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Prontuario lavoro

Prestazione di indennità una tantum per collaboratori

12/03/2014 Aggiornato con il messaggio Inps n. 2999 del 3/3/2014 - L’indennità una tantum erogata dall’Inps ai collaboratori a progetto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, assoggettati alla aliquota piena, che nel 2014 è pari dal 28,72% con esclusione dei collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si fa presente che i collaboratori a cui si fa riferimento (art. 61, c. 1, D.Lgs 276/2003) sono, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, riconducibile a un progetto specifico funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, gestito autonomamente nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Rimangono quindi fuori dalla possibilità di presentare domanda i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86, i collaboratori occasionali, i titolari di pensione e tutti coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Comunicazione lavori usuranti

10/03/2014 Particolari categorie di lavoratori possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Lavoratori all'estero operanti in Paesi extracomunitari: tutele assicurative e previdenziali

06/03/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 8 del 22/01/2014 - Con riguardo al datore di lavoro: ai datori di lavoro che inviano propri dipendenti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Con riguardo al lavoratore: ai cittadini italiani o cittadini di uno degli altri stati membri dell’UE o cittadini extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e con rapporto di lavoro subordinato in Italia, inviati per lavoro in un Paese extracomunitario privo di accordi di sicurezza sociale con l'Italia.

La nuova ASpI

25/02/2014 Aggiornato con: legge n. 147/2013 e circolare Inps n. 15 del 29/1/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzione di incentivi per le donne e gli over 50.

I requisiti per la Mini ASpI - Disoccupazione con requisiti ridotti

20/02/2014 Aggiornato con la circolare Inps n. 12, del 29/01/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252 del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi - di cui al comma 20 dello stesso articolo 2 - sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si deve pertanto ritenere abrogata la previgente disciplina contenuta nell’art. 7, comma 3, della legge 160/1988 (circolari INPS n. 140 del 14/12/2012, n. 142 del 18/12/2012, n. 37 del 14/3/2013). La platea dei destinatari, il calcolo della retribuzione di riferimento e l’importo del trattamento, in relazione ai periodi dal 2013 in poi, corrispondono a quelli della nuova disoccupazione non agricola con requisiti normali in vigore dallo stesso anno. La Mini ASpI, a decorrere dal 2013, spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che ne presentino i requisiti.

NASpI - Il nuovo contributo sul licenziamento

19/02/2014

Aggiornato con: circolare Inps n. 12 del 29/1/2014 - L’articolo 2 della legge di riforma del mercato del lavoro, legge 92/2012, istituisce, a decorrere dall'1/1/2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego al fine di favorire i soggetti che perdono un posto di lavoro. Così come modificata dall’art. 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzioni di incentivi per le donne e gli over 50 ed introduce alcuni aumenti contributivi in determinati settori ed in alcune evenienze particolari. A decorrere da gennaio 2013 sono coinvolti dalla nuova AspI - oltre al contributo ordinario di cui agli art. 12, 6° comma, e 28, 1° comma, legge 160/75 (art. 2, co. 25-27 e co. 36), che risulta aumentato solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, e al contributo addizionale (art. 2 co. 28-30) dell’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro in riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato - anche il nuovo contributo sui licenziamenti (comma 31 dell’articolo 2), dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013 per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35, come modificati dal comma 250 della legge 228/2012), come da informazioni anticipate dall’Inps con circolare n. 140/2012 e definite con circolare n. 44 del 22/3/2013.

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sul lavoro dipendente - Il modello OCSE

14/02/2014 Nella realtà economica attuale è ormai frequente la mobilità dei lavoratori subordinati in ambito internazionale con conseguente rischio di una duplice pretesa impositiva da parte degli Stati coinvolti. La funzione principale delle Convenzioni internazionali è appunto quella di risolvere le questioni di doppia imposizione in materia tributaria che si verificano quando in relazione a fattispecie reddituali transnazionali i presupposti di imposta dei due Stati interessati si sovrappongono.

Festività ed ex Festività

05/02/2014

La materia relativa alle giornate festive è regolata da leggi dello Stato e dalla contrattazione collettiva. La principale fonte di riferimento è la legge n. 260 del 27 maggio 1949, così come modificata dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954 nella quale, oltre ad essere previste tutte le casistiche possibili in tema di retribuzione delle festività, è fornito anche un elenco esaustivo dei giorni considerati festivi in considerazione delle modifiche intervenute negli anni in relazione a soppressioni e ripristini di alcune giornate considerate per l’appunto giornate festive. Le feste di precetto furono stabilite in accordo con la Santa Chiesa attraverso i Patti Lateranensi del 1929, e successivamente riconfermate con la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Prospetto informativo disabili

30/01/2014

Aggiornato con: Nota Ministero del lavoro n. 16522 del 12 dicembre 2013 - L’obbligo di inviare un prospetto della situazione degli occupati in azienda è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo in una o più sedi dislocate sul territorio nazionale. La scadenza è, di regola, il 31 gennaio di ciascun anno, salvo proroghe. Con nota n. 16522 del 12 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha illustrato le novità che interessano l’invio del prossimo prospetto informativo al quale sono tenute le aziende ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della legge n. 68/99. Cambiano, anche per il prossimo invio, le procedure informatiche per la comunicazione cui sono obbligati i datori di lavoro soggetti all’obbligo di assunzione di personale disabile. L’invio del prospetto relativo alla forza occupata nel 2013, è stato ancora una volta, per effetto delle modifiche, oggetto di proroga e deve essere inviato entro il 15/02/2014 in riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Assicurazione Inail infortuni domestici lavoratori disoccupati

23/01/2014

L’assicurazione contro gli infortuni domestici si rivolge ad ogni cittadino in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi già svolge un’attività per la quale vi è obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza. Rientrano quindi tra i soggetti assicurabili: i pensionati che non abbiano superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; coloro che avendo compiuto i 18 anni, stanno in casa in attesa di prima occupazione; i lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività); i lavoratori stagionali, a tempo determinato (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attività). Sono invece esclusi: i soggetti di età inferiore ai 18 anni o superiore a 65; i lavoratori socialmente utili; coloro che frequentano corsi di formazione e di orientamento; i tirocinanti; i lavoratori part-time; i religiosi e le religiose in quanto non facenti parte di un nucleo familiare così come definito dal decreto.