Il primo contratto a termine acausale può essere stipulato anche se preceduto da un diverso rapporto di lavoro subordinato non a tempo determinato

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Nel mese di agosto 2012 la ditta Mevio assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il lavoratore Tizio. Dopo un mese quest’ultimo adduce motivazioni personali ostative alla prosecuzione del rapporto e rassegna le proprie dimissioni. Alla fine del mese di ottobre 2012 la ditta Mevio domanda a Tizio se fosse disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro della durata di un mese per far fronte ad un aumento di produttività. Tizio accetta la proposta e sottoscrive un contratto a tempo determinato acausale disciplinato dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368/01. Nel corso dell’esecuzione della prestazione la ditta Mevio viene sottoposta ad accertamento da parte degli ispettori della DTL. Questi ultimi constatano che la ditta ha assunto Tizio con contratto a termine acausale, sebbene le stesse parti avessero in precedenza instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli ispettori contestano la legittimità del contratto a termine acausale sostenendo che l’instaurazione tra le stesse parti di un pregresso rapporto a tempo indeterminato non consentisse la possibilità di avvalersi della deroga alla causalità prevista dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., dovendo invece trovare applicazione la regola della motivazione prevista dal precedente comma 1. Di conseguenza gli ispettori applicano la regola della nullità parziale del contratto e convertono quest’ultimo in contratto a tempo indeterminato. È corretto l’operato degli ispettori? Quali rimedi sono concessi alla ditta Mevio?



Premessa

La disamina degli ambiti applicativi scaturenti dalle novità apportate dalla c.d. riforma Fornero ci porta ad approfondire un ulteriore aspetto che interessa il contratto a termine e che riguarda il portato applicativo dell’acausalità così come prevista e disciplinata dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs n. 368/01. Segnatamente l’aspetto sul quale occorre riflettere attiene alla possibilità di applicare la deroga al principio generale della motivazione nei confronti di lavoratori che abbiano già intrattenuto con lo stesso datore di lavoro pregressi rapporti di lavoro. Ovvero se tale deroga presupponga che il lavoratore da assumere con contratto a termine acuasale non abbia mai prestato la propria attività per lo stesso datore di lavoro.

In altri termini il primo contratto a tempo determinato acausale è stipulabile pure se le parti abbiano intrattenuto un diverso e pregresso rapporto di lavoro anche autonomo oppure postula tra le parti un’assoluta assenza di precedenti relazioni negoziali di lavoro?

L’interpretazione del Ministero del Lavoro


Va osservato che il Ministero del Lavoro con circolare n. 18 del 2012 ha preso subito posizione sull’argomento ritenendo che, conformemente alla ratio legis volta a liberalizzare l’ossessiva e formale disciplina che contrassegna il lavoro a termine, l’espressione “primo rapporto a termine” per lo svolgimento di “qualunque tipo di mansioni” contenuta nell’art. 1 comma 1 bis del D.lgs n. 368 cit. debba essere letta nel significato di “primo rapporto di lavoro subordinato. Testualmente secondo il Ministero “il causalone sarebbe quindi richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata”.

Ciò comporta che il datore di lavoro che abbia già intrattenuto con il lavoratore un rapporto di lavoro di natura parasubordinata o autonoma potrà assumere quest’ultimo avvalendosi della deroga alla causalità del contratto.

Diversamente tale strada sarà preclusa al datore di lavoro che abbia concluso con il lavoratore un qualsiasi precedente contratto di lavoro, avente a oggetto l’espletamento di prestazione lavorativa in via subordinata. Dall’interpretazione fornita dal Ministero si desume pertanto che il datore di lavoro che concluda un contratto a termine acausale con un lavoratore in precedenza assunto con un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato andrebbe sottoposto alla regola della nullità parziale del contratto di cui all’art. 1418 II comma c.c. per mancata apposizione di idonea e dettagliata motivazione, con la conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato.

