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Prontuario lavoro

Tredicesima mensilità

20/12/2012 L’istituto della tredicesima appartiene alla c.d. retribuzione differita in quanto, così come per le altre mensilità aggiuntive, si configura quale erogazione da corrispondere in un prestabilito periodo dell’anno. Fu introdotta nel 1937 in Italia dal regime fascista (art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5/8/1937), quale corresponsione in occasione del Natale, non obbligatoria, per i lavoratori dell'industria, per poi essere estesa nel 1946 a tutti gli operai (Accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946) e infine a tutti i lavoratori dipendenti dopo l’emanazione del D.P.R. n. 1070 del 1960. Fu denominata da allora “gratifica natalizia”. L’Istituto della gratifica Natalizia è rivolto a tutti i lavoratori subordinati, oltre che ai pensionati.

Contratto di solidarietà difensivo – Imprese soggette alla Cigs

11/12/2012 Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS comprese: le aziende appaltatrici di servizi di mense; le aziende appaltatrici di servizi di pulizia; aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., soggette alla contribuzione C.i.g. e C.i.g.s. (Ministero del lavoro, nota n. 19776/2010); le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, anche senza il requisito dimensionale dei 15 dipendenti. Sono escluse: le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della L. n. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure; le imprese edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Lavoratori dipendenti beneficiari Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Disoccupazione ordinaria non agricola

21/11/2012 L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari con alcune eccezioni. Tale indennità si concretizza con una prestazione a sostegno del reddito per quei lavoratori che si trovano improvvisamente senza lavoro a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa o sospensione per mancanza di lavoro, e garantisce al lavoratore, in presenza dei requisiti di legge, un aiuto economico che sostituisce il reddito da lavoro perduto. L’indennità è finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro all’INPS ed è pari all’1.61% dell’imponibile previdenziale. Fino al 31/12/2008 alcuni datori di lavoro erano esonerati dal versamento e, di conseguenza, i loro dipendenti esclusi dal diritto alla relativa indennità. L’articolo 20 del DL n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, con la abrogazione dell’art. 40 n. 2 R.D.L. n. 1827/35 e la modifica dell’articolo 36 del DPR n. 818/57, attraverso la soppressione delle parole “dell’art. 40, n. 2 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827”, ha eliminato l’esonero previsto, estendendo l’obbligo dell’assoggettamento all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche al personale dipendente da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi e private ancorché agli stessi sia garantita la stabilità di impiego. Conseguentemente hanno perso efficacia anche i decreti ministeriali emessi in forza della precedente normativa. L’indennità spetta inoltre, a partire dal 17 marzo 2005, anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Incentivi stabilizzazione e assunzioni a termine

06/11/2012 I datori di lavoro pubblici e privati che stabilizzano rapporti di lavoro dal 17/10/2012 al 31/03/2013 trasformando in contratti di lavoro a tempo indeterminato, contratti a termine, di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, in essere o cessati da non più di sei mesi con giovani che abbiano meno di trenta anni e donne senza limiti di età, possono presentare domanda per richiedere un incentivo del valore di 12.000 euro. I datori di lavoro pubblici e privati che dal 17/10/2012 al 31/03/2013 assumono lavoratori a tempo determinato con giovani che abbiamo meno di trenta anni e donne senza limiti di età, possono presentare domanda per l’erogazione di un incentivo di importo variabile da 3.000 euro a 6.000 euro a seconda della durata del contratto.

Gli Enti previdenziali dei dirigenti Industriali: il FASI

22/10/2012 Tra gli enti previsti dalla contrattazione di categoria a favore dei dirigenti Industriali, il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali) costituisce il Fondo di assistenza integrativa di natura volontaria. Il Fasi deriva dall'attuazione del protocollo 13 aprile 1981, dell'accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi nonché dell'accordo 30 novembre 1990, 18 maggio 1998 e 24 novembre 2004, sottoscritti tra la Confindustria e FNDAI (Federmanager) ed ha lo scopo di realizzare una mutualità di tipo volontario che interessa i dirigenti del settore industriale, in servizio o in pensione e loro familiari al fine di ottenere prestazioni integrative a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, basandosi sulla mutualità ai sensi dell'articolo 46 della legge 833/1978.

