È reato stipulare un contratto di nolo a caldo senza l'autorizzazione della stazione appaltante

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Il Comune Alfa indice una gara per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente. La gara viene aggiudicata dall'impresa Beta. Per i lavori concernenti l'esecuzione di scavo del terreno, Tizio, amministratore dell'impresa appaltatrice, stipula, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, un contratto di c.d. nolo a caldo con l'impresa Gamma. Tale contratto risulta di valore superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati in appalto ed ha per oggetto sia il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, sia la prestazione accessoria relativa all'attività del soggetto addetto al macchinario. Nel corso delle operazioni di scavo il personale ispettivo della DTL effettua un accesso in cantiere per controllare la regolarità delle lavorazioni. Quali determinazioni possono assumere in merito gli ispettori del lavoro?



Premessa

La disciplina del subappalto nell'ambito dei contratti pubblici si arricchisce di un ulteriore capitolo che segue e approfondisce le precedenti esposizioni relative alla definizione degli ambiti oggettivi di applicazione dell'art. 118 del D.lgs n. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici). Nelle precedenti occasioni è stato visto infatti come la giurisprudenza più recente applica la fattispecie sanzionatoria dell'art. 21 della L. n. 646/82, non solo ai contratti di subappalto non autorizzati “di opere o parte di esse”, ma anche a quelli aventi ad oggetto prestazioni di servizi.

Si tratta ora di verificare se il raggio operativo di quest'ultima norma possa estendersi anche rispetto a contratti diversi dall'appalto, ma ad esso assimilati giacché preordinati, sul piano funzionale, a raggiungere risultati sostanzialmente equipollenti.

Il riferimento riguarda in particolare il contratto di nolo a caldo.

Il contratto di nolo a caldo


Come ricostruito dalla giurisprudenza “il c.d. nolo a caldo è un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili o alla locatio operis oppure al noleggio contemplato dal codice della navigazione ovvero all'appalto di servizi, in base al quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore, per cui si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario, e da una prestazione accessoria, rappresentata dall'attività del soggetto”.

a) Tratti distintivi con il nolo a freddo

Pertanto il godimento congiunto della macchina e dell'operatore (la cui attività in ogni caso assume valenza ancillare rispetto al contenuto del contratto) contraddistingue il nolo a caldo rispetto al nolo a freddo, ove, di contro, la prestazione pattuita ha per oggetto esclusivamente la fornitura del macchinario, senza l'ausilio dell'operatore.

b) Tratti distintivi con il contratto di appalto

Più sfumati invece, rispetto ai limiti posti dall'art. 118 del Codice, sono i tratti distintivi del nolo a caldo rispetto a quelli del contratto di appalto.

In via schematica può affermarsi che nel contratto d'appalto l'appaltatore s'impegna con il committente, verso il corrispettivo di un prezzo, a compiere un'opera o un servizio, e a tale fine è tenuto a organizzare a proprio rischio e con propri mezzi, l'attività necessaria a realizzare il lavoro pattuito.

Nel nolo, invece, il locatore non s'ingerisce nell'attività produttiva del soggetto con cui viene stipulato il contratto di nolo a caldo. In tale caso la prestazione oggetto di accordo è circoscritta alla messa a disposizione del macchinario con il relativo operatore.

Il nolo a caldo negli appalti pubblici


Come accennato tale distinzione assume significativa rilevanza, tra l'altro e per ciò che concerne il caso che occupa, nella materia degli appalti pubblici e segnatamente nell'ipotesi in cui l'appaltatore per eseguire parte dell'opera commissionata stipuli con un terzo soggetto un contratto di nolo a caldo, al fine di conseguire il godimento di specifici macchinari manovrati da operatore anch'esso specializzato. Tale contratto, infatti, per la funzione che assolve, appare assimilabile a un contratto di subappalto e al pari del quale dovrebbe essere assoggettato, ai sensi dell'art. 118 del Codice, al regime di autorizzazione.

