Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità
Pubblicato il 21 novembre 2024
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Il disegno della legge di Bilancio 2025, ripropone due agevolazioni, previste per il periodo d’imposta 2024, in materia di detassazione dei premi di produttività e riconoscimento di fringe benefit.
Il testo bollinato, infatti, torna nuovamente sulla detassazione dei premi e delle somme erogate per il triennio 2025-2027, fissando l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5%, e sull’innalzamento della franchigia di esenzione fiscale e contributiva prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, innalzando il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti ad euro 1.000, elevabili al doppio in presenza di figli fiscalmente a carico.
Tra le novità, invece, si punta a sopperire ai disagi correlati alla mobilità territoriale per motivi lavorativi, prevedendo la non concorrenza al reddito, fino all’importo massimo di 5.000 euro annui e per massimo due annualità, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione connesse sostenuti dai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Detassazione dei premi di risultato 2025
L’art. 67 del disegno della legge di Bilancio 2025, prevede una proroga, per il triennio 2025-2027, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5%, in luogo di quanto previsto dall’art. 1, comma 182 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per il 2025, quindi, sarà possibile operare la detassazione a quegli importi variabili della retribuzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti a seguito del raggiungimento di obiettivi misurabili e fissati in accordi sindacali aziendali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per i premi di produttività – salvo che nelle ipotesi di conversione in servizi di welfare, la cui esenzione si configura anche rispetto agli obblighi contributivi – anche per il periodo d’imposta 2025 il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata del 5%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 10% prevista dall’art. 1, comma 183, legge di Bilancio 2016.
Si rammenta che l’accesso all’imposta sostitutiva sui premi di produttività è concessa quando congiuntamente sussistano le seguenti caratteristiche:
- gli importi siano legati ad incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità o innovazione;
- i parametri per il raggiungimento del premio devono essere misurabili e devono essere pattuiti in sede di contrattazione di secondo livello con le OO.SS. dotate della maggiore rappresentatività comparata;
- gli accordi aziendali o territoriali di cui al punto precedente devono essere depositati, ai sensi dell’art. 14, decreto legislativo n. 151/2015, presso la DTL competente in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- possono essere convertiti in strumenti di welfare se previsto dall’accordo raggiunto con le parti sociali;
- hanno un importo massimo fissato nella misura di 3.000 euro lordi su base annua, innalzabile a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Quanto al profilo soggettivo, invece, l’abbattimento delle consuete imposte è ammesso laddove il percettore non abbia conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un reddito superiore a 80.000 euro, considerando esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria.
ATTENZIONE: In assenza di contrattazione di secondo livello, pur non rimanendo preclusa la possibilità per il datore di erogare somme a titolo di premio, non sarà possibile applicare il regime di detassazione.
Fringe benefit 2025
Al quinto comma, art. 68, del testo bollinato della legge di Bilancio 2025, il legislatore ha previsto una proroga, per il medesimo triennio 2025-2027, di quanto previsto dai commi 16 e 17, art. 1, della legge di Bilancio per l’anno 2024 che aveva – quasi integralmente – ripreso le medesime previsioni di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Il sopracitato quinto comma, prevede, infatti che per il triennio in argomento ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Limite che, come già avvenuto nei precedenti due periodi d’imposta è innalzato ad euro 2.000 per coloro che hanno figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.
ATTENZIONE: In presenza di RSA o RSU i datori di lavoro dovranno provvedere a informare le rappresentanze sindacali della volontà di concessione del trattamento in argomento entro la fine del periodo d’imposta,
Al riguardo si rammenta che le condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR, concernono specificatamente che i figli devono possedere un reddito, al netto degli oneri deducibili, di importo massimo pari a euro 2.840,51 ovvero pari ad euro 4.000,00 se hanno un’età non superiore a ventiquattro anni.
Atteso che si tratta di un mero innalzamento del limite ordinario di 258,23 euro previsto dal sopracitato art. 51, comma 3, si rammenta quanto segue:
- in caso di superamento del limite complessivo nel periodo d’imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito («no franchigia»);
- il limite è riferito a carattere generale sicché concorrono allo stesso anche i beni contemplati dal successivo comma 4, art. 51, TUIR (autoveicolo; prestiti; fabbricati; ecc.);
- il limite può essere raggiunto anche con la concorrenza di più beni o servizi (che dovranno essere sommati);
- il limite di esenzione va verificato «in capo» al lavoratore, sicché dovranno considerarsi anche eventuali erogazioni di altri sostituti d’imposta nel medesimo periodo fiscale;
- in caso di superamento della soglia, la ritenuta dovrà essere applicata nel primo periodo di paga disponibile.
Mobilità territoriale, fringe benefit 2025
Le novità in materia di fringe benefit contenute nella bozza della Manovra 2025 riguardano le disposizioni dai commi 1 a 4 dell’art. 68 del testo bollinato.
Specificatamente, al fine di sostenere la mobilità territoriale dei lavoratori, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di euro 5.000 annui.
ATTENZIONE: Per espressa previsione dell’ultimo periodo del primo comma, l’esclusione di dette somme dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile non rileva ai fini contributivi.
Sul piano soggettivo, la disposizione in argomento è applicabile:
- ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione, a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale;
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro rilevano ai fini della determinazione del valore ISEE e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
NOTA BENE: L’accesso alla misura sarà subordinato al rilascio, da parte del lavoratore, di un’apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, nella quale venga attestato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
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