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Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella si è laureato in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l’Università di Napoli, lavora nel campo della consulenza fiscale e tributaria da oltre 12 anni. Ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile maturando esperienza come revisore degli Enti Locali. Durante gli anni si è specializzato sulle diverse tematiche fiscali/tributarie, nella consulenza alle PMI e agli Enti No Profit occupandosi anche di finanziamenti europei. Parallelamente all’attività di Dottore Commercialista ha iniziato nel 2008 l’attività editoriale collaborando con alcune redazioni e società di consulenza e formazione. Interessato alla normativa fiscale e tributaria, segue costantemente la materia e le sue frequenti evoluzioni. Nella Redazione della Testata giornalistica eDotto si occupa della redazione di articoli, circolari operative, approfondimenti e guide operative fiscali e tributarie.

Tutta la redazione Edotto vanta una specializzazione comprovata nell'ambito dell’informazione tecnico-normativa per Professionisti, Associazioni ed Aziende. Informa, ogni giorno, gli oltre 53000 utenti attraverso le 20 linee editoriali con aggiornamento quotidiano, settimanale, quindicinale e mensile. Pubblica - sul portale www.edotto.com - articoli, approfondimenti e prontuari.


Assegnazione agevolata ai soci, nuovi chiarimenti

La legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto un incentivo fiscale per le assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dall’impresa.

Nello specifico è prevista:

  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi e Irap pari all’8% o al 10% nel caso in cui la società sia non operativa;

  • l’applicazione di un’imposizione ridotta sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

L'agevolazione non riguarda l'Iva che dovrà essere applicata nella misura prevista dalla legge. Nella circolare n. 26 del 1° giugno 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito molte indicazioni sulle assegnazioni agevolate ai soci, tra cui in particolare vi è il perfezionamento della procedura con l’indicazione in dichiarazione, e la possibilità di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale. Con la recente circolare n. 37 del 16 settembre 2016 sono stati invece precisati alcuni dettagli che rendono la procedura più conveniente.


Revisione legale, modifiche alla relazione

Con la riforma della revisione legale per mezzo del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 viene attuata la direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tra le novità vi è l’obbligo per il revisore di applicare i principi di revisione nello svolgimento della revisione contabile.

L’articolo 11 del decreto prevede che la revisione legale dei conti sia svolta per tutte le imprese in base ai principi di revisione “europei” che saranno adottati dalla Commissione europea, introducendo un regime transitorio fino all’adozione degli stessi, durante il quale la stessa revisione è svolta sulla base di principi nazionali elaborati dalle associazioni, dagli Ordini Professionali e dalla Consob in base a un’apposita convenzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Attualmente la Commissione Europea non ha adottato i principi di revisione europei, è stato invece ultimato alla fine del 2014 il processo nazionale di emanazione dei principi “transitori”, a seguito dei lavori fra la Consob ed i soggetti convenzionati con il Mef, (l’Associazione Italiana Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Istituto Nazionale Revisori Legali).

Con determina del 23 dicembre 2014 della Ragioneria generale dello Stato, sono stati conseguentemente pubblicati i principi, denominati principi di revisione internazionali “Isa Italia” , ed entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015.


Penalizzazioni per le società di comodo

Il mancato superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche determina alcune penalizzazioni in capo al contribuente, sia ai fini Ires/Irpef, che ai fini Iva, senza dimenticare l’Irap. Relativamente alle imposte sui redditi vi è l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto, ai fini Irap vi è l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore a quello minimo presunto, e ai fini Iva si determina l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o cedere l'eccedenza risultante dalla dichiarazione.

L’eventuale adeguamento al reddito minimo presunto non consente di “sfuggire” alle penalizzazioni che peraltro non sono alternative tra loro, ma trovano tutte contemporanea applicazione.


Elementi costitutivi del falso in bilancio

La disciplina che regola le false comunicazioni sociali è stata oggetto di varie modifiche legislative tra le quali l’ultima operata dalla Legge 27 maggio n. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), che disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile. Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali è costituito da due fattispecie incriminatrici (articoli 2621 e 2622) che si differenziano per la tipologia societaria, e da altre due norme, l’articolo 2621 bis e 2621 ter, riferite solamente all’articolo 2621, le quali disciplinano l’una, una diminuzione di pena nei casi di lieve entità, l’altra una causa di non punibilità per la “particolare tenuità” del fatto. Gli articoli 2621 dal titolo “false comunicazioni sociali” e l’articolo 2622 dal titolo “false comunicazioni sociali delle società quotate”, presentano alcune differenze. Innanzitutto il primo si riferisce generalmente alle società commerciali, il secondo alle società quotate e società ad esse equiparate. In secondo luogo nel disposto di cui all’articolo 2621 oggetto della condotta sono i “fatti materiali rilevanti”, invece nell’articolo 2622 soltanto “fatti materiali”, senza il connotato della rilevanza. Altre differenze riguardano l’aspetto sanzionatorio e, nello specifico, la condotta relativa all'art.2621 è punita più lievemente (con la reclusione da 1 a 5 anni), la condotta di cui al' art.2622 è punita più gravemente (con la reclusione da 3 a 8 anni).


Occultamento e distruzione dei documenti contabili

Nel corso di una verifica fiscale il mancato rinvenimento delle scritture contabili del contribuente comporta conseguenze sia sul piano tributario che su quello penale, in particolare è noto che la mancata tenuta delle scritture contabili consente all’ufficio accertatore di procedere alla ricostruzione induttiva del reddito.

Affinchè si configuri una fattispecie penalmente rilevante non è sufficiente “occultare” e comunque “distruggere” le scritture contabili, se le stesse sono tuttavia facilmente reperibili oppure, ancorché distrutte, sostituibili con gli elementi desumibili da altri appunti rinvenuti, occorre che la condotta del soggetto agente sia cosciente, volontaria e abbia caratteristiche strutturali tali da poter essere considerata “impeditiva” della ricostruzione e comunque deve essere volta al fine di evadere le imposte.