Tale soluzione ermeneutica ha trovato l’avallo di autorevole dottrina la quale ha osservato che il “primo rapporto a termine” sarebbe equipollente a una “sorta di prova lunga destinata a verificare le attitudini e le capacità professionali [del lavoratore] per un proficuo inserimento nel contesto lavorativo” e pertanto sarebbe corretta la scelta operata dal Ministero del Lavoro con circolare n. 18 cit. di sposare “tra i due indirizzi possibili, quello del primo rapporto in assoluto e quello del primo contratto a termine (magari, preceduto da altre esperienze lavorative correlate a tipologie subordinate od autonome), il primo, in una logica di ‘coerenza’ con la ‘ratio normativa’ che vuole facilitare l’incontro tra le parti in un’ottica di stabilizzazione dei rapporti”.

A sommesso avviso degli scriventi tale prospettazione non appare condivisibile, perché si pone in netto contrasto la lettera della legge che nel procedimento esegetico assume valore preminente.

Il procedimento d'interpretazione della legge


L’art. 12 della preleggi del c.c. rubricato “Interpretazione della legge” dispone che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Il secondo comma prevede che “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

Tale norma detta i criteri che presiedono il procedimento interprativo.

In primo luogo l’opera esegetica deve agganciarsi al significato letterale e tecnico-giuridico delle locuzioni lessicali utilizzate dalla norma. Ove residuano dubbi è possibile ricorrere al criterio logico-sistematico e solo da ultimo al procedimento analogico.

In altre parole, il procedimento interpretativo è strutturato per gradi, in cui ogni stadio è preclusivo rispetto a quelli successivi.

La giurisprudenza da molti anni è ferma nel ritenere che “è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse’; di poi sempre che tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico […]. Infine, ma solo se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” e quindi al procedimento analogico”.

Sicché la regola della prevalenza del testo letterale della norma ha valore assorbente, ovverosia quando la proposizione linguistica risulti di significato inequivocabile non è consentito indagare anche la mens legis, che, invero, assume un ruolo sussidiario, al quale è consentito ricorrere solo in presenza di formulazioni letterali dubbie e nella misura in cui non modifichino o relativizzino la volontà del legislatore.

Diversamente ove si ritenesse che tra il criterio letterale e quello logico-sistematico vi sia una rapporto paritetico o addirittura venga asserita la prevalenza dell’intenzione del legislatore si correrebbe il rischio di interpolare il portato oggettivo della norma e si aprirebbe la strada a un inammissibile procedimento creativo, appannaggio esclusivo del Legislatore.

Insomma, in claris non fit interpretatio.

È comunque vero che un testo, per quanto chiaro, abbisogna pur sempre di un’attività che ne rapporti il significato al caso oggetto di disamina. Si vuole piuttosto evidenziare che ove non esistano elementi che possano mettere in dubbio il valore semantico delle parole utilizzate dal legislatore occorre arrestarsi all’interpretazione letterale, senza superare, mediante il ricorso all’interpretazione logica, il significato immediato della disposizione. La giurisprudenza di legittimità infatti ritiene che l’interpretazione logica possa “[…] assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, atteso che non è consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa”.

Il significato dell’espressione “primo rapporto a termine


L’eccezionalità prefigurata dalla giurisprudenza non è ragionevolmente invocabile rispetto alla disposizione di cui all’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., il cui portato normativo ed effettuale è volutamente derogatorio rispetto alla regola generale della causalità del contratto a termine, ma perfettamente compatibile con il sistema normativo contenuto nel D.lgs. n. 368 cit. e prima ancora con i principi anche comunitari riguardanti lo schema negoziale de quo.

Segnatamente l’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., in quanto norma che deroga alla regola della motivazione contenuta nel precedente comma 1 è senz’altro di stretta interpretazione e il valore semantico della locuzione “primo rapporto a termine” contenuta in tale disposizione, collocata in un impianto normativo che disciplina proprio il contratto a tempo determinato, pare agli scriventi che abbia l’univoco significato di “primo contratto a tempo determinato” e non, come asserito dal Ministero, di primo rapporto di lavoro subordinato.

Se il legislatore avesse voluto far riferimento al primo rapporto di lavoro subordinato avrebbe senz’altro utilizzato tale espressione linguistica o al più avrebbe richiamato l’art. 2094 c.c., anziché adoperare la frase “primo rapporto a termine”. Quest’ultima espressione, giova sottolineare ancora una volta, deve essere letta unitariamente e secondo il significato semantico delle parole che la compongono, le quali non contengono l’aggettivo “subordinato”, bensì il complemento di qualità “a termine”.

