Contratto di solidarietà difensivo – Imprese NON soggette alla CIGS
Autore: Paolo Rossi
Pubblicato il 12 marzo 2013
Datori di lavoro destinatari:
imprese che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, non destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991;
imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private in crisi;
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
Lavoratori dipendenti beneficiari
Tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato instaurato in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità.
Il regime della solidarietà è applicabile anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti, ovviamente non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato. La riduzione di orario non deve però impedire il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata (ML circ. n. 20/2004). Per gli apprendisti è ammessa, altresì, la fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 (ML interpello n. 69/2009).
Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.
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