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Prontuario lavoro

Ravvedimento Operoso imposte

16/04/2014 L’istituto del ravvedimento operoso introdotto dal D.lgs. n. 472/1997, è accessibile a tutti i contribuenti che omettono o effettuano insufficienti versamenti di imposte. In tale evenienza esiste la possibilità di ravvedersi spontaneamente prima di ricevere una richiesta di pagamento maggiorata di sanzioni troppo gravose. Ci si può ravvedere pagando sanzioni inferiori su imposte scaturenti da dichiarazioni annuali, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. L’importo della sanzione varia a seconda del tempo che intercorre tra la scadenza originaria dell’imposta dovuta e la data in cui il versamento doveva essere effettuato.

Registro Infortuni

03/04/2014 Aggiornato con: Interpello Ministero del Lavoro n. 9, del 27/3/2014 - Il registro degli infortuni è un libro obbligatorio in presenza di lavoratori subordinati e soggetti ad essi equiparati per tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.lgs. n. 626/1994, abrogato dall’articolo 304 del D.lgs. n. 81/2008. Seppure abrogato, il Ministero del lavoro, con nota del 21/5/2008, e l’INAIL, con nota del 22/5/2008, hanno precisato che fino all’istituzione dello SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nulla è mutato rispetto a quanto previsto dalla norma del 1994.

Benefici reimpiego lavoratori licenziati

01/04/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 32, del 13/03/2014 - Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Si tratta dell’assunzione di quei lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della “piccola mobilità” secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, non prorogati dal 2013. Il beneficio spetta in caso di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta anche per l’assunzione del lavoratore che abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 604/1966 come rinovellato dall’articolo 1, comma  40, della legge 92/2012 e smi (msg. Inps n. 20830/2012), e riconosciuto anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2013 da un rapporto di lavoro instaurato ante 2013 con lavoratori aventi i requisiti richiesti. A tale finalità è destinata la somma complessiva di ventimilioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 85 e successive modificazioni. Il beneficio è stato introdotto ad opera del Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei conseguenti benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

Contratto di inserimento - individuazione aree e sua abrogazione

27/03/2014

Il contratto di inserimento è rivolto a particolari categorie di lavoratori: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente (legge 104/92), da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Prestazione di indennità una tantum per collaboratori

12/03/2014 Aggiornato con il messaggio Inps n. 2999 del 3/3/2014 - L’indennità una tantum erogata dall’Inps ai collaboratori a progetto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, assoggettati alla aliquota piena, che nel 2014 è pari dal 28,72% con esclusione dei collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si fa presente che i collaboratori a cui si fa riferimento (art. 61, c. 1, D.Lgs 276/2003) sono, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, riconducibile a un progetto specifico funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, gestito autonomamente nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Rimangono quindi fuori dalla possibilità di presentare domanda i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86, i collaboratori occasionali, i titolari di pensione e tutti coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Comunicazione lavori usuranti

10/03/2014 Particolari categorie di lavoratori possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Lavoratori all'estero operanti in Paesi extracomunitari: tutele assicurative e previdenziali

06/03/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 8 del 22/01/2014 - Con riguardo al datore di lavoro: ai datori di lavoro che inviano propri dipendenti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Con riguardo al lavoratore: ai cittadini italiani o cittadini di uno degli altri stati membri dell’UE o cittadini extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e con rapporto di lavoro subordinato in Italia, inviati per lavoro in un Paese extracomunitario privo di accordi di sicurezza sociale con l'Italia.

La nuova ASpI

25/02/2014 Aggiornato con: legge n. 147/2013 e circolare Inps n. 15 del 29/1/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzione di incentivi per le donne e gli over 50.

I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti

20/02/2014 Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988 (circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del 14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal 2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne presentino i requisiti.

NASpI - Il nuovo contributo sul licenziamento

19/02/2014

Aggiornato con: circolare Inps n. 12 del 29/1/2014 - L’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, legge 92/2012, istituisce, a decorrere dall'1/1/2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego al fine di favorire i soggetti che perdono un posto di lavoro. Così come modificata dall’art. 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzioni di incentivi per le donne e gli over 50 ed introduce alcuni aumenti contributivi in determinati settori ed in alcune evenienze particolari. A decorrere da gennaio 2013 sono coinvolti dalla nuova AspI - oltre al contributo ordinario di cui agli art. 12, 6° comma, e 28, 1° comma, legge 160/75 (art. 2, co. 25-27 e co. 36), che risulta aumentato solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, e al contributo addizionale (art. 2 co. 28-30) dell’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato - anche il nuovo contributo sui licenziamenti (comma 31 dell’articolo 2), dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35, come modificati dal comma 250 della legge 228/2012), come da informazioni anticipate dall’Inps con circolare n. 140/2012 e definite con circolare n. 44 del 22/3/2013.