Il regime di autorizzazione tra procedura ordinaria e procedura semplificata


Al riguardo occorre fornire incidentalmente alcune precisazioni sul rapporto intercorrente tra il comma 11 e il comma 9 dell'art. 118 del Codice.

a) Il procedimento di autorizzazione disciplinato dall'art. 118, comma 11, del Codice


L'art. 118 comma 11 del Codice considera subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo […]”. Il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione in commento richiede che tali contratti:

  1. singolarmente siano di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate;

  2. ovvero d'importo superiore a 100.000 euro;

  3. abbiano comunque un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.


b) Il procedimento di autorizzazione disciplinato dall'art. 118, comma, 9 del Codice

Il comma 9 disciplina un procedimento autorizzatorio abbreviato per i subappalti minori, introducendo termini dimezzati per il rilascio dell'autorizzazione nell'ipotesi in cui i subappalti o cottimi abbiano:

  1. un importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate;

  2. siano di importo inferiore a 100.000 euro.


c) Il paventato contrasto tra le due disposizioni

Sembrerebbe, in altri termini, che le due disposizioni siano tra loro antinomiche, poiché il comma 11 richiederebbe l'autorizzazione della stazione appaltante solo per i subappalti e i contratti derivati (tra cui il nolo a caldo), che superino le soglie sopra dette, tra le quali il 2% dell'importo dei lavori affidati.

Il comma 9 invece assoggetta comunque al regime autorizzatorio, sia pur abbreviato, anche i subappalti di importo inferiore al 2%.

d) La tesi estensiva sull'applicazione del regime di autorizzazione

Un indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto di superare tale asserita antinomia prospettando che “i subcontratti di importo inferiore al 2 per cento del valore dell'appalto principale (e a 100.000 euro in termini assoluti) non sono riconducibili alla nozione di subappalto, e pertanto non sono soggetti alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante ex art. 18, comma 12 della legge n. 55 del 1990, bensì alla semplice comunicazione”. Secondo il Supremo Consesso il comma 9 relativo al procedimento autorizzatorio semplificato si applica per i subappalti minori a condizione che ricorrano congiuntamente i due requisiti: l'importo dei lavori affidati risulti rispettivamente inferiore al 2% dell'importo dei lavori e ovviamente superiore a 100.000 euro, ovvero inferiore a 100.000 euro e, altrettanto ovviamente, superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati.

e) La tesi restrittiva sull'applicazione del regime di autorizzazione

  1. Altro e successivo orientamento della giurisprudenza amministrativa ha stabilito invece che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall'importo delle lavorazioni da subappaltare e pertanto ha ritenuto di interpretare i commi 9 e 11 dell'art. 118 del Codice nel senso di condizionare ogni subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l'importo, al procedimento di autorizzazione. In particolare, secondo tale indirizzo, l'entità dell'importo rileva ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio:
  1. trenta giorni per i subappalti di entità superiore al 2% dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000;

  2. quindici giorni per i subappalti di entità inferiore a tali parametri.

    f) La determinazione n. 6 del 2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Nell'occasione la giurisprudenza amministrativa ha recepito l'esegesi contenuta nella determinazione n. 6 del 2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici.

Sinteticamente, secondo l'Autorità l'interpretazione dell'attuale comma 9 dell'art. 118 del Codice porta a ritenere che “[…] devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso alla semplice comunicazione”.

Le limitazioni contenute nell'attuale comma 11 dell'art. 118 riguardano invece “i cosiddetti contratti similari (cioè quei sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo), in relazione ai quali vengono stabilite le soglie economiche per considerarli equiparati ai subappalti di lavori ed assoggettarli - conseguentemente - alla medesima disciplina”.

In altri termini questi ultimi sub-affidamenti e cioè quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo vengono definiti contratti similari al subappalto qualora abbiano un importo superiore al 2% o - in valore assoluto - a 100.000 euro, e per i quali comunque il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento. Ove vengano raggiunte tali soglie, questi contratti sono equiparabili ai subappalti e come tali sono sottoposti al regime di autorizzazione di natura ordinaria come disciplinato dall'art. 118 comma 11 del Codice.

Sicché, in tale ipotesi, l'appaltatore deve chiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, corredando la richiesta con l'indicazione del locatore e con uno schema del contratto di nolo a caldo. Secondo l'Authority è comunque prevista la facoltà per l'appaltatore di depositare, non lo schema, ma il contratto di nolo a caldo, fermo restando il divieto per l'appaltatore di consentire l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni prima del pronunciamento della stazione appaltante.

Nel caso in cui le soglie sopra dette non vengano superate, il contratto di nolo a caldo non è assimilabile al contratto di subappalto e, pertanto, non è assoggettato alla procedura di autorizzazione, con la conseguenza che l'appaltatore è tenuto semplicemente a comunicare il contratto medesimo alla stazione appaltante.

