Legge di stabilità 2015 ed esoneri contributivi

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A ridosso della Legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), il Governo ha emanato la Legge n. 190/14 (c.d. Legge di Stabilità 2015), che contiene tra l’altro misure volte ad agevolare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e quindi a promuovere forme di occupazione stabile. La disciplina di tale contratto, tuttavia, non è ancora vigente perché contenuta nella bozza di decreto attuativo al Jobs Act.

La principale misura premiale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, è l’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della L. n. 190 cit.

L’incentivo è applicabile per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2015, fino al 31 dicembre 2015 e per un periodo massimo di trentasei mesi, il cui dies a quo è fissato alla data di assunzione.

L’INPS, con circolare n. 17 del 2015, ha specificato che “la misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile”.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno.

Restano esclusi dal beneficio:

- i contratti di apprendistato e
- i contratti di lavoro domestico.

Il primo periodo dell’art. 1, comma 118, della L. n. 190 cit., riconosce l’esonero alla condizione che il lavoratore assunto, nel corso dei sei mesi precedenti, non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’aggettivo “qualsiasi” posto davanti alla locuzione “datore di lavoro” significa che l’esonero spetta a tutti i datori di lavoro senza distinzioni di sorta, sempre che il lavoratore nei sei mesi precedenti all’assunzione non abbia svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, con finalità antielusiva, il secondo periodo della L. n. 190 cit., introduce una chiara limitazione al regime disciplinato dal primo periodo, perché esclude dalla fruizione del beneficio una specifica categoria di datori di lavoro: coloro che abbiano rapporti di colleganza ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese. Infatti, per tale categoria di datori di lavoro la possibilità di ottenere lo sgravio per nuove assunzioni è dato dal fatto che il lavoratore, nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 190 cit., non risulti occupato a tempo indeterminato nell’impresa controllata o collegata.

La specialità della disposizione deroga al regime di cui al primo periodo. Con la conseguenza che per tutto l’arco temporale in cui è previsto il diritto all’esonero contributivo (anno 2015), il datore di lavoro che abbia rapporti di colleganza con altre imprese potrà fruire del beneficio se, e solo se, il lavoratore, nel periodo intercorrente tra l’1/10/2014 e il 31/12/2014 non sia stato occupato a tempo indeterminato nell’impresa controllata o collegata.

L’art. 2359 c.c. stabilisce che si considerano controllate le società in cui un’altra società:

1. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La norma specifica che “sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

La norma è parametrata in relazione alle società di capitale, ma per il principio di parità di trattamento si può ritenere applicabile anche alle società commerciali di persone. In tal caso, il concetto di influenza può misurarsi sul valore delle quote che una società detiene sul capitale sociale dell’altra (es. può considerarsi controllata una società di persone il cui capitale sociale sia in mano almeno per un quinto a un’altra società).

Secondo la Suprema Corte, l’art. 2359 III comma c.c. pone una presunzione di collegamento che può sussistere “[…] anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l’”id quod plerumque accidit”- connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 01-04-2011, n. 7554).

In sostanza, per la fruizione del beneficio ciò che rileva è un’effettiva alterità tra l’azienda che assume e quella che licenzia, pertanto le stesse non devono essere riconducibili ad un unico centro decisionale, ravvisabile in presenza di intreccio tra partecipazioni finanziarie, organi amministrativi e societari. Tale intreccio rende, infatti, plausibile una reciproca conoscenza al punto da giungere persino a configurare la sussistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il concetto di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ricomprende quei rapporti esistenti tra imprese effettivamente distinte, ma che “[…] si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti” (Cass. civ. Sez. lavoro, 20/04/2006, n. 9224; Cass. civ. Sez. lavoro, 14/09/2011, n. 18766; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/04/2007, n. 8595; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/07/2008, n. 20499; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/04/2008, n. 8988 ; Trib. Torino, 27/03/2009).

Ove sussista tale rapporto di colleganza tra società, non appare possibile per il datore di lavoro fruire dell’esonero, qualora il lavoratore per cui viene richiesto il beneficio sia stato occupato a tempo indeterminato nella società collegata nei tre mesi antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 190 cit.

A nulla vale attendere il decorso del periodo di sei mesi dalla data di licenziamento del lavoratore da parte quest’ultima società, dal momento che la limitazione speciale contenuta nel secondo periodo dell’art. 1 comma 118 della L. n. 190 cit. opera per tutto il periodo di durata dell’agevolazione (anno 2015) e in deroga al regime di cui al primo periodo della medesima legge.

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