Domanda emersione lavoratori extracomunitari

08/10/2012 Attraverso la sanatoria possono essere regolarizzati rapporti di lavoro domestico, agricolo e non agricolo irregolari, intrattenuti con lavoratori extra CEE che possano dimostrare di essere sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 e che alla data del 9 agosto 2012 erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento di presentazione della domanda. Non possono essere regolarizzati i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), D.lgs. 286/98 e articolo 3 della legge n. 155/2005 o che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; o ancora che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice o che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Sono ammessi alla sanatoria i seguenti datori di lavoro: cittadini italiani; cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; cittadini stranieri, se titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per famigliare di cittadino comunitario; cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

Detassazione

19/09/2012 L’agevolazione è circoscritta ai lavoratori dipendenti del settore privato con esclusione dei dipendenti dalle amministrazioni pubbliche e consiste nell’applicazione di un’imposta del 10% sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per erogazioni effettuate dal datore di lavoro nel corso dell’anno (principio di cassa allargato al 12 gennaio dell’anno successivo) di somme legate all’incremento della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività correlati all’andamento economico del datore di lavoro. Resta comunque un’obiettiva condizione di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle somme in oggetto che ha reso tale istituto di difficile applicazione. A ciò si è aggiunta, per il 2012, una forte restrizione della platea dei beneficiari.

Contratto Part - time

14/09/2012

Il contratto part – time può essere utilizzato da tutti i datori di lavoro e applicato a tutte le tipologie di lavoro con particolare attenzione alle norme previste contrattualmente per il contratto di apprendistato e il contratto di inserimento dove la ridotta misura dell’orario non deve ostacolare il raggiungimento delle finalità formative tipiche di questi contratti. Tale contratto si è rilevato nel tempo un valido strumento di flessibilità utile all’incremento dell’occupazione per particolari categorie di lavoratori e in particolar modo per le donne, che difficilmente riescono a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la maternità, dovendo attendere anche alla cura della casa e dei figli, ma è risultato anche un valido sostegno alle esigenze di flessibilità delle aziende.

Il congedo parentale dei collaboratori

31/07/2012

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006), all’art. 1, comma 788, ha previsto per la categoria dei c.d. parasubordinati (padri o madri) che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche, la possibilità di usufruire di congedi parentali per un periodo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità. L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Destinatari: Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata e categorie assimilate e titolari di assegno di ricerca), privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2012 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). I lavoratori “parasubordinati”, possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Anche il padre parasubordinato ha diritto al congedo se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio; affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta (in questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è quello percepito nei 12 mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore). Si rammenta che in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (nel qual caso rientrano solo quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età. In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

La trasmissione telematica del certificato di malattia, una realtà a regime

24/07/2012 La previsione dell’obbligo da parte del lavoratore del settore privato di recapitare, entro due giorni dal rilascio, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, è stata superata dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico all'INPS dei certificati di malattia, a cui invece deve rispondere il medico curante o quello della struttura sanitaria interessata. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 44421 del 26 febbraio 2010, i medici del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore e di rilasciarne copia cartacea allo stesso, facendo venir meno, salvo ipotesi residuali, l'obbligo di invio del certificato cartaceo tramite raccomandata all'Inps da parte del lavoratore. La modalità di invio telematico si rivolge ad una vasta categoria di soggetti: ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (ad eccezione dei lavoratori a regime di diritto pubblico: magistrati, personale militare., etc.); ai lavoratori dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico dell'INPS; pertanto l'obbligo riguarda anche i lavoratori ai quali la malattia è pagata interamente dal datore di lavoro (es. impiegati del settore industria ); ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, per i quali la trasmissione delle domande di malattia/degenza ospedaliera deve essere inoltrata esclusivamente via Web, tramite Patronato o Contact-Center. Con riguardo ai medici, sono obbligati alla trasmissione telematica: i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base); i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale.