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Giuseppe Moschella
Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.
Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.
Presupposti dell'elusione fiscale
Si ha un comportamento elusivo quando un contribuente attraverso l’uso distorto delle norme e l’adozione di comportamenti finalizzati ad aggirare gli obblighi impositivi, pur non violando formalmente alcuna disposizione di legge ottiene un risparmio di imposta indebito. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi, e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
In Italia l'assenza di un disegno organico e coordinato da parte del Legislatore, e l’assenza di una norma generale di contrasto, hanno concorso a rendere intricato il concetto di “pratica elusiva”, con il conseguente proliferare di definizioni del fenomeno per effetto dell’attività giurisprudenziale sia nazionale che comunitaria.
Procedure concorsuali: le vendite competitive
La liquidazione dell’attivo fallimentare si realizza con una serie di atti tra i quali l’inventario dei beni e la stima del loro valore effettuata da soggetti specializzati. Successivamente vi è la predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter L.F.) da sottoporre per il controllo di legittimità e di merito attinente anche alle scelte di pianificazione, all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma di liquidazione approvato deve essere successivamente comunicato al giudice delegato attraverso deposito in cancelleria.
Il programma di liquidazione costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare e da esso parte il vincolo per la successiva attività di liquidazione del curatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione previsti con la diligenza richiesta dall’incarico.
Nel programma sono individuati analiticamente i singoli atti di realizzo del patrimonio fallimentare, i tempi previsti per il loro compimento, le tipologie di pubblicità da attuare ed i regolamenti di vendita delle gare competitive.
Il controllo del giudice delegato, non previsto nel procedimento di formazione del programma, vi è al momento dell’esecuzione dello stesso, assoggettando il compimento delle singole attività a specifica autorizzazione del giudice previo controllo di conformità delle stesse a quanto disposto nel programma (art. 104-ter, ultimo comma, L.F.). Per consentire questo controllo giudiziale di merito il curatore deve depositare apposita istanza con la quale ottiene la specifica autorizzazione a svolgere una più o tutte le attività liquidatorie previste nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.
Start up “innovative” in modalità elettronica
A seguito dell’emanazione del Decreto Mise del 17 febbraio 2016, le start-up innovative che hanno optato per la forma giuridica delle società a responsabilità limitata, possono ricorrere per la loro costituzione alla modalità elettronica, attraverso la piattaforma on-line appositamente predisposta, “start-up.registroimprese.it, procedura che comunque non sostituisce quella ordinaria prevista dal Codice Civile. La disposizione normativa risale al D.L. n.3 del 2015, che all’articolo 4, comma 10-bis, prevede la possibilità di costituire le società destinate alla sezione speciale delle start-up innovative (art.25, comma 2 del D.L.179/2012) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss del Codice Civile.
Responsabilità da reato delle imprese
La responsabilità da reato delle imprese ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta un tema estremamente attuale per la presenza di diverse tipologie di illeciti, di cause che ne determinano l’insorgere, nonché per i vari interventi di prassi che hanno reso tale impianto normativo sempre più pervasivo e incisivo nella vita delle aziende. Non può inoltre non essere considerato l’ampliamento dei destinatari della normativa ad opera della giurisprudenza che si è formata nel corso del tempo, e che ha contribuito a colmare alcune lacune o zone d’ombra che la disciplina presentava in tal senso, includendo nel perimetro applicativo del Decreto 231, enti pubblici economici, società miste a partecipazione pubblica, operatori del terzo settore, studi professionali, ecc.
La responsabilità del commercialista
I casi in cui il Dottore Commercialista o più in generale il consulente fiscale sono chiamati davanti al giudice dai propri clienti per inadeguatezza della prestazione sono diversi e sempre più numerosi. In molte situazioni il professionista viene citato davanti al giudice civile per il risarcimento del danno creato al cliente dopo ad esempio un provvedimento impositivo divenuto definitivo, a seguito dell'esistenza di un nesso causale tra il “danno accertativo” e lo svolgimento della prestazione professionale.
Sul caso specifico la Cassazione (seconda sezione civile) è tornata con una sentenza depositata il 16 giugno scorso (n. 12463). La sentenza fornisce diversi chiarimenti utili per il corretto inquadramento delle obbligazioni civilistiche che il professionista assume con l’accettazione dell’incarico professionale.