Bonus nido, welfare aziendale o detrazione fiscale?
Pubblicato il 19 novembre 2024
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Il DDL Bilancio 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, AC.2112-bis) prosegue il suo iter alla Camera. La Commissione Bilancio ha avviato l’esame del provvedimento e degli emendamenti presentati.
Gli articoli 32 e 33 del disegno di legge Bilancio 2025 dispongono in materia di Bonus nido, vale a dire il contributo erogato dall’INPS ai genitori/affidatari di un minore in possesso dei requisiti di legge per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare.
Quali sono le novità in arrivo? Il bonus asilo nido è cumulabile con il welfare aziendale e con la detrazione fiscale delle spese per la frequenza di asilo nido?
Di seguito tutte le risposte.
Bonus nido 2025: cosa cambia
Il DDL di Bilancio 2025 amplia la platea dei possibili beneficiari del Bonus nido, operando due importanti interventi sulla disciplina.
Si dispone innanzitutto, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, la soppressione della condizione costituita dalla presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni, richiesta per avere diritto all’incremento del buono di un importo pari a 2.100 euro.
Tale incremento, si ricorda, è stato riconosciuto solo ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 177, lettera b), legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Inoltre, sempre il DDL di Bilancio 2025 sterilizza, ai fini della richiesta del bonus nido, gli importi ricevuti a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico: l’importo dell’AUU corrisposto al nucleo familiare è escluso dal valore dell’ISEE rilevante al fine della determinazione della misura del buono nido.
L’ISEE a cui si fa riferimento, assunto come parametro dal legislatore per determinare l’importo del bonus, è il cd. ISEE minorenni, relativo al minore per cui si presenta la domanda.
Il bonus spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni (se compiono tre anni nell’anno, soltanto per le mensilità riconoscibili) che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato dagli enti locali o affetti da gravi patologie croniche certificate e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta per massimo 11 mensilità nel caso del bonus nido e in unica soluzione per il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione.
Bonus Asilo Nido 2024
ISEE minorenni con AUU |
Importo annuo massimo |
Rate mensili (10 rate + 1) |
Nuovi nati dal 2024 con figlio <10 anni |
Nuovo importo annuo |
Nuove rate mensili (10 rate + 1) |
Fino a 25.000 € |
3.000 € |
10 x 272,73 € + 1 x 272,70 € |
Sì |
3.600 € |
10 x 327,27 € + 1 x 327,30 € |
25.001 € - 40.000 € |
2.500 € |
10 x 227,27 € + 1 x 227,30 € |
Sì |
3.600 € |
10 x 327,27 € + 1 x 327,30 € |
Sopra 40.000 € o ISEE assente/non valido |
1.500 € |
10 x 136,37 € + 1 x 136,30 € |
No |
1.500 € |
10 x 136,37 € + 1 x 136,30 € |
Bonus Asilo Nido 2025
ISEE minorenni senza AUU |
Importo annuo massimo |
Rate mensili (10 rate + 1) |
Nuovi nati dal 2024 |
Nuovo importo annuo |
Nuove rate mensili (10 rate + 1) |
Fino a 25.000 € |
3.000 € |
10 x 272,73 € + 1 x 272,70 € |
Sì |
3.600 € |
10 x 327,27 € + 1 x 327,30 € |
25.001 € - 40.000 € |
2.500 € |
10 x 227,27 € + 1 x 227,30 € |
Sì |
3.600 € |
10 x 327,27 € + 1 x 327,30 € |
Sopra 40.000 € o ISEE assente/non valido |
1.500 € |
10 x 136,37 € + 1 x 136,30 € |
No |
1.500 € |
10 x 136,37 € + 1 x 136,30 € |
Detrazioni fiscali e bonus nido
Per le spese sostenute dai genitori/affidatari per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle predette spese per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
L’agevolazione fiscale spetta per bambini/bambine ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati.
La detrazione, ha fatto presente l’Agenzia delle Entrate, in applicazione del principio di cassa, spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (circolare 13 febbraio 2006 n. 6, risposta 2.1).
La stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 3.3).
La detrazione va divisa tra i genitori/affidatari sulla base della spesa sostenuta da ciascuno.
La detrazione è alternativa al Bonus nido e ciò indipendentemente dal numero di mensilità percepite.
È chiaro che dovendo scegliere tra detrazione sulle spese di frequenza al nido (19% entro un importo massimo di spesa pari a 632 euro per ciascun figlio) e bonus nido, la convenienza pende sicuramente verso quest’ultima.
Welfare aziendale e bonus nido
In deroga al principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986, cd. TUIR) che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 2, lett. f-bis) dell’articolo 51 del TUIR, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;”.
Con risposta ad interpello n. 164 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime fiscale (e contributivo, aggiungiamo) di esenzione opera sia se datore di lavoro eroga direttamente le somme ai dipendenti, sia se rimborsa l’onere dagli stessi sostenuto;
Inoltre i rimborsi non devono necessariamente essere erogati nello stesso anno in cui le spese sono state sostenute, in quanto l'importo del rimborso rileverà nell'anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l'onere da questi sostenuto;
Infine, rileva l’AE, la detrazione spetta solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opererà solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall’Inps.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di eduzione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore. Questo vale anche nel caso in cui il rimborso sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.
Si ricorda da ultimo che il comma 5 dell’articolo del DDL Bilancio 2025 prevede che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga al limite previsto a regime pari a 258,23 euro (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, che ne facciano espressa richiesta al datore di lavoro.
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