Alla proroga del contratto a chiamata non si applica la disciplina transitoria prevista dalla riforma “Fornero”

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In caso di contratto a chiamata, laddove il lavoratore sia stato assunto prima della recente riforma Fornero (L. 92/12) nel rispetto dei limiti soggettivi e tale contratto abbia una scadenza successiva all'entrata in vigore della L. 92/12, per poter esserci una proroga, i requisiti soggettivi devono essere posseduti secondo quanto indicato dalla legge vigente alla data dell'accordo di proroga stesso.

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