I permessi per allattamento
Pubblicato il 06 marzo 2013
La disciplina dei permessi per allattamento, contenuta nel D.lgs. n. 151/2001, riconosce alla madre lavoratrice (apprendista, operaia, impiegata, dirigente, lavoratrice agricola a t.d., lavoratrice LSU o APU) e, in presenza di alcuni requisiti, al padre, riposi giornalieri finalizzati alle prime cure del bambino, i c.d. “permessi allattamento”. L’art. 39 del Testo Unico sulla maternità e paternità dispone che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, uno o due periodi di riposo a seconda dell’orario di lavoro svolto, anche cumulabili, durante la giornata. I riposi sono di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. I riposi si riducono di mezz’ora ciascuno se l’azienda dispone di un asilo nido al suo interno o di altra struttura idonea nelle immediate vicinanze. Durata dei riposi: per orario di lavoro pari o superiore a sei ore giornaliere: 2 riposi giornalieri; per orario inferiore alle sei ore giornaliere: un riposo giornaliero; part-time verticale: le ore di riposo spettano in relazione all’orario di lavoro svolto, solo nelle giornate lavorate; part-time misto: nei giorni con orario pari o superiore alle sei ore spettano due ore di riposi giornalieri; nelle giornate con orario inferiore alle sei ore, spetta un solo riposo giornaliero. Adozione o affidamento La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (art. 45 D.lgs. 151/2001 come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119) - (circ.INPS n. 91/2003). Figli portatori di handicap Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori possono optare per le due ore di riposo giornaliero retribuito o per i tre giorni di permesso mensile giornaliero retribuito previsto dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/92.
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