L'indirizzo giurisprudenziale minoritario nega l'applicazione dell'art. 21 della L. n. 646/82 al nolo a caldo non autorizzato


Tutto ciò premesso, pare a questo punto opportuno domandarsi se incorra nel reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646 cit. l'appaltatore che, senza richiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, stipuli comunque un contratto di nolo a caldo per valori eccedenti le soglie descritte dall'art. 118 comma 11 del Codice.

Parte della giurisprudenza, tuttavia, nega che il nolo a caldo, quantunque non autorizzato, ricada sotto la disciplina dell'art. 21 della L. n. 646 cit. L'assunto si basa su una lettura strettamente letterale di tale norma, che avrebbe ad oggetto esclusivamente il contratto di subappalto o il cottimo non autorizzati, mentre, per converso, sarebbe assente dal suo campo di applicazione, perché non espressamente richiamata, la disciplina relativa agli schemi negoziali derivati, ora contenuta nell'art. 118 del Codice, riguardante proprio il contratto di nolo a caldo.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente applica l'art. 21 della L. n. 646/82 al nolo a caldo non autorizzato


L'orientamento attualmente dominante della giurisprudenza opta invece per una lettura dell'art. 21 della L. n. 646 cit. non ancorata al dato testuale: privilegia piuttosto un'esegesi logico-sistematica della norma con la disciplina posta proprio dall'art. 118 del Codice.

Per tale via infatti la Suprema Corte supera l'indirizzo giurisprudenziale che propugna un'interpretazione restrittiva dell'art. 21 della L. n. 646 cit. limitato alle sole ipotesi di subappalto e cottimo, e ritiene invece soggetti alla fattispecie penale anche i contratti derivati, quale per l'appunto il nolo a caldo, che soddisfino le soglie indicate dal comma 11 dell'art. 118 del Codice e pertanto che abbiano un'entità superiore al 2% dei lavori affidati ovvero siano di importo superiore a € 100.000 e che comunque il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento.

L'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 21 della L. n. 646 cit. comporta poi, sul piano civilistico, la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di sub affidamento per violazione di norma imperativa.

Conclusioni


Tirando le fila del discorso, secondo l'attuale orientamento esegetico nell'ambito degli appalti pubblici:

  1. tutti i contratti di subappalto devono essere autorizzati dalla stazione appaltante:

  2. ove il contratto di subappalto risulti di entità superiore al 2% dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000 si applica il procedimento di autorizzazione ordinario di durata pari a trenta giorni;

  3. ove il contratto di subappalto risulti di entità inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000 si applica il procedimento di autorizzazione semplificato di durata pari a quindici giorni;

  4. la mancata autorizzazione da parte della stazione appaltante comporta la sussistenza del reato di cui all'art. 21 della L. n. 646 cit. e la nullità del contratto stipulato.

  5. Il contratto di nolo a caldo è equiparato al contratto di subappalto qualora abbia un importo superiore al 2% o a € 100.000 del valore dei lavori affidati, e comunque il costo della mano d'opera, espletata in cantiere, risulti superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento:

  6. ove il contratto di nolo a caldo raggiunga tali parametri deve essere autorizzato dalla stazione appaltante secondo la procedura ordinaria di durata pari a trenta giorni;

  7. in mancanza di autorizzazione la giurisprudenza attualmente dominante applica alla fattispecie il regime sanzionatorio previsto dall'art. 21 della L. n. 646 cit. e dalla nullità civile del contratto;

  8. ove invece il contratto di nolo a caldo non raggiunga i predetti valori non opera l'assimilazione al contratto di subappalto e l'appaltatore è tenuto semplicemente a comunicarne la stipula alla stazione appaltante la cui omissione non comporta conseguenze sanzionatorie penali o invalidanti.

  9. Il caso concreto

    Venendo ora ad esaminare il caso che occupa, si osserva il Comune Alfa ha indetto una gara per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente. La gara è stata aggiudicata dall'impresa Beta. Per i lavori concernenti l'esecuzione di scavo del terreno, Tizio, amministratore dell'impresa appaltatrice, ha stipulato un contratto di c.d. nolo a caldo con l'impresa Gamma. Tale contratto risulta di valore superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati in appalto ed ha per oggetto sia il noleggio di un escavatore di dimensioni maggiori di quello in possesso dell'impresa appaltatrice, sia la prestazione accessoria relativa all'attività del soggetto addetto al detto macchinario.