Asserire che corrisponde alla ratio legis conferire a tale dizione normativa il significato di primo rapporto di lavoro subordinato significa, a giudizio degli scriventi, interpolare il testo legislativo.

Piuttosto pare corretto sostenere che il contratto a termine rimane “primo” e quindi non richiede giustificazione se il precedente rapporto tra le stesse parti non era a termine, come nel caso del contratto “antecedente” a tempo indeterminato, anche parziale, dell’apprendistato e del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analoga conclusione vale se il rapporto precedente era di lavoro autonomo, anche parasubordinato.

Sulla base di tali argomentazioni si può ora passare a esaminare il caso di specie.

Il caso concreto


In punto di fatto risulta che nel mese di agosto 2012 la ditta Mevio ha assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il lavoratore Tizio. Dopo un mese quest’ultimo ha addotto motivazioni personali ostative alla prosecuzione del rapporto e ha rassegnato le proprie dimissioni. Alla fine del mese di ottobre 2012 la ditta Mevio ha domandato a Tizio se fosse disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro della durata di un mese onde far fronte a un aumento di produttività. Tizio ha accettato la proposta e ha sottoscritto un contratto a tempo determinato acausale disciplinato dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit.. Nel corso dell’esecuzione della prestazione la ditta Mevio è stata sottoposta ad accertamento da parte degli ispettori della DTL. Questi ultimi hanno constatato che la ditta ha assunto Tizio con contratto a termine acausale, sebbene le stesse parti avessero in precedenza instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In applicazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 gli ispettori hanno contestato la legittimità del contratto a termine acausale sostenendo che l’instaurazione tra le stesse parti di un pregresso rapporto subordinato a tempo indeterminato fosse di ostacolo alla possibilità di utilizzare la norma derogatoria alla causalità prevista dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., dovendo invece trovare applicazione la regola della motivazione prevista dal precedente comma 1. Di conseguenza gli ispettori hanno applicato la regola della nullità parziale del contratto e hanno convertito quest’ultimo in contratto a tempo indeterminato, irrogando le sanzioni amministrative consequenziali.

Va osservato che la giurisprudenza prevalente ritiene che le circolari amministrative, quali atti interni agli organi ed agli uffici periferici, e sempre che siano legittime, vincolano l'attività di questi ultimi e, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati. In conformità a tale orientamento il Ministero del Lavoro con nota del 12 giugno 2009, prot. n. 25/Segr/8716, ha sottolineato il valore vincolante delle circolari, “invitando” il personale ispettivo ad applicare le istruzioni di volta in volta diramate con simili atti organizzativi. In base a tale premessa è facile arguire che gli ispettori della DTL nel convertire il contratto di Tizio in contratto a tempo indeterminato abbiano correttamente applicato la circolare n. 18 del 2012 del Ministero del Lavoro e il loro operato può pertanto qualificarsi, non tanto legittimo, bensì rispettoso delle istruzioni emanate dal Dicastero. Infatti la ditta Mevio e Tizio, antecedentemente alla stipula del contratto a termine acausale, avevano già instaurato un rapporto di lavoro subordinato il quale precludeva alle parti, proprio in base all’interpretazione fornita dalla circolare 18 cit., di avvalersi della deroga alla causalità prevista dall’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit..

Tuttavia, l’esegesi ministeriale sembra confliggere con le regole del procedimento ermeneutico come sopra descritte e in ragione di ciò pare che non si possa biasimare quel personale ispettivo che, anziché seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 18 cit., opti per l’interpretazione che attribuisce alla locuzione “primo rapporto a termine” il significato di “primo contratto a tempo determinato”, poiché pare francamente eccessivo creare delle sottili distinzioni anche in quelle (rare) occasioni in cui il legislatore abbia deciso di utilizzare una terminologia chiara e univoca.

