Legge di Bilancio 2025: cosa cambia per lavoro e pensioni
Pubblicato il 02 gennaio 2025
Condividi l'articolo:
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, Suppl. Ordinario n. 43, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, la legge di Bilancio 2025.
L'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'articolo 1 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (A.S. 1330) nella seduta del 28 dicembre 2024.
Nella medesima seduta è stato dato il via libera definitivo al provvedimento.
Ecco le novità principali in materia di lavoro e pensioni contenute nell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Comma |
Argomento |
Descrizione |
2-3 | Aliquote IRPEF e detrazioni fiscali |
Strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF a decorrere dall’anno 2025 (fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro, 43%) Elevate da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro. Ai fini della spettanza del trattamento integrativo, l’importo della detrazione da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite va diminuito dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. |
4-9 |
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma determinata applicando specifiche percentuali decrescenti all'aumentare del reddito. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro se reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro e progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro secondo la formula 1.000*[(40.000 – reddito)/(40.000-32.000), fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro. |
|
48 | Auto aziendali |
Modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che concorre alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. |
81-83 |
Per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili. Ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili. Applicazione delle disposizioni ai fini IRAP e IRPEF dal 2025. |
|
84-85 | Pagamento di stipendi e indennità delle pubbliche amministrazioni |
Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. A partire dal 1° gennaio 2026, per le somme dovute a titolo di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute preliminarmente a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un importo complessivo di almeno 5.000 euro . |
97-99 |
Lavoratori frontalieri |
Telelavoro fino al 25% per frontalieri in attesa della ratifica dell’accordo con la Svizzera. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Le retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. |
102-104 |
Carta "Dedicata a te" |
Incremento del Fondo per derrate alimentari per indigenti (50 milioni dal 2025) e del Fondo per beni alimentari di prima necessità (500 milioni per il 2025). |
161 |
Possibilità per il lavoratore, al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, di proseguire l'attività lavorativa, ricevendo la quota di contribuzione pensionistica a proprio carico sotto forma di bonus, non imponibile anche fiscalmente, in busta paga. |
|
162-166 |
Limiti di età e trattenimento in servizio nel pubblico impiego |
Fissato il limite massimo di età per i dipendenti pubblici a 67 anni, con possibilità di trattenimento in servizio fino a 70 anni concordata con la pubblica amministrazione, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali della medesima e con esclusione di alcune categorie. |
167-168 |
Accertamenti sanitari transitori |
Norme transitorie per l’anno 2025 per accertamenti sanitari relativi a prestazioni sociali e previdenziali per soggetti con disabilità o patologie oncologiche fino all’introduzione della nuova procedura di valutazione nel 2026. |
169-170 |
Introduzione della facoltà per i nuovi iscritti dal 2025 di incrementare l’aliquota contributiva di massimo 2 punti percentuali per migliorare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. |
|
171 |
Dal 2025 nuovi requisiti contributivi per ottenere la NASpI in caso di dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali seguite da un evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione: almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione volontaria avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria. |
|
172 |
Abrogazione della riliquidazione delle pensioni |
Eliminata la possibilità di riliquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi nel regime dei lavoratori dipendenti dell’INPS. |
173 |
Proroga per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa vigente |
|
174 |
Estensione fino al 2025 della possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato per chi possiede 62 anni di età e 41 anni di contributi. |
|
175-176 |
Ape sociale |
Proroga al 2025 del beneficio Ape sociale per i soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dalla legge (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti). Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui. |
177 |
Incremento transitorio delle pensioni minime |
Incremento temporaneo delle pensioni minime per il 2025 (2,2%) e 2026 (1,3%) oltre alla perequazione automatica. |
178 |
Aumento di 8 euro mensili per il 2025 delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio economico, con adeguamento dei limiti reddituali. |
|
179 |
Pensione di vecchiaia per madri con quattro o più figli |
Aumento del limite massimo della riduzione anagrafica per il trattamento pensionistico a 16 mesi per le madri con almeno quattro figli. |
180 |
Perequazione pensionistica per residenti all’estero |
Esclusione per il 2025 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. |
181-185 |
Previdenza complementare, pensione di vecchiaia e anticipata |
Per i lavoratori con il sistema contributivo integrale, computo, su richiesta dell’assicurato, di rendite pensionistiche complementari nel calcolo delle soglie minime per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata con incremento, per quest'ultima, del requisito contributivo di cinque anni dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni dal 1° gennaio 2030. Accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2030, con soglia minima pari a 3,2 volte l'importo dell'assegno sociale. |
186 |
Possibilità di chiedere una riduzione del 50% della contribuzione per i primi 36 mesi di attività per nuovi iscritti alle gestioni INPS degli artigiani e commercianti nel 2025. La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni. |
