Part-time a tempo determinato in edilizia: cumulo di contratti e superamento delle 912 ore annue
Pubblicato il 28 ottobre 2011
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L'Impresa Delta e l'Impresa Beta occupano ciascuna 1 solo dipendente a tempo indeterminato con qualifica di muratore. In data 01/09/2011 l'Impresa Delta stipula con Tizio contratto part-time misto a tempo determinato, prevedendo una distribuzione oraria della prestazione su 30 ore settimanali e apponendo clausola giustificativa del termine al 31/05/2012. L'Impresa Beta, invece, a partire dal mese di marzo 2011 stipula 3 diversi contratti a tempo parziale e determinato, successivi e mai sovrapposti l'uno con l'altro: il primo con un monte ore complessivo di 120 ore, il secondo con un monte ore complessivo di 500 ore e il terzo per ulteriori 450 ore. Quest'ultimo contratto non termina nell'anno 2011, ma si protrae fino a febbraio del 2012. Quali sono le conseguenze a cui vanno incontro le Imprese in sede di accertamento ispettivo?
Il contratto di lavoro part-time in edilizia
Le riflessioni svolte nel caso del 21 ottobre 2011 di questa rubrica (“Part time a tempo indeterminato in edilizia: legittimo il recupero contributivo anche se non si superano le 912 ore annue”), che hanno riguardato l'art. 97 del CCNL Edilizia artigiana, applicato al contratto individuale part-time a tempo indeterminato, consentono ora di tornare nuovamente sull'argomento per affrontare ulteriori aspetti intertemporali concernenti lo svolgimento di rapporti a tempo parziale, instaurati in base alla disciplina de qua.
Si è visto come tale disciplina e i correlativi interventi ministeriali sono stati ispirati dall'obiettivo di contrastare abusi e fenomeni elusivi sottesi all'impiego del contratto part-time in un settore, quale quello edile, che oggettivamente mal si concilia con le forme di flessibilità oraria connaturate a tale istituto negoziale. Proprio tale finalità si pone alla base del verbale di accordo del dicembre 2010 siglato dalle parti sociali per il settore edile artigiano, con il quale è stato fissato per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti il limite annuo di 912 ore per l'utilizzo del contratto a tempo parziale.
L’intento dell’accordo, a sua volta, è sostanzialmente riconducibile all’esigenza di fissare, in maniera vincolante inter partes, l’esatto ammontare delle ore utilizzabili nel contratto part-time per le aziende artigiane, per lo più di piccole dimensioni, ed evitare così profili di incertezza suscettibili di generare costi economici non sempre sostenibili per il settore di riferimento.
Sennonché, per quanto l’aspirazione chiarificatrice delle parti sconti l’inevitabile limite sotteso all’oggettiva impossibilità di regolamentare puntualmente la complessa e variegata fenomenologia dei fatti reali, occorre d'altro canto evidenziare che anche la tecnica e il concettualismo manifestato in sede di stesura dell’accordo non eliminano eventuali dubbi interpretativi.
L'art. 97 CCNL Edilizia artigiana: dubbi interpretativi
La disposizione contrattuale non precisa se il limite delle 912 ore debba essere riferito all'anno inteso come periodo temporale lungo dodici mesi o 365 giorni, con decorrenza iniziale riferita a qualsiasi giorno del calendario, ovvero se tale concetto attenga piuttosto all'anno civile, intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Del pari la disposizione non stabilisce se il tetto delle ore consentite possa parametrarsi rispetto ad un solo rapporto di lavoro ovvero rappresenti un denominatore comune applicabile anche a più rapporti succedutesi nel corso dell’anno e con l’osservanza delle soglie percentuali stabilite dall’art. 97 cit.
Sicché tale esegesi non può che essere affidata all'interprete, la cui valutazione, ove promanante dall’organo ispettivo, non potrà che assumere valenza delicata, non tanto e non solo per le funzioni che la legge gli assegna, quanto e soprattutto perché su tale opera ermeneutica, per quanto priva del requisito dell’incontrovertibilità, si generano, nei protagonisti del mercato del lavoro, aspettative e affidamenti, anche attinenti ad un’uniformità di trattamento operativo.