D’altronde costituisce regola basilare dell’ordinamento, richiamata anche dalla sopra menzionata giurisprudenza, quella per cui l’effetto vincolante delle circolari, proprio perché atti organizzativi e non fonte del diritto, non si irradia nei confronti dei soggetti destinatari estranei all'Amministrazione. Questi ultimi, così come l’Autorità Giurisdizionale, non sono tenuti ad applicare la circolare specie qualora la stessa contenga interpretazioni non condivisibili o contra legem. Tale rilievo porta a concludere che la ditta Mevio, in quanto non vincolata all’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale n. 18 cit. potrà sostenere, non già davanti al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, perché anch’esso condizionato da tale circolare, bensì di fronte all’Autorità Giurisdizionale e in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, una diversa interpretazione che privilegi, in conformità alle regole ermeneutiche poste dall’art. 12 delle preleggi al c.c., il dato testuale dell’art. 1 comma 1 bis del D.lgs. n. 368 cit., nella parte in cui ritiene ammissibile la deroga alla causalità, ove le medesime parti non abbiano stipulato antecedentemente al primo rapporto a termine un contratto a tempo determinato.


NOTE

i Cfr. circolare n. 18 del 2012. Secondo tale prospettiva il c.d. causalone viene applicato nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un altro datore di lavoro con il quale però sia già intervenuto un primo rapporto di lavoro subordinato.

ii Resta inteso che il “primo contratto a termine” non può avere durata superiore a dodici mesi né può essere prorogato.

iii Cfr. Eufranio Massi “primi chiarimenti amministrativi sulla riforma Fornero” in http://www.dplmodena.it/massi/I%20primi%20chiarimenti%20amministrativi%20sulla%20riforma%20Fornero%20-%20Massi.pdf . L’autore ha ribadito il concetto anche recentemente: “I Contratti A Termine Dopo La Riforma ‘Fornero’” in http://www.dplmodena.it/massi/contrattiatermine%20-%20Massi.pdf.

iv Interpretazione letterale.

v Interpretazione logica volta a stabilire lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare.

vi Il legislatore espressamente contempla la possibilità che vi siano lacune normative le quali devono essere colmate dall’interprete il quale non può rinunciare alla soluzione adducendo la mancanza di norme.

vii Analogia legis, ammissibile soltanto se:

  1. il caso non è previsto da alcuna norma;

  2. sussistano la medesima ratio tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista.

viii Analogia iuris.

ix Cfr. Cass. Civ. n. 16/10/1975 n. 3359.

x Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 05/07/1982, n. 4000 secondo cui “considerato il primato dell’interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego ha carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l’ordine secondo cui i diversi criteri interpretativi sono disciplinati dall’art. 12 della preleggi, secondo una gerarchia di valori non alterabile, l’indagine per una corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in via primaria sul significato lessicale che, se chiaro e univoco, non consente l’utilizzazione di altre via di ricerca”; ex multis Cass. Civ. 07/04/1983 n. 2454;

xi Sempre la giurisprudenza ha osservato che “quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa […]” cfr. Cass. Civ. n. 17/11/1993 n. 11359; in tal senso anche Cass. Civ., 03/12/1970 n. 2533-2534-2536-2537.

xii Per un ruolo paritetico del criterio letterale e di quello logico e solo qualora all’esito dell’interpretazione letterale il significato della norma rimanga ancora dubbio cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-04-2001, n. 5128 la quale ha stabilito che “[…] quando l'interpretazione letterale di una norma di legge […] sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis, specialmente se, con ciò, si tenda a modificare la volontà di legge inequivocabilmente espressa, laddove soltanto quando la lettera della norma sia ambigua e sia altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intenzione del legislatore, rivelatisi insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano, nel procedimento interpretativo della norma, un ruolo paritetico, sì che il secondo funge da criterio comprimario di ermeneutica atto ad ovviare all'equivocità della formulazione del testo da interpretare […].

xiii Nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione.

xiv Cass. civ. Sez. I, 06-04-2001, n. 5128; in tal senso anche Cass. Civ., 13/04/1996, n. 3495.

xv Cfr. direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, concernente l’accordo quadro sul lavoro a termine concluso dalla CES, dall’UNICE e dal CEEP.

xvi Tra tutte T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 09/08/2011, n. 7074; contra Cass. pen. Sez. III, 27/04/2011, n. 19330.

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