|
187 |
Disoccupazione per lavoratori rimpatriati |
Dal 2025 esclusione dall’accesso al trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri. |
188-197 |
Proroga ammortizzatori sociali |
Prorogate misure di sostegno al reddito con finanziamenti dal Fondo sociale per occupazione e formazione. Gli interventi concernono l’indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale |
198-199 |
Modifica dei requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dei relativi importi. Stanziamento di ulteriori risorse per il sistema duale (apprendistato e competenze trasversali). |
|
200 |
Fondo per famiglie vittime di infortuni sul lavoro |
Incremento del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro (0,5 milioni per 2025-2026, 3 milioni dal 2027). |
201-205 |
Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto ILVA |
Istituzione di un fondo per supportare le imprese fornitrici di beni e servizi per il risanamento ambientale e attività degli impianti ILVA (1 milione di euro annui dal 2025 al 2027). |
206-208 |
Introduzione di un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, subordinato a un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro. Monitoraggio e rideterminazione in caso di scostamenti finanziari. |
|
209-211 |
Esclusione dell’assegno unico e universale per i figli a carico dal calcolo dell’ISEE per determinare il buono per asili nido. Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, soppressa la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni ai fini del riconoscimento della maggiorazione a 3.600 euro su base annua del buono |
|
212 |
Semplificazione controllo INPS |
Dal 1° gennaio 2025, l’INPS utilizzerà le informazioni della fatturazione elettronica per semplificare le verifiche relative all’erogazione di benefici economici. |
217-218 |
Incremento dell’indennità per congedo parentale al 80% della retribuzione per due mesi aggiuntivi rispetto al primo mese (in alternativa tra i genitori), per periodi entro il sesto anno di vita del bambino o ingresso in famiglia in caso di adozione. |
|
219-220 |
Dal 2025, parziale esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico di lavoratrici madri dipendenti e autonome. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome il parziale esonero contributivo va parametrato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. |
|
221-222 |
Incremento di 4 milioni di euro annui dal 2025 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, con focus sull’orientamento e formazione al lavoro per promuovere l’indipendenza economica. |
|
231-233 |
Riforma sulla disabilità |
Autorizzazione all’INPS di conferire incarichi professionali per medici, psicologi e assistenti sociali. Riduzione delle spese per assunzioni previste nella riforma della disabilità. |
235 |
Fondo caregiver |
Redistribuzione delle risorse del Fondo caregiver per finanziare attività socio-assistenziali per persone anziane non autosufficienti fino all’adozione di una normativa specifica per il riconoscimento dei caregiver familiari. |
344 |
Incremento delle risorse destinate al bonus psicologico per il 2025-2027, con oneri aggiuntivi coperti dal fabbisogno sanitario nazionale. |
|
385 |
Estensione fino al 2027 della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 10% al 5% sui premi di produttività e utili d’impresa per lavoratori dipendenti privati. |
|
386-389 |
Regime di esenzione esclusivamente fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 per spese di locazione e manutenzione di fabbricati locati. L’esenzione si applica per i primi due anni dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, sulle somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate ai lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori. L'esenzione è riconosciuta, su apposita dichiarazione del lavoratore, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza. |
|
390-391 |
Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, incremento del limite di esenzione fiscale e contributiva per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché per le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Previste soglie differenti per lavoratori con figli a carico (2.000 euro, su dichiarazione al datore di lavoro, indicando il codice fiscale dei figli) e per gli altri lavoratori (1.000 euro). I datori di lavoro sono tenuti a dare previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. |
|
392-394 |
Fondo di 500.000 euro annui dal 2026 per incentivare programmi di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro, incluse campagne di formazione e dotazione di defibrillatori. |
|
395-398 |
Dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024. |
|
399-400 |
Incentivo fiscale nuove assunzioni |
Proroga dell’incentivo fiscale per nuove assunzioni nei periodi 2025-2027 con deduzione del costo del personale per incrementi occupazionali. |
404-426 |
Decontribuzione Sud e nuovi esoneri contributivi aree svantaggiate |
Stop a Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024. Introduzione di due esoneri contributivi: un esonero diretto alle micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l'altro esonero diretto alle imprese con più di 250 dipendenti. Gli incentivi spettano, per 12 mensilità, per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con rimodulazione della misura e dei massimali di agevolazione fino al 2029. |
520 |
Detassazione mance |
Elevato dal 25 al 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite fino al quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Elevato da 50.000 a 75.000 euro il limite complessivo di redditi da lavoro dipendente per i quali si applica la disposizione. |
611 |
lndennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo |
Ridefiniti i requisiti per l’accesso all’indennità di discontinuità dal 1° gennaio 2025. Viene elevato il tetto IRPEF al di sotto del quale i lavoratori possono presentare domanda (da 25.000 a 30.000 euro) per l’indennità di discontinuità e ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini della durata, sono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione. Il periodo valido per la presentazione della domanda è esteso dal 30 marzo al 30 aprile. Eliminato l’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: