I voucher alla madre in congedo parentale
Pubblicato il 17 aprile 2013
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), al fine di sostenere la genitorialità e favorire la ripresa del lavoro per le donne che hanno avuto un figlio, ha previsto l’introduzione di un contributo che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro della madre lavoratrice. La neo mamma può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatoria, per un massimo di sei mesi e fino agli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i c.d. “voucher” al fine di acquistare servizi di baby sitting o, alternativamente, un contributo economico per ricoprire i costi derivanti da strutture pubbliche o servizi privati accreditati, cui affidare il bimbo durante le ore di lavoro. Per divenire operativa, tale novità doveva attendere l’emanazione di un decreto che è stato firmato il 22/12/2012 e pubblicato in G.U. n. 37 solo il 13/2/2013. Il decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministro dell’economia) ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia che, contrariamente a quanto si potesse pensare alla lettura della norma, reca con sé non poche complicazioni dovute anche al limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Successivamente, a definirne le modalità di accesso al beneficio è intervenuto l’Inps con la circolare n. 48 del 28/3/2013.
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