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Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.

Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.


Il rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità o visto “leggero” viene introdotto dal D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce una delle attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie attribuito ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi.

L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali:

  • garantisce ai contribuenti un corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevola l’Amministrazione Finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare;
  • permette di contrastare il fenomeno delle compensazioni nelle ipotesi di crediti inesistenti;
  • semplifica le procedure sui rimborsi Iva.

L’apposizione del visto presenta inoltre alcune criticità, specie in relazione alla responsabilità in capo ai soggetti che possono rilasciarlo, in particolare per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di apposizione del c.d. visto “pesante” (o certificazione tributaria), ulteriore tipologia di controllo prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997.


Principali novità fiscali recepite nella dichiarazione Iva 2017

Con due distinti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati nel mese di gennaio i modelli di dichiarazione Iva annuale, con le relative istruzioni, per l’anno 2016, (Mod. Iva 2017) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.

Nel modello sono recepite le novità, applicabili nell’anno 2016, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017. Sono stati introdotti i quadri VN e VG, riservati rispettivamente ai soggetti che, nel 2016, hanno presentato dichiarazioni integrative “a favore” oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo e ai soggetti che, nel 2017, intendono esercitare l’opzione per avvalersi della procedura dell’IVA di gruppo. Altre modifiche sono state apportate ai quadri VE, VF e VJ per tenere conto delle aliquote e percentuali compensative  e dell’estensione del meccanismo del reverse charge.


Aiuto alla Crescita Economica: nuove modifiche

La Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica), introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. L’agevolazione, si sostanzia nella deduzione dal reddito d’impresa imponibile, del rendimento figurativo degli apporti di capitale di rischio e costituisce un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di conferimenti in denaro e di utili reinvestiti nell’impresa, con la riduzione del carico d’imposta sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio.


Investimenti 4.0: Iper ammortamento solo per le imprese

Sul tema degli investimenti in beni strumentali, vi sono quest’anno due importanti agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016). La suddetta legge ha prorogato il già noto super ammortamento, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), e contemporaneamente ha previsto una nuova agevolazione con il fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (iper ammortamento) facenti parti del modello afferente all’Industria 4.0.

Relativamente all’iper ammortamento diversi sono stati i chiarimenti effettuati dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate in occasione del consueto appuntamento annuale di Telefisco. In particolare, chiarisce l’Agenzia, l’iper ammortamento riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa e non anche gli esercenti arti e professioni, questi ultimi possono beneficiare solo del super ammortamento.


Reddito per cassa per le imprese minori

Da quest’anno sono state modificate le regole per la determinazione del reddito imponibile (Irpef e Irap) delle imprese in regime di contabilità semplificata, ovvero quelle di servizi con ricavi non superiori a 400.000 euro, o a 700.000 euro per quelle aventi oggetto altre attività. Le suddette imprese potranno passare dal criterio di competenza a quello di cassa che diventa il regime naturale.

Gli imprenditori sotto le soglie di ricavi previste, con le nuove norme si trovano di fronte ad una scelta di convenienza: scegliere il regime di cassa, o rimanere nel regime di competenza optando per il regime ordinario. Il criterio di cassa tuttavia dovrebbe essere quello più conveniente, in quanto consente di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati meno le spese sostenute e, in questo caso, il reddito imponibile viene effettivamente conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.