Nelle more di un intervento chiarificatore, se del caso promuovibile anche mediante l’istituto dell’interpello di cui all’art. 9 D.lgs. 124/2004, gli scriventi, con riferimento al primo aspetto esegetico testé esposto, ritengono che la locuzione “912 ore annuali” contenuta nella norma contrattuale in commento non si riferisca all’anno civile.
Depone in tale senso l’esame comparato con altre disposizioni di settore.
Anno civile e anno solare
In verità, e a rigore concettuale, è bene puntualizzare che esistono differenti definizioni riferibili al termine "anno", che può essere, tra gli altri, "solare", "civile" o "siderale".
Occorre anzitutto rilevare che il D.lgs.C.p.S. del 31 ottobre 1947 n. 1304 relativo al trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, all'art. 3 comma 1 stabilisce che “l'indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno”. Quest'ultimo termine è stato interpretato dai Giudici di Legittimità “[...] nel senso che la base annua cui va rapportato il periodo di comporto (nella specie, per concorde dato normativo e contrattuale, pari a 180 giorni) si identifica nell'anno solare, e cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento)” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 13/09/2002, n. 13396).
Mutatis mutandis con riferimento alla determinazione del criterio di imputazione delle “ferie annuali”, quale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36, comma III Cost., l'espressione è stata parametrata all'anno solare di maturazione, quest'ultimo inteso come “[...] un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 27/05/1995, n. 5969).
Lo stesso Ministero del Lavoro con circolare n. 10 del 2000, emanata in materia di orario multiperiodale, aveva puntualizzato che la locuzione “anno” contenuta nell'art. 1 dell’oramai abrogato D.M. del 3 agosto 1999 doveva essere riferita all'anno solare “[...] non avendo il legislatore utilizzato diversa espressione (esplicita indicazione riferita a mesi)”.
Il significato di tale concetto è stato successivamente esplicitato dallo stesso Ministero dapprima con nota prot. N. 5/25442/70/O del 7 febbraio 2001, sempre emanata in materia di orario multiperiodale, ove veniva puntualizzato che “l’espressione anno solare non può che identificare il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo” e poi ribadito ancora con circolare n. 69 del 12 luglio 2001.
In ragione di quanto esposto, ne segue pertanto che le parti sociali nello stabilire i limiti di contingentamento all'impiego del part-time in relazione a “912 ore annue” abbiano inteso far riferimento, in assenza di diversa indicazione contraria, alla nozione di anno solare, nel significato improprio, ma diffuso in sede applicativa: periodo di dodici mesi, il cui giorno iniziale mobile cade fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo.
La successione di contratti part-time
Il secondo profilo esegetico della disposizione contrattuale in commento attiene all'eventuale facoltà di stipulare nel corso dell'anno, come sopra calcolato, più contratti part-time in successione cronologica e non sovrapposti, e di sommare, nel rispetto del limite delle 912 ore stabilito dall'art. 97 CCNL, le ore effettivamente fruite da ciascun rapporto.
In altri termini si tratta di stabilire se la stipula di un contratto part-time, effettuata nel rispetto dei limiti di contingentamento di cui all'art. 97 del CCNL, e che si concluda nel corso dei 365 giorni dalla stipula, prima del raggiungimento delle 912 ore, precluda alla parte datoriale di instaurare, successivamente, ma nel medesimo contesto temporale, ulteriori rapporti a tempo parziale, per la differenza oraria tra quanto già fruito dal primo rapporto e quanto residua al raggiungimento della soglia limite di 912 ore.
A parere degli scriventi il tenore letterale della previsione de qua non pare che ponga preclusioni di tal fatta, considerato che l'espressione “tetto massimo usufruibile”, viene posta in relazione all'entità oraria, qualificabile perciò come valore unitario, al quale relazionare anche più rapporti di lavoro, sempre che gli stessi, nel corso dell'anno “solare”, non si sovrappongano, ma si sviluppino in successione cronologica.
