Alla proroga del contratto a chiamata non si applica la disciplina transitoria prevista dalla riforma “Fornero”
Pubblicato il 23 novembre 2012
Condividi l'articolo:
In caso di contratto a chiamata, laddove il lavoratore sia stato assunto prima della recente riforma Fornero (L. 92/12) nel rispetto dei limiti soggettivi e tale contratto abbia una scadenza successiva all'entrata in vigore della L. 92/12, per poter esserci una proroga, i requisiti soggettivi devono essere posseduti secondo quanto indicato dalla legge vigente alla data dell'accordo di proroga stesso.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: