Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni
Pubblicato il 22 dicembre 2024
In questo articolo:
- Trattenimento in servizio di lavoratori prossimi alla pensione
- Visite revisione soggetti con patologie oncologiche
- Accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità
- Montante contributivo per i nuovi iscritti
- Nuovi requisiti NASpI
- Pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi
- Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio
- Pensione anticipata e di vecchiaia e previdenza complementare
- Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti
- Assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro e sistema duale
- Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS
- Decontribuzione per le lavoratrici madri
- Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza
- Bonus psicologo
- Screening sanitari nei luoghi di lavoro
- Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno
- Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa
- Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande
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Nella seduta del 20 dicembre 2024 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
L'esame in Aula, alla Camera dei deputati, era stato avviato dal 18 dicembre 2024.
Il provvedimento (C. 2112-bis-A), trasmesso al Senato, è stato oggetto di numerosi e rilevanti interventi della Commissione Bilancio della Camera.
Vediamo, in sintesi, quali sono gli emendamenti approvati in materia di lavoro e pensione.
Trattenimento in servizio di lavoratori prossimi alla pensione
Il comma 165 del DDL Legge di Bilancio 2025 prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, prossimi alla pensione.
In particolare, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si introduce la possibilità, per la pubblica amministrazione, di concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età. La possibilità di trattenimento è ammessa nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
La modifica operata dalla Commissione Bilancio aggiunge, tra il personale escluso da tale possibilità di trattenimento concordato in servizio oltre i 67 anni (e fino a 70 anni) anche quello delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
NOTA BENE: La disposizione originaria escludeva dalla facoltà in parola solo il personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato
Anche i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 43/2006 possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche
Il nuovo comma 167 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene, da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, tramite redazione di verbali anche sulla base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.
Accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità
Il comma 168 dispone che, dal 1° gennaio 2025 a l 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordo-cecità e disabilità, nonché per le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
Montante contributivo per i nuovi iscritti
Il comma 169 del DDL Legge di Bilancio 2025 prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.
La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero.
I contributi versati per la maggiorazione di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il per il 50%dell'importo totale versato.
È affidata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso di tale facoltà.
Nuovi requisiti NASpI
Il comma 171 introduce un nuovo requisito contributivo per la fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.
Il nuovo requisito interessa in particolare i lavoratori che nei 12 mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l’indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi
Il comma 172 abroga l’articolo 2-ter del DL 2 marzo 1970, n.30, convertito dalla L. 114/74, che prevede per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti. mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali) – nonché per i superstiti per quanto concerne la pensione di riversibilità - il diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione.
L’obiettivo del legislatore è di evitare che, dopo aver conseguito la pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi, venga richiesto il cambio di titolo della pensione beneficiando di un ricalcolo della pensione sulla base delle regole di calcolo di maggior favore previste per i lavoratori dipendenti.
Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio
Il comma 178, solo per il 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali previste per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.
Conseguentemente, viene aumentato, per il 2025, di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento in oggetto non è riconosciuto.
Pensione anticipata e di vecchiaia e previdenza complementare
I commi da 181 a 186 prevedono la possibilità per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo integrale di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ai fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione sia della pensione di vecchiaia (comma 7, art. 24, DL 201/2011), sia della pensione anticipata (comma 11, art. 24 del DL n. 201/2011).
A modifica del comma 11, art. 24 del DL n. 201/2011, si prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sia elevato a 3,2 volte rispetto all’assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata.
Per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento di tali importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030.
Per i medesimi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni di previdenza complementare vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato.
L’ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti
Il comma 186 riconosce ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d’impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all’INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50%.
La riduzione contributiva, concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta per 36 mesi - senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni - dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
L'accredito della contribuzione avviene (ex art. 2, c. 29, L. 335/1995) per i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla normativa vigente.
L’agevolazione può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni.
Assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro e sistema duale
I commi 198 e 199 modificano i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché i relativi importi, e stanzia ulteriori risorse per il finanziamento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro). In particolare, per quanto riguarda l’Assegno di inclusione:
- eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
- eleva da 6.000 a 6.500 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- eleva da 3.360 a 3.640 euro annui l’importo massimo della parte dell’Assegno costituita da un’integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro la nuova disposizione del DDL legge di Bilancio 2025:
- eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo;
- incrementa da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio;
- dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
Per quanto concerne il sistema duale, si incrementa, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (percorsi inerenti all’istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) (comma 2).
Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS
Il comma 212 stabilisce che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure per il riconoscimento e l’erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’INPS acquisisca e verifichi in interoperabilità le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e concernenti la relativa fatturazione elettronica, rilasciata da persone fisiche giuridiche, pubbliche o private.
Decontribuzione per le lavoratrici madri
Il comma 220 prevede che, per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra determinati redditi (di lavoro autonomo, d’impresa in contabilità ordinaria, d’impresa in contabilità semplificata o da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, l’importo della decontribuzione per le lavoratrici madri (comma 219 del DDL Bilancio 2025) vada parametrato al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza
Aumentato di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025 il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (art. 19, comma 3, del dl 223/2006) al fine di incrementare la misura del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Bonus psicologo
Il comma 344 incrementa le risorse destinate al bonus per 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, di 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.
Screening sanitari nei luoghi di lavoro
Il comma 392 istituisce un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500 .000 euro a decorrere dall’anno 2026. per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno
I commi da 406 a 422 introducono un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti specificatamente elencati) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate.
In particolare, i commi da 406 a 412 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:
- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
I suddetti benefici:
- non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio;
- non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
- sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa
Il comma 457 istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026, al fine dell’attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande
Il comma 520 aumenta, con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Inoltre, passa da 50 mila euro a 75 mila euro il tetto di reddito di lavoro dipendente cui si applica la suddetta imposta.
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