Non svolge attività di lavoro il religioso che opera nelle strutture commerciali gestite dalla Congregazione di appartenenza

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Il religioso che, dopo aver professato i voti di castità, povertà e obbedienza per una Congregazione religiosa, ritorna alla vita laica, non può accampare richieste in merito al riconoscimento lavorativo dei servizi svolti per il predetto Istituto. Assume rilevanza il concetto di terzietà del beneficiario della prestazione resa dal religioso, ma tale parametro non è sufficiente per dirimere la querelle.
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