    Nel corso delle operazioni di scavo il personale ispettivo della DTL ha effettuato un accesso in cantiere per controllare la regolarità delle lavorazioni. Gli ispettori, nell'acquisire la documentazione del caso, riscontrano che in occasione della stipula del contratto di nolo a caldo l'impresa Beta non ha richiesto alcuna preventiva autorizzazione alla stazione appaltante, sebbene tale contratto avesse un valore superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati in appalto.

    Sicché, preso atto del contenuto della determinazione n. 6 del 2003 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, onde verificare se il contratto di nolo a caldo possa o meno essere assimilato al subappalto, appare verosimile che gli ispettori verifichino anche l'entità del costo della mano d'opera, espletata in cantiere, per conoscere se tale costo risulti superiore al 50% dell'importo del sub-affidamento. Solo nell'eventualità in cui tale soglia fosse superata appare lecito attendersi che gli ispettori redigano informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e della stazione appaltante ovviamente nei confronti della Procura della Repubblica, atteso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che ritiene per tale ipotesi integrata la fattispecie di cui all'art. 21 L. n. 646 cit. Diversamente, ove la soglia del 50% del costo della manodopera non fosse raggiunta, si ritiene che l'informativa sia rivolta alla sola stazione appaltante per omessa comunicazione del contratto di nolo a caldo.


    NOTE

    i T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 12/11/2008, n. 10059; cfr. Cass. Pen., III, 13 giugno 1997, n. 6923.

    ii Cfr. Cons. Stato Sez. VI (Ord.), 31/05/2005, n. 2584.

    iii Cfr. Cons. Stato Sez. V Sent., 21/11/2007, n. 5906. La sentenza si segnala anche perché ha affrontato il tema relativo ai soggetti legittimati alla conclusione dei contratti di subappalto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese. Nell’occasione i Giudici di Palazzo Spada hanno osservato che “nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l'associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta, come è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E’ peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all'associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari”.

    iv Cfr. conforme T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 12/11/2008, n. 10059.

    v Cfr. caso pratico de “L'ispezione del lavoro”, del 15 giugno 2012, “Negli appalti pubblici costituisce reato subappaltare senza l'autorizzazione della stazione appaltante” per cui il deposito, oltre che dello schema del contratto, deve essere corredato dall’ulteriore documentazione richiesta dall’art. 118 del Codice.

    vi Cfr. determinazione n. 20/2000 del 5/4/2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. In base a tale determina è inammissibile un’autorizzazione in sanatoria giacché il pronunciamento della stazione appaltante deve precedere l'attività e non seguirla. Trovano conferma le considerazioni espresse caso pratico de “L'ispezione del lavoro”, del 15 giugno 2012, “Negli appalti pubblici costituisce reato subappaltare senza l'autorizzazione della stazione appaltante”.

    vii Cfr. Cass. pen. Sez. I, 14/03/1996, n. 3458 per la quale “la fattispecie contravvenzionale dell'art. 21 l. 13 settembre 1982 n. 646 sanziona esclusivamente il difetto di autorizzazione da parte di "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la p.a., concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse"; tale norma non richiama affatto l'art. 10, l. 31 maggio 1965 n. 575, nè l'art. 18 l. 19 marzo 1990 n. 55, di talché non è dato rinvenire alcun collegamento conseguenziale fra i tipi subcontrattuali sottoposti ad autorizzazione ex art. 10 e 18 l. cit. e gli schemi negoziali derivati, propri dell'ambito operativo della disposizione "de qua", operando le suddette norme su piani diversi sotto il profilo sia strutturale che funzionale”. In tal senso anche Pret. Bari, 21/05/1996.

    L’art. 10 della L. n. 575/65 disciplinava i divieti applicabili nei confronti dei soggetti colpiti da misure di prevenzione e divieti si precludevano in sostanza la possibilità di svolgere attività imprenditoriale e di concludere contratti con la Pubblica amministrazione. La L. n. 575 cit. è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 120 D.lgs. 159/11. L’art. 116 comma 2, del citato D.lgs. n. 159 cit. ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella L. n. 575 cit., ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.lgs. n. 159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nell’art. 10 sono confluite negli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), commi 2 a 7 e 8, e art. 76, comma 8, dello stesso D.lgs. n. 159/2011.

