Prontuario lavoro
I voucher alla madre in congedo parentale
17/04/2013L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), al fine di sostenere la genitorialità e favorire la ripresa del lavoro per le donne che hanno avuto un figlio, ha previsto l’introduzione di un contributo che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro della madre lavoratrice. La neo mamma può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatoria, per un massimo di sei mesi e fino agli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i c.d. “voucher” al fine di acquistare servizi di baby sitting o, alternativamente, un contributo economico per ricoprire i costi derivanti da strutture pubbliche o servizi privati accreditati, cui affidare il bimbo durante le ore di lavoro. Per divenire operativa, tale novità doveva attendere l’emanazione di un decreto che è stato firmato il 22/12/2012 e pubblicato in G.U. n. 37 solo il 13/2/2013. Il decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministro dell’economia) ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia che, contrariamente a quanto si potesse pensare alla lettura della norma, reca con sé non poche complicazioni dovute anche al limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Successivamente, a definirne le modalità di accesso al beneficio è intervenuto l’Inps con la circolare n. 48 del 28/3/2013.
La gestione della maternità dei collaboratori
10/04/2013Aggiornato con la circolare Inps n. 22, dell'8/2/2013 - Il D.M. 12.7.2007, pubblicato in G.U. n. 247 del 23.10.2007, ed entrato in vigore in data 7.11.2007, emanato in sostituzione del D.M. 04.04.2002, ha previsto l’estensione dell'astensione obbligatoria in favore di alcuni soggetti iscritti alla gestione separata. Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2013 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS).
AspI, la nuova indennità di disoccupazione ordinaria. Requisiti, importo e durata
04/04/2013 Aggiornato con la circolare Inps n. 37, del 14.3.2013 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art. 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ampliando la platea dei soggetti tutelati. La nuova ASpI spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione o si siano dimessi per giusta causa, spetta anche ai lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari con alcune eccezioni. Secondo le nuove previsioni spetta ai seguenti lavoratori: dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.); dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001; soci lavoratori, con contratto subordinato, delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38, della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili a tali soci; categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art. 40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.I permessi per malattia figlio
03/04/2013L’articolo 47 del D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni non potendo però tale periodo coincidere con il congedo per maternità (obbligatoria). I genitori hanno diritto inoltre ad astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni mentre nei primi tre anni di vita del bambino non vi è limite all’assenza giustificata dalla malattia del figlio. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Gli enti previdenziali dei dirigenti industriali: il Previndai
19/03/2013 Aggiornato con i valori 2013 - Tra gli enti previdenziali destinatari di contributi dei dirigenti Industriali, il Previndai costituisce il Fondo di previdenza complementare di natura volontaria. Aderendo a Previndai, si costruisce una pensione complementare che affiancherà quella del sistema pubblico di base, tramite un Fondo di categoria costituito appositamente con tale scopo e senza fini di lucro. Il dirigente che sceglie di aderire al Fondo con la contribuzione beneficia del versamento di una quota di contributo da parte del datore di lavoro di ammontare pari a quella contrattualmente posta a suo carico. Inoltre, per gli iscritti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, le aziende hanno la facoltà di versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta senza limite di massimale. In nessun altro modo il dirigente avrebbe diritto alla quota versata dall'azienda. L'adesione comporta comunque la destinazione di una quota o dell'intero Tfr; dal 1° gennaio 2007, le nuove adesioni possono avvenire anche con il solo conferimento del TFR.Cassa Integrazione Guadagni – Edilizia speciale L. n. 223/1991
13/03/2013 Datori di lavoro destinatari: tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963). aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia. aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971). Sono escluse: le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino (v. INPS circc. n. 52716/1972; n. 60998/1972; n. 61920/1973). (art. 1, L. n. 1058/1971). Lavoratori beneficiari (art. 10, L. n. 223/1991) I lavoratori tutelati sono quelli impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. Per quanto riguarda le specifiche categorie di lavoratori, restano ferme le norme generali di settore, ossia si considerano coperti: gli operai, gli impiegati e i quadri, anche se addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività industriale; gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle tutelate; gli operai, gli impiegati e i quadri, addetti a lavorazioni stagionali o lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale; i giovani assunti con contratto di inserimento (INPS circ. n. 41/2006). Lavoratori esclusi i lavoratori con qualifica di dirigente; gli apprendisti (art. 21, L. n. 25/1955); gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa e del loro nucleo familiare (L. n. 1003/1956); le lavoratrici madri, per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), salvo che le stesse siano addette ad un reparto con autonomia funzionale la cui attività sia completamente sospesa; i lavoratori somministrati, in quanto le agenzie di somministrazione, loro datori di lavoro formali, non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (INPS circ. n. 41/2006).Contratto di solidarietà difensivo – Imprese NON soggette alla CIGS
12/03/2013 Datori di lavoro destinatari: imprese che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, non destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991; imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private in crisi; imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Lavoratori dipendenti beneficiari Tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato instaurato in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità. Il regime della solidarietà è applicabile anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti, ovviamente non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato. La riduzione di orario non deve però impedire il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata (ML circ. n. 20/2004). Per gli apprendisti è ammessa, altresì, la fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 (ML interpello n. 69/2009). Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.Cassa integrazione guadagni - Edilizia
07/03/2013 Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963); aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971);I permessi per allattamento
06/03/2013La disciplina dei permessi per allattamento, contenuta nel D.lgs. n. 151/2001, riconosce alla madre lavoratrice (apprendista, operaia, impiegata, dirigente, lavoratrice agricola a t.d., lavoratrice LSU o APU) e, in presenza di alcuni requisiti, al padre, riposi giornalieri finalizzati alle prime cure del bambino, i c.d. “permessi allattamento”. L’art. 39 del Testo Unico sulla maternità e paternità dispone che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, uno o due periodi di riposo a seconda dell’orario di lavoro svolto, anche cumulabili, durante la giornata. I riposi sono di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. I riposi si riducono di mezz’ora ciascuno se l’azienda dispone di un asilo nido al suo interno o di altra struttura idonea nelle immediate vicinanze. Durata dei riposi: per orario di lavoro pari o superiore a sei ore giornaliere: 2 riposi giornalieri; per orario inferiore alle sei ore giornaliere: un riposo giornaliero; part-time verticale: le ore di riposo spettano in relazione all’orario di lavoro svolto, solo nelle giornate lavorate; part-time misto: nei giorni con orario pari o superiore alle sei ore spettano due ore di riposi giornalieri; nelle giornate con orario inferiore alle sei ore, spetta un solo riposo giornaliero. Adozione o affidamento La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (art. 45 D.lgs. 151/2001 come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119) - (circ.INPS n. 91/2003). Figli portatori di handicap Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori possono optare per le due ore di riposo giornaliero retribuito o per i tre giorni di permesso mensile giornaliero retribuito previsto dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/92.