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Giuseppe Moschella
Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.
Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.
Assegnazione agevolata: effetti e ambito di applicazione
La legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (commi da 115 a 120) ha introdotto un regime fiscale agevolato temporaneo che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcune tipologie di beni immobili e beni mobili registrati, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I citati beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
· i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa;
· i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’agevolazione consiste nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci tramite l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Territorialità Iva: il regime speciale del MOSS
Il regime sulla territorialità Iva dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nei rapporti B2C si basa sull’imponibilità nello Stato membro di consumo. In tale regime assume particolare rilevanza il MOSS (mini One Stop Shop), con la possibilità per gli operatori che effettuano i servizi TTE di identificarsi in un unico Stato membro per adempiere agli obblighi Iva relative a tali operazioni.
Le modifiche sulla rilevanza territoriale dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi TTE) resi nei confronti di privati consumatori, determinano per gli operatori, una serie di obblighi. Dal 1° gennaio 2015 infatti il prestatore di servizi di telecomunicazione (TTE) rivolti a clienti non soggetti passivi d’imposta, deve identificarsi in ogni Stato membro in cui risiedono o sono domiciliati i propri clienti, per assoggettare le prestazioni rese alle aliquote Iva vigenti in ciascuno Stato. La prima questione che emerge è che nel caso di servizi resi a una miriade di clienti e il cui valore economico è spesso di scarsa rilevanza, un simile moltiplicarsi di obblighi potrebbe aggravare l’operatività di molti degli operatori del settore.
Processo tributario telematico
È dello scorso 11 maggio una interessante circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze che rappresenta un vero e proprio vademecum operativo sul processo tributario telematico, già in parte attuato nel processo civile. L’avvio del processo tributario telematico si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia, e dal 1° dicembre 2015 infatti, nelle Commissioni Tributarie delle Regioni della Toscana e dell’Umbria, è consentito alle parti, previa la registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, di utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica alla Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo del processo tributario.
Bilancio e continuità aziendale
ll postulato della continuità aziendale viene individuato nel codice civile all’articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, il quale sancisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…”. La continuità aziendale ha assunto nell’attuale contesto economico, caratterizzato sempre più da una maggiore incertezza e difficoltà, un carattere maggiormente rilevante quale elemento cardine e con effetti sui principi di valutazione da adottarsi ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio d’impresa. La verifica della continuità risulta un elemento determinante per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali dove viene richiesto, (allo Ias 1), che si valuti la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento con orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
Nuove disposizioni nelle procedure di crisi
Il decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 relativo alle misure urgenti che riguardano la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, entrato in vigore lo scorso febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la legge di conversione 49/2016 lo scorso 14 aprile. Il decreto prevede importanti novità in merito alle banche di credito cooperativo sulla cui disciplina il legislatore è intervenuto profondamente.
Le misure previste nel testo sono state concepite nell’ottica di sostenere il sistema del credito cooperativo, nonché rilanciare e dare nuovo impulso al sistema finanziario nazionale attraverso l’effettiva espansione dei soggetti capaci di erogare credito. Nello specifico il Capo Terzo del decreto prevede alcune disposizioni su determinati benefici fiscali a favore di soggetti che si trovano sottoposti a procedure di crisi. Gli articoli interessati sono il 14, il 15 e il 16 del suddetto capo.