Per l'effetto, ove il limite delle 912 ore annue venga travalicato, l'ultimo contratto che ha determinato la violazione della norma sarà considerato a tempo pieno sin dal momento della stipulazione, con il corrispondente recupero degli obblighi retributivi e contributivi a far data dalla conversione del rapporto, quale momento genetico della violazione.
Esame del caso concreto
Si premette che tanto l'Impresa Delta, quanto l'Impresa Beta, occupano ciascuna 1 solo dipendente a tempo indeterminato con qualifica di muratore; di conseguenza le predette aziende avevano la facoltà di stipulare contratti a tempo parziale nel rispetto delle 912 ore.
1) L'Impresa Delta
Per quanto riguarda l'Impresa Delta, quest'ultima, ritenendo che il limite orario stabilito dall'art. 97 andasse parametrato sull'anno civile, in data 01/09/2011 ha stipulato con Tizio contratto part-time misto a tempo determinato, prevedendo una distribuzione oraria della prestazione su 30 ore settimanali e apponendo clausola giustificativa del termine al 31/05/2012.
Nella prospettazione dell'impresa il 31/12/2011 comporterebbe una cesura nel computo orario della prestazione, di tal che il monte ore del periodo pregresso e quello del periodo successivo, autonomamente considerati, sarebbero rispettosi della previsione del contratto collettivo.
Sennonché tale considerazione a parere degli scriventi non appare condivisibile atteso che, per le ragioni esposte nel presente contributo, la soglia delle 912 ore non potrà che ragguagliarsi ad un periodo mobile di 365 giorni entro cui valutare unitariamente il tempo di durata del rapporto di lavoro part-time. Sicché, ove, come nel caso di specie, tale rapporto ricada su due anni civili differenti e sia di durata complessiva superiore alle 912 ore lo stesso deve essere riqualificato come full time sin dalla data della stipula con il conseguente recupero degli obblighi retributivi e contributivi, oltre ai connessi provvedimenti sanzionatori.
2) L'Impresa Beta
Per quanto riguarda invece la posizione dell'Impresa Beta, quest'ultima a partire dal mese di marzo 2011 ha stipulato 3 diversi contratti a tempo parziale e determinato, successivi e mai sovrapposti: il primo con un monte ore complessivo di 120 ore, il secondo con un monte ore complessivo di 500 ore e il terzo per ulteriori 450 ore. Quest'ultimo contratto non è terminato nell'anno 2011, ma si è protratto nei primi due mesi del 2012. In tale ultimo rapporto, 200 ore sono state lavorate nell'anno civile 2012. Ciò significa che a partire da marzo 2011 e fino a febbraio 2012 le prestazioni part-time hanno interessato un orario complessivo di 1.070 ore, di cui 870 per il periodo tra marzo 2011 e dicembre 2011 e 200 tra gennaio e febbraio 2012.
Per quanto sopra esposto si precisa che il conteggio delle 912 ore annuali, comincia a decorrere dalla stipula del primo contratto, in questo caso da marzo 2011. L'Impresa Beta ben poteva quindi, alla conclusione del primo contratto, porre in essere ulteriori rapporti a tempo parziale, sempre che gli stessi nel corso dei 365 giorni decorrenti da marzo 2011, non superassero la soglia delle 912 ore. Se è vero che nei primi due contratti tale monte ore non è stato superato, il terzo (attesa l'insussistenza della cesura al 31/12/2011) ha determinato la violazione dell'art. 97 CCNL Edilizia artigiana, poiché per effetto del cumulo dei periodi, ha superato il limite orario di contingentamento. Ne segue pertanto che, essendo la violazione riconducibile e prevedibile all'atto della stipula del terzo contratto, solo quest'ultimo deve considerarsi full-time, con il conseguente recupero degli obblighi retributivi e contributivi, oltre ai connessi provvedimenti sanzionatori.
