Compensazione vietata alle società sequestrate

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Negli ultimi anni, l’intreccio tra normativa penale e disciplina tributaria ha assunto una crescente rilevanza, in particolare in relazione agli effetti del sequestro giudiziario delle società. Uno dei temi più delicati e dibattuti riguarda la possibilità, per le società sottoposte a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., di utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali, soprattutto in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione per importi superiori alla soglia di 100.000 euro.

Con la risposta n. 172 del 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene a fare chiarezza, escludendo in maniera netta la possibilità di compensazione orizzontale da parte delle società sequestrate, anche qualora i debiti siano da considerarsi "inesigibili" in quanto anteriori al provvedimento cautelare.

Società sottoposta a sequestro: quesito

Una società, rappresentata dal proprio amministratore giudiziario, ha presentato istanza di interpello facendo presente che è stato disposto – in applicazione dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale – il sequestro della stessa e dei relativi beni aziendali, finalizzato alla successiva confisca fino all’ammontare del danno accertato.

L’istante evidenzia che la società presenta un rilevante debito nei confronti dell’Erario, maturato integralmente in epoca anteriore al sequestro. Viene inoltre richiamato l’articolo 53 del d.lgs. n. 159/2011, che – secondo l’interpretazione proposta – vieterebbe il pagamento di obbligazioni fiscali sorte prima del provvedimento di sequestro.

Nel motivare la propria richiesta di chiarimento, l’istante cita anche la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia, la quale prevede che, in presenza di un provvedimento di sequestro o confisca ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, gli intermediari debbano considerare momentaneamente inesigibili i crediti vantati da soggetti terzi, almeno fino al completamento dell’accertamento giudiziario.

Infine, viene posta all’attenzione dell’Agenzia la disciplina di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, concernente il blocco delle compensazioni orizzontali tramite modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, in assenza di provvedimenti sospensivi.

L’istante chiede chiarimenti interpretativi sulla portata applicativa di tale norma nel caso specifico.

Sospensione delle procedure esecutive in caso di sequestro societario

Nel fornire la risposta n. 172 del 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate inizia nel considerare l’articolo 50 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), che al primo comma prevede che le procedure di esecuzione forzata, gli atti di pignoramento e le misure cautelari promosse da Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) o da altri concessionari della riscossione vengano sospesi in presenza di un provvedimento di sequestro che riguardi aziende o partecipazioni societarie adottato ai sensi dello stesso decreto. In parallelo, resta sospeso anche il decorso dei termini di prescrizione relativi a tali procedure.

Questa previsione è in parte speculare a quanto disposto dall’articolo 55 del medesimo decreto, che si occupa della tutela dei diritti dei creditori ordinari nei confronti dei beni oggetto di sequestro. In particolare, la norma stabilisce che dopo l’adozione della misura, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive, e che i beni eventualmente già coinvolti in procedimenti esecutivi devono essere presi in carico dall’amministratore giudiziario. Inoltre, le procedure esecutive in corso vengono sospese fino alla definizione del procedimento di prevenzione. Se viene pronunciata la confisca definitiva, tali procedure si estinguono relativamente ai beni colpiti; se invece si verifica il dissequestro, le azioni esecutive devono essere riattivate o intraprese ex novo entro un anno dalla data in cui il provvedimento di restituzione diventa definitivo.

La finalità comune di entrambe le norme è quella di preservare l’integrità dei beni sequestrati, sottraendoli alla disponibilità del soggetto indagato per consentire il regolare accertamento delle responsabilità penali. In questo contesto, viene privilegiato l’interesse pubblico sotteso al procedimento di prevenzione, rispetto alle pretese esecutive avanzate da soggetti terzi titolari di crediti.

Il punto: divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali superiori a 100.000 euro

Andando al merito della questione, l’istante ha richiesto chiarimenti riguardo al divieto di compensazione previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, successivamente convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Va rilevato che tale norma — introdotta con effetto a partire dal 1° luglio 2024 dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e modificata successivamente dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 — stabilisce quanto segue:

  • in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, i soggetti che risultano avere debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché altri carichi affidati agli agenti della riscossione riconducibili ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente, non possono utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 quando l’ammontare complessivo di tali debiti supera i 100.000 euro, i termini di pagamento risultano scaduti e non esistono provvedimenti di sospensione.

Fanno eccezione a tale divieto solo i crediti elencati alle lettere e), f) e g) del secondo comma dello stesso articolo 17, che restano esclusi dal blocco.

Precisazioni del Fisco: condizioni per il blocco della compensazione

In merito all'applicazione della soglia di 100.000 euro prevista per il blocco delle compensazioni, l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, ha specificato che devono essere considerati, ai fini del superamento di tale limite, tutti gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione riguardanti:

  • imposte erariali e relativi accessori;
  • somme derivanti da atti comunque emanati dall’Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente, comprese quelle contenute negli atti di recupero.

Tali importi concorrono al calcolo della soglia solo se ricorrono simultaneamente queste condizioni:

  • il termine per il pagamento del debito è già scaduto;
  • non esistono provvedimenti di sospensione, di nessun tipo;
  • non sono attivi piani di rateazione.

La circolare precisa inoltre che non si fa alcuna distinzione tra ruoli ordinari e straordinari, né tra iscrizioni definitive o provvisorie.

Con riferimento ai “provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere”, il documento chiarisce che si fa riferimento a:

  • sospensioni giudiziali, previste dall’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  • sospensioni amministrative, disciplinate dall’art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Compensazione esclusa anche in presenza di sequestro: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 172/2025 chiarisce che, alla luce dell’interpretazione coordinata delle normative citate, emerge una distinzione sostanziale:

  • mentre gli articoli del Codice delle leggi antimafia si riferiscono esplicitamente alle procedure esecutive, l’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si applica ai ruoli o carichi trasmessi all’agente della riscossione, una volta conclusa la fase di accertamento.

In questo contesto, il ruolo rappresenta un passaggio preliminare alla formazione del titolo esecutivo, ossia della cartella di pagamento, ma non costituisce parte integrante della procedura esecutiva stessa.

Di conseguenza, la sospensione dei carichi iscritti a ruolo di cui si parla nel comma 49-quinquies non può essere assimilata alla sospensione dell’esecuzione forzata prevista dal Codice antimafia, e non determina alcuna eccezione al divieto di compensazione introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006.

Il blocco della compensazione resta valido anche con debiti non eseguibili

Sulla base di quanto esposto, l’Agenzia precisa che la sola esistenza di ruoli affidati alla riscossione – anche se non immediatamente eseguibili per effetto del sequestro – è sufficiente a impedire la compensazione.

Questo significa che il contribuente non può compensare i debiti fiscali maturati prima del sequestro con eventuali crediti, siano essi antecedenti o successivi alla misura cautelare, in presenza di carichi pendenti superiori alla soglia prevista e privi di provvedimenti di sospensione.

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