaglio a debito – Assistenza fiscale 2025

Se il risultato contabile attestato nel modello 730-4 ricevuto è complessivamente a debito, il sostituto d’imposta è chiamato a trattenere al lavoratore-contribuente le imposte dovute, nel numero di rate eventualmente scelte, purché compatibili con la conclusione del periodo d’imposta 2025, a partire dalla prima retribuzione utile o comunque sulla retribuzione del mese di competenza successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

La trattenuta è effettuata direttamente sul c.d. netto in busta e deve essere versata dal sostituto d’imposta nei medesimi termini previsti per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni del personale dipendente, tramite la delega di pagamento F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia specificato il numero di rate (massimo 5), con cui intende saldare il debito erariale risultante dal prospetto 730-4, sarà applicato un tasso di interesse, sulle singole rate, pari allo 0,33% su base mensile.

Diversamene, nel caso in cui la retribuzione del periodo sia insufficiente per il complessivo pagamento delle risultanze indicate nel modello 730-4, il sostituto d’imposta dovrà provvedere automaticamente a trattenere la parte residua sulle retribuzioni corrisposte nei periodi immediatamente successivi, applicando gli interessi previsti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi ovverosia nella misura dello 0,40% su base mensile.

Attenzione
Qualora non sia possibile rispettare il numero di rate prescelto dal contribuente, in considerazione della “chiusura” delle operazioni di conguaglio entro il mese di competenza novembre, il sostituto d’imposta potrà – autonomamente – ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento entro il modello F24 in scadenza al 16 dicembre. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di rateizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef o della cedolare secca, che dovranno necessariamente essere trattenute integralmente con la retribuzione del mese di competenza novembre.

 

Se il rapporto dovesse cessare nel corso delle operazioni di conguaglio a debito, il sostituto d’imposta è tenuto a dare comunicazione al contribuente degli importi ancora dovuti, demandando a quest’ultimo il versamento del residuo mediante modello F24.

Di seguito l’elencazione dei codici tributo utili al versamento degli importi trattenuti al contribuente derivanti dal modello di liquidazione della dichiarazione dei redditi da riportare nel modello F24 alla colonna a debito:

Sezione Erario

  • “4731” denominato Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • “4730” denominato Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • “1630” denominato Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (utilizzabile per i codici “4731” e “4730”;
  • “1845” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Acconto (c.d. Cedolare secca);
  • “1846” denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Saldo (c.d. Cedolare secca);

Versamento addizionali regionali e comunali

  • “3803” denominato Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • “3790” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • “3845” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – Acconto;
  • “3846” denominato Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo.
  • “3795” denominato Interessi di pagamento dilazionato addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Conguaglio a credito – Assistenza fiscale 2025

Se le risultanze del prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi del contribuente sono complessivamente a credito, le somme dovranno essere rimborsate dal sostituto d’imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante, sulla prima retribuzione utile ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione o, eventualmente, nei limiti dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali trattenute dal sostituti d’imposta rispetto a tutti i percipienti, nonché delle eventuali somme a debito derivati dall’assistenza fiscale prestata ad ulteriori contribuenti lavoratori dipendenti del medesimo sostituto d’imposta. Quanto sopra sta a significare che il rimborso da assistenza fiscale può avvenire secondo il c.d. principio di capienza delle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nel medesimo periodo di riferimento. Rimane preclusa la possibilità di conguagliare i predetti importi a credito con i tributi diversi quali IVA, IRES o contributi previdenziali ed assistenziali.

È, altresì, preclusa la possibilità di anticipare direttamente gli importi a rimborso.  

Attenzione
Si evidenzia che gli importi a credito derivanti da assistenza fiscale corrisposti ai lavoratori dipendenti, oltre ad essere evidenzianti nella CU dell’anno successivo, vanno riportati anche nel quadro SX del modello 770. Specificatamente al rigo SX2, colonna 1, dovrà essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale. Al rigo SX2, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla precedente colonna 1, utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento delle ritenute esposte nei quadri ST ed SV del medesimo modello 770. Conseguentemente, i limiti di capienza sono desumibili dalle ritenute esposte nel quadro ST e/o SV del modello 770.

 

Si rammenta che, laddove il sostituto riceva una pluralità di risultanze a credito, in considerazione della capienza della singola mensilità, lo stesso dovrà ripartire in percentuale tra tutti i contribuenti assistiti l’importo rimborsabile, secondo un rapporto determinato tra l’importo globale delle ritenute da operare nel mese di riferimento nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Nel caso in cui, alla mensilità di competenza novembre, il sostituto d’imposta non sia riuscito a completare le operazioni di conguaglio dei crediti per insufficiente capienza, assunto che gli anzidetti crediti non possono essere rimborsati in assenza di ritenute compensabili, il sostituto d’imposta dovrà comunicare gli importi residui ai contribuenti, avendo altresì, cura di specificare nella Certificazione Unica dell’anno successivo le somme non corrisposte per incapienza, così da consentire, al contribuente, la possibilità di riportare detti crediti nella prima e successiva dichiarazione fiscale utile.

Per quanto concerne i codici tributo da utilizzare sul modello F24, i rimborsi dovranno essere indicati nella colonna a credito con i seguenti codici tributo:

  • “1631” denominato Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • “3796” denominato Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
  • “3797” denominato Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.

Operazioni societarie e conguagli fiscali

Qualora, durante le operazioni di conguaglio, abbiano luogo operazioni societarie con variazione del sostituto d’imposta, ovvero cessioni di contratto ex art. 1406 che comportino il passaggio dei percettori di redditi di lavoro dipendente senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro è obbligato a svolgere le medesime funzioni del cedente, operando tutte le operazioni di conguaglio e tenendo conto di quanto già trattenuto o rimborsato dal precedente sostituto d’imposta.

Decesso e conguagli fiscali

Nelle ipotesi di decesso del contribuente, viene meno l’obbligo di portare a termine le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione del conguaglio a debito, il sostituto è tenuto a comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che dovranno essere, da questi, versate, senza tener conto degli acconti. Eventuali somme a credito risultanti dal modello 730 verranno, diversamente, riportate direttamente in Certificazione Unica per la parte non corrisposta, sicché gli eredi possano computare la parte restante del credito nella prossima dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto, ovvero presentare istanza di rimborso.

Conguagli 730 e dinieghi - Infografica

 

QUADRO NORMATIVO

Ministero delle Finanze – Decreto 31 maggio 1999, n. 164

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

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