    La L. n. 55/90 conteneva le nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. L’art. 18 della L. n. 55 cit. è stato abrogato dall'art. 256 del D.lgs n. 163/06 (Codice degli appalti) con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. La disciplina dell’art. 18 è ora sostanzialmente confluita nell’art. 118 del Codice.

    viii Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 17/01/2005, n. 39913 secondo cui “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 21, comma primo, della Legge 13 settembre 1982, n. 646 (concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione) deve aversi riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (quale da ultimo riformulato dall'art. 9, comma 71, della Legge 18 novembre 1998, n. 415), secondo cui il subappalto assume rilevanza solo quando superi il 2% dei lavori affidati ovvero l'importo di 100.000 ECU, per cui, in mancanza di una di tali condizioni, la sussistenza del suddetto reato è da escludere.”. La pronuncia è antecedente all’emanazione del Codice degli appalti, sicché pare evidente che i riferimenti normativi in essa contenuti debbano trasporsi all’art. 118 del Codice.

    L’indirizzo estensivo viene motivato da Cass. pen. Sez. III, 13/06/1997, n. 6923 richiamando anche l’evoluzione storico-interprativa della normativa in materia di subappalti e dalla prassi amministrativa succedutasi nel tempo e risalente alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 9 marzo 1983 n.477/ U.L.. Quest’ultima circolare, osserva la Suprema Corte, è stata seguita da tutta una serie di altre circolari e di pareri favorevoli all'esegesi estensiva, includente anche il c.d. nolo a caldo tra i contratti soggetti ad autorizzazione. Così la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia emanata in data 8 giugno 1993 n.1/2439 U.L. ha dilatato la nozione di "appalto" con conseguente influenza sui contratti derivati ed i subcontratti e sul concetto di subappalto e di cottimo tale da includere ogni tipo di rapporto contrattuale comunque preordinato alla realizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione. Tale interpretazione osserva sempre la Suprema Corte veniva fatta propria dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica del 17 marzo 1984. Testualmente secondo i Giudici di Piazza Cavour la tesi “[…] espressa dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia è stata accolta anche da due pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. Stato sez. III 29 novembre 1983 n.870 e Cons. Stato sez. III 20 gennaio 1984 n.29) e veniva precisata e delimitata da un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 16 aprile 1984 n. 16111, diffuso dalla Presidenza del Consiglio con nota del 2 luglio 1984 n. 224 e da diversi pareri dell'Avvocatura dello Stato, raggruppati dall'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa diffusi dalla stessa Presidenza del Consiglio con nota 29 novembre 1984 n. 224”.

    Tale arresto giurisprudenziale è stato recentemente ribadito da Cass. pen. Sez. III, 01/12/2010, n. 1551 per la quale tuttavia il limite del 2% deve essere calcolato sul valore finale e complessivo dell'importo dei lavori e non su quello iniziale o parziale, suscettibile di modificazione.

    ix Cfr. Cass. pen. Sez. III, 29/11/2005, n. 792 secondo cui “ai sensi dell'art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646, il divieto di subappalto senza autorizzazione dell'Amministrazione committente trova applicazione non solo nei riguardi dei contratti che assumono la qualifica formale del subappalto o del cottimo, ma anche di quelli che, sotto altro nome, al fine di aggirare il divieto legislativo in parola, mirano comunque a raggiungere lo stesso risultato che si realizza coi suddetti contratti, i quali sono comunque nulli anche dal punto di vista civilistico”. Conforme anche la giurisprudenza civile cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 18/02/2008, n. 3950; Cass. civ. Sez. II, 18/11/1997, n. 11450. Stesso indirizzo è seguito dalla giurisprudenza di merito cfr. Trib. Salerno Sez. I, 05/10/2009; Trib. Chieti Sent., 30/01/2009; Trib. Monza, 13/04/2007 e altre ancora. A giudizio degli scriventi comunque la nullità del contratto di subappalto o del nolo non autorizzati non comporta la sussistenza del reato di somministrazione di manodopera per la non genuinità dell’appalto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/03. E infatti la nullità opera sul piano strutturale dell’atto, mentre il reato di somministrazione postula un'alterazione funzionale del rapporto la cui esecuzione infatti simula il contratto di subappalto. Sotto altro aspetto sulla concorrenza del reato di intermediazione di manodopera con la fattispecie di cui all’art. 21 della L. n. 646 cit. Cass. pen. Sez. III, 29/10/1996, n. 10310.

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