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Prontuario lavoro

Gli Enti previdenziali dei giornalisti: Inpgi

20/01/2014 Aggiornato con: Circolare Inpgi n. 7 del 06/12/2013 - Tra gli enti previsti dalla contrattazione di categoria a favore dei giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato, l’INPGI costituisce l’ente di previdenza sostitutivo dell’AGO al quale deve essere iscritto il giornalista. L'INPGI svolge la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.

I conguagli contribuivi di fine anno

15/01/2014 Aggiornato con: circolare n. 174 del 13/12/2013 - Tutti i datori di lavoro sono chiamati, nell’ultimo mese dell’anno, a conguagliare contributi previdenziali e assistenziali, imputando per competenza le variabili delle retribuzioni o i massimali stabiliti annualmente, adeguandosi alle specifiche normative.

Congedo per gravi e documentati motivi familiari

19/12/2013

Aggiornato con: circolare Inps n. 28 del 28/02/2012 - Il congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 21/07/2000, n. 278, è fruibile per un periodo massimo complessivo di 2 anni in tutta la vita lavorativa, tra tutti gli aventi diritto in modalità continuativa o frazionata e non è retribuito. Tale congedo, dovendosi cumulare con il congedo straordinario retribuito, vale ai fini dell’esaurimento dei due anni complessivamente spettanti nell’arco della vita lavorativa, ad esempio: utilizzati i due anni per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”. Il congedo può essere richiesto dal dipendente in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, della propria famiglia anagrafica (ad esempio, del convivente stabile), dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi, o essere richiesto per assistere un parente o affine entro il terzo grado in condizione di disabilità, anche non riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).

Imposta Sostitutiva TFR

02/12/2013

Aggiornamento del 29.01.2019 (ndr).  L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto maturato è versata da tutti i sostituti d’imposta e calcolata nella misura dell’11%. Il versamento è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

La previdenza complementare

26/11/2013 La previdenza complementare ha lo scopo di assicurare, in aggiunta alla pensione garantita dal sistema obbligatorio, un’ulteriore rendita in modo da garantire migliori condizioni di vita ai pensionati ed in particolar modo a coloro che potranno beneficiare in futuro della pensione calcolata con il meno conveniente metodo di calcolo “contributivo”. I contributi versati ad un Fondo di previdenza complementare sono investiti in maniera prudenziale, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta di adesione a forme di previdenza complementare (negoziali, aperte o individuali) è volontaria. Il lavoratore è sempre libero di lasciare il proprio TFR presso le casse del datore di lavoro il quale, con una forza lavoro di almeno 50 unità, è obbligato a riversarlo al Fondo di tesoreria dello stato gestito dall’Inps, finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il TFR versato a questo Fondo viene amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.

L’incentivo per le assunzioni di giovani genitori “precari”

14/11/2013 L’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani genitori under 35 precari è rivolto:

- alle imprese private;
- alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
- alle società cooperative, anche con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part time, di soci lavoratori.

Restano esclusi dall’incentivo tutti gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni di collaboratori domestici e sembrerebbero parimenti esclusi i professionisti.

Contratto di lavoro intermittente (job on call, lavoro a chiamata)

13/11/2013

Aggiornato con decreto occupazione n. 76/2013, convertito con legge n. 99/2013 - Sulla base delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 (in vigore dal 18 luglio 2012), il lavoro intermittente è utilizzabile nelle seguenti ipotesi: 1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. E’ dunque rimessa alla contrattazione collettiva sia l'individuazione delle “esigenze" che dei "periodi predeterminati" che giustificano il ricorso all'istituto. Le parti sociali potranno pertanto reintrodurre una disposizione del tutto analoga a quella abrogata che richiamava espressamente le vacanze natalizie, pasquali, estive ecc.; 2) con soggetti di età anagrafica superiore a 55 anni e con soggetti che non abbiano compiuto i 24 anni di età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età; 3) nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, resta ancora valida la disposizione (D.M. 23 ottobre 2004) che legittima il ricorso al lavoro intermittente per l'impiego in una o più delle attività elencate alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, attività che come è noto sono caratterizzate proprio dalla discontinuità del lavoro; questa possibilità rappresenta un'ipotesi "oggettiva" di ricorso al contratto intermittente e quindi prescinde da qualunque requisito anagrafico del lavoratore.

Incentivi over 50 e donne

12/11/2013

Aggiornato con: decreti interministeriali del 3/9/2013 - Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, tutti i datori di lavoro (imprese e professionisti, cooperative di lavoro), con esclusione dei rapporti di lavoro domestici, che assumono a decorrere dall'1/1/2013 lavoratori con almeno cinquant’anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque età, prive di impiego da almeno sei o ventiquattro mesi, ovvero appartenenti a particolari settori o residenti in determinate aree svantaggiate, possono fruire di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione posta a loro carico (Inps e Inail). La riduzione compete anche in caso di trasformazione di contratto a termine già agevolato in contratto a tempo indeterminato, come meglio specificato più avanti.

Il Distacco anche nelle reti d'impresa

12/11/2013 Aggiornato con: decreto occupazione n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013 - Qualsiasi datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, è legittimato a inviare un proprio lavoratore presso un altro soggetto in funzione di un proprio interesse. Tutti gli elementi necessari per delineare l’istituto del distacco sono racchiusi nel primo comma dell’articolo 30 del D.lgs 276/2003. In questo primo comma si individuano, in particolar modo, i due fondamentali requisiti di legittimità del distacco: - l’interesse del distaccante; - la temporaneità del distacco. In sintesi, il distacco è lecito solo ed esclusivamente nel caso in cui la destinazione di un lavoratore presso un’impresa terza sia temporanea e sia disposta per soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro originario (distaccante). Ciò non toglie che anche l’impresa ricevente (distaccataria) possa trarre dei vantaggi dall’attività lavorativa svolta presso una propria unità produttiva dal soggetto inviato in distacco (distaccato), ma è il solo interesse del datore originario che configura e legittima l’istituto del distacco come tale.

Modello 730 anche senza sostituto

24/10/2013 Aggiornato con: decreto del Fare (legge n. 98/2013) - Può utilizzare il modello 730 il soggetto contribuente che può contare nei mesi da luglio a settembre su un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di pagamento o la restituzione di eventuali crediti, permettendo così l’automatica confluenza dei dati nel cedolino paga o rata di pensione. Tale soggetti non devono essere titolari di partita IVA, di redditi partecipazione o redditi diversi non compresi in quelli elencati nel quadro D del modello 730.