Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025
Pubblicato il 20 dicembre 2024
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La Camera è convocata il 20 dicembre 2024 per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di Bilancio 2025 (C. 2112-bis-A). Il voto finale è atteso nella serata del medesimo giorno.
Il provvedimento dovrà poi passare al Senato ed essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge di Bilancio 2025, ai commi 161 e 174 dell’articolo 1, dispongono in materia di pensione anticipata Quota 103 e sull'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori prossimi alla pensione.
Pensione anticipata Quota 103
L’articolo 1, comma 174 del DDL Bilancio 2025 prolunga di un anno, a requisiti invariati, la sperimentazione del trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta quota 103, novellando l’articolo 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto anche nel 2025 possono accedere alla pensione anticipata con Quota 103 i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati.
Quota 103 resta invece preclusa al personale militare delle Forze armate, al personale della Guardia di finanza, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, al Corpo di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La pensione anticipata Quota 103 si consegue con il possesso del requisito anagrafico di almeno 62 anni e del requisito contributivo di 41 anni, con finestra mobile di 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i dipendenti privati e di 9 mesi per i dipendenti pubblici.
Il trattamento pensionistico anticipato è liquidato secondo il cosiddetto sistema contributivo integrale (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180), per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS relativamente alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento della pensione di vecchiaia (conseguibile anche nel 2025 a 67 anni).
Il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui (il limite di esclusione dalla contribuzione pensionistica).
Incentivo al posticipo del pensionamento
La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 161) ripropone l’incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ampliando il suo campo di applicazione e prevedendo alcuni vantaggi in più.
Possono accedere all’incentivo in parola i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per Quota 103 e per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria (se risulta, per quest'ultima, maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
I lavoratori dipendenti che, avendo maturato, entro il 31 dicembre 2025, il diritto alla pensione anticipata flessibile Quota 103 o alla pensione anticipata, scelgono di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico.
Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS non sono versati all’INPS, ma vengono erogati, dal datore di lavoro, direttamente in busta paga al lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell'esercizio della facoltà.
La legge di Bilancio 2025 prevede, per queste somme, l’esclusione dalla base imponibile fiscale (articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) oltre come già previsto, all’esclusione dalla base imponibile contributiva.
Come sottolinea il dossier parlamentare, l’esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025.
Lo stesso dossier parlamentare evidenzia la necessità di chiarire se l’introduzione dell’esclusione dalla base imponibile fiscale riguardi anche gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici.
L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.
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