Cassa Integrazione Guadagni – Edilizia speciale L. n. 223/1991
Autore: Paolo Rossi
Pubblicato il 13 marzo 2013
Datori di lavoro destinatari: tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare:
aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963).
aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia.
aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971).
Sono escluse:
le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino (v. INPS circc. n. 52716/1972; n. 60998/1972; n. 61920/1973). (art. 1, L. n. 1058/1971).
Lavoratori beneficiari (art. 10, L. n. 223/1991)
I lavoratori tutelati sono quelli impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento.
Per quanto riguarda le specifiche categorie di lavoratori, restano ferme le norme generali di settore, ossia si considerano coperti:
gli operai, gli impiegati e i quadri, anche se addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività industriale;
gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle tutelate;
gli operai, gli impiegati e i quadri, addetti a lavorazioni stagionali o lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale;
i giovani assunti con contratto di inserimento (INPS circ. n. 41/2006).
Lavoratori esclusi
i lavoratori con qualifica di dirigente;
gli apprendisti (art. 21, L. n. 25/1955);
gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa e del loro nucleo familiare (L. n. 1003/1956);
le lavoratrici madri, per tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), salvo che le stesse siano addette ad un reparto con autonomia funzionale la cui attività sia completamente sospesa;
i lavoratori somministrati, in quanto le agenzie di somministrazione, loro datori di lavoro formali, non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (INPS circ. n. 41/2006).
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