Conclusioni
In ultimo si sottolineano, per chiarezza espositiva, due aspetti di fondamentale importanza, già evidenziati nel caso del 21 ottobre 2011 della presente rubrica:
1) per quanto attiene all'eventuale violazione contrattuale, rileva il momento genetico della stipula, ove la parte datoriale è in grado di determinare e valutare il quantum orario della prestazione lavorativa. Non interessa pertanto il concreto superamento o meno delle 912 ore all'atto della conclusione (anticipata) del rapporto o dell'eventuale accertamento ispettivo, in quanto il contratto è illecito ab origine;
2) per ciò che riguarda invece il calcolo dei recuperi retributivi e contributivi, questo avviene sempre e comunque sull'effettiva durata del rapporto che ha determinato il superamento delle 912 ore.
È importante infine sottolineare che la scelta della dizione "anno solare", come sopra chiarita, comporta alcune conseguenze meritevoli di ulteriore approfondimento. Mentre l'anno civile, infatti, identifica un periodo statico e immediatamente individuabile, la locuzione "anno solare" esprime la dinamicità insita in uno spazio temporale non racchiuso nei canoni della convenzionalità. Invero, come prima esposto, l'anno solare di riferimento, e cioè i 365 giorni entro cui non superare le 912 ore, scatta dal momento dell'assunzione di un lavoratore a tempo parziale; ove tale rapporto cessi, si possono stipulare altri contratti per il tempo residuo, che è dato dalla differenza tra 912 ore e quante effettivamente "utilizzate".
Ma c'è di più. Il momento della stipula di un contratto a tempo parziale non rileva solo ai fini dei 365 giorni seguenti, cioè dell'anno solare successivo. Interessa, e molto, anche i 365 giorni precedenti, in quanto all'atto della sottoscrizione del contratto a tempo parziale occorrerà conteggiare se e quante delle 912 ore fruibili siano state utilizzate in eventuali rapporti part-time pregressi.
In altre parole, l'assunzione di un lavoratore a tempo parziale comporta l'inizio di un “nuovo” anno solare entro il quale non superare il limite delle 912 ore, ma diventa anche il momento per conteggiare se nei 365 giorni precedenti tale soglia sia stata o meno superata.
NOTE
i L'intento, per quanto lodevole, potrebbe tuttavia non sortire l'effetto sperato ove trovasse accoglimento l'orientamento che ritiene i limiti di contingentamento fissati dalle parti sociali incompatibili con i criteri posti dal legislatore delegato nel 2003 in attuazione degli scopi della direttiva europea n. 97/81/Ce del 15 dicembre 1997 volti a incentivare l'utilizzo di siffatta forma contrattuale.
ii In astronomia per anno tropico o solare si intende l'intervallo di tempo compreso tra due passaggi consecutivi del Sole al punto gamma o punto vernale (punto di intersezione dell'eclittica con l'equatore celeste - punti equinoziali - in cui si trova il sole all'equinozio di primavera, ossia quando esso descrivendo l'eclittica passa dall'emisfero australe a quello boreale) e su di esso si fonda il calendario solare. Per gli usi pratici ha valore l'anno civile o comune, che, trascurando le frazioni astronomiche dell'anno solare, ha la durata media e legale di 365 giorni e si estende tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Per anno siderale invece si intende il periodo di rivoluzione della terra intorno al Sole. Questo periodo vale esattamente 365 giorni, 6 ore, 9 minuti, ma per il fenomeno della precessione degli equinozi non potrebbe servire per la vita civile, principalmente perché non sarebbe legato al ritorno delle stagioni, onde si adopera l'anno solare (Cfr. Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Dizionario Enciclopedico Italiano 1970, alle voci "anno" e "vernale").
iii In tale senso anche Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1986, n. 7493.
iv Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/02/1989, n. 912.
v La circolare in questione è stata emanata ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nell'oramai abrogato D.M. 3 agosto 1999, adottato a sua volta in attuazione dell'art. 1 comma 2 bis del D.L. n. 1998/35 e conv. in L. n. 409/98.
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