Legge di Bilancio 2025: Opzione donna a maglie strette

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Legge di Bilancio 2025: Opzione donna a maglie strette

L’articolo 24, comma 1, lettera a) del DDL Bilancio 2025 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. Opzione donna (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle stesse categorie di lavoratrici e alle stesse condizioni restrittive previste dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 138, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Opzione donna: chi può accedere nel 2025

Nel 2025 possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna le lavoratrici dipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • un’età anagrafica di almeno 61 anni;
  • che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni tassativamente previste dal legislatore.

Opzione donna: requisito contributivo

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni va considerata la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

L’INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha chiarito che sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero negli Stati dell’UE, nella Svizzera e nei Paesi SEE nonché in Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale.

Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito pre e post Brexit.

Opzione donna: requisito anagrafico

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto:

  • di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni (60 anni per le lavoratrici con un figlio e 59 anni per le lavoratrici con due o più figli);
  • di due anni, a prescindere dalla presenza di figli (59 anni) per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

In tutti i casi, al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

Opzione donna: condizioni legittimanti l’accesso

Le lavoratrici, in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo prima indicati, possono accedere a Opzione donna se si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione, accertata, della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tali condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

NOTA BENE: Come ha chiarito l'INPS (circolare n. 59 del 3 maggio 2024), per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione. Per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Opzione donna: finestre mobili

La decorrenza del trattamento pensionistico (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010), o finestra mobile cambia in base alla gestione che liquida il trattamento:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione è liquidata a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Opzione donna: sistema contributivo

Infine si ricorda che la pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo, previsa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività autonoma.

Opzione donna 2024 e 2025 a confronto

Si fornisce una tabella comparativa che mette a confronto i requisiti per l’Opzione Donna secondo la Legge di Bilancio 2024 e il DDL di Bilancio 2025:

Criterio

Legge di Bilancio 2024

Bozza del DDL di Bilancio 2025

Requisito contributivo

Almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023

Almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024

Requisito anagrafico

61 anni entro il 31 dicembre 2023

61 anni entro il 31 dicembre 2024

Requisito anagrafico con 2 o più figli

59 anni

59 anni

Requisito anagrafico con 1 figlio

60 anni

60 anni

Requisito anagrafico
per lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi

59 anni, indipendentemente dal numero di figli

59 anni, indipendentemente dal numero di figli

Categorie beneficiarie

- Caregiver

- Ridotta capacità lavorativa

- Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi

- Caregiver

- Ridotta capacità lavorativa

- Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi

Finestra mobile

- 12 mesi per gestione dipendenti
- 18 mesi per gestione autonome
- Finestre uniche per comparti scuola e AFAM

- 12 mesi per gestione  dipendenti
- 18 mesi per gestione autonome
- Finestre uniche per comparti